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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8504 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 22.9.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2222/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Emilia Santagata e Parte_1
dell'avv. Andrea Barbato, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Gabriella De Palma, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
***
Oggetto: azione di accertamento negativo.
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'udienza del 22.9.2025, da intendersi qui
1 integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 17.1.2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio l' proponendo opposizione Controparte_1
avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
07180202200002727000, notificata il 7.12.2022, limitatamente al sotteso avviso di accertamento n. TF503AD05044/2017, relativo a tributi Iva, Ires e
Irap, dell'importo di € 312.359,00, emesso dall' Controparte_1
Direzione provinciale II di Napoli.
L'attore ha sostanzialmente lamentato il proprio difetto di legittimazione in quanto, a suo dire, il sotteso avviso di accertamento n.
sarebbe stato emesso nei confronti della Italia NumeroDiCartaI_1
società della quale egli era socio. Controparte_2
L'agente della riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
2. Va preliminarmente osservato che il fermo amministrativo ex art. 86
del d.P.R. n. 602 del 1972, per giurisprudenza ormai consolidata, non rappresenta un atto dell'esecuzione, ma una misura puramente afflittiva,
inserita nel procedimento di riscossione, alternativa all'esecuzione vera e propria e, anzi, finalizzata a prevenirla, inducendo il debitore all'adempimento spontaneo (v. Cass., Sez. Un., n. 15354/15, 959/17, Sez. VI-
II, n. 23564/16).
Ciò si desume dall'art. 491 c.p.c., per il quale l'esecuzione forzata
2 inizia con il pignoramento, e dal fatto che la legge non istituisce alcuna forma di conversione del fermo in pignoramento, né contempla il primo quale passaggio obbligato per l'adozione del secondo.
Di conseguenza, l'azione finalizzata all'annullamento del fermo costituisce, in definitiva, un accertamento negativo del credito a tutela del quale esso è stato iscritto.
3. Quanto alla giurisdizione in materia di opposizione a fermo amministrativo, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
(v. Cass., S.U., n. 8069/25; 14831/08), essa appartiene al plesso giurisdizionale competente a conoscere della pretesa sottostante e, dunque,
alle Corti di Giustizia Tributaria, ove si tratti di imposte, e al G.O. negli altri casi;
fra le articolazioni di quest'ultimo, la competenza va individuata secondo gli ordinari canoni del codice di rito e delle leggi speciali.
Nel caso di specie, l'attore, tra gli atti sottesi al preavviso impugnato,
ha limitato la domanda al solo avviso di accertamento n.
CP TF503AD05044/2017, relativo a Iva, e Irap, ovverosia a crediti di natura tributaria.
Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/92, le controversie aventi ad oggetto tali imposte appartengono alla giurisdizione tributaria e l'art. 19 d.lgs. n.
546/92 include il fermo dei beni mobili registrati tra gli atti impugnabili avanti al giudice tributario.
E invero, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità
(v. Cass., S.U., n. 641/15; 17111/17), la giurisdizione in materia di opposizione a fermo amministrativo, anche ai sensi dell'art. 35, c. 26
quinquies, d.l. n. 223/06, applicabile ratione temporis, appartiene al plesso
3 giurisdizionale competente a conoscere della pretesa sottostante e, dunque,
alle Corti di Giustizia Tributaria, ove si tratti di crediti fiscali, e al G.O. negli altri casi.
Peraltro, lo stesso provvedimento impugnato contiene l'indicazione che “Contro questa comunicazione preventiva di fermo amministrativo può
proporre ricorso, entro 60 giorni dalla sua notifica e con le modalità
previste dalla legge, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli per i soli crediti tributari;
con riferimento agli altri crediti,
l'impugnazione può essere proposta innanzi alla competente Autorità
Giudiziaria Ordinaria.”
4. Sebbene il preavviso di fermo non compaia nel catalogo degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, ciò non inficia le conclusioni sopra raggiunte in tema di giurisdizione, neanche ove si voglia negare l'applicazione analogica, al caso di specie, dell'art. 19, c. I, lett. e) ter, d. lgs.
n. 546 cit.
Con riferimento alle entrate tributarie, infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi in tema di riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria, dai quali non vi è ragione di discostarsi: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni
questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti
incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque,
rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella
esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino
al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia
avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si
4 tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è
espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al
modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso,
che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta
notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto
dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni
inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come
tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o
dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in
situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei
fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis
successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione,
o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta
notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad
impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)” (cfr. Cass., S.U., n.
7822/20).
I principi sopra enunciati vanno rettamente intesi alla luce delle successive precisazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità, la quale,
sottolineando la generale devoluzione alla giurisdizione tributaria di tutte le questioni attinenti all'esistenza dei tributi, ha individuato, quale unico limite all'estensione di questa, l'adozione di atti dell'esecuzione forzata, in presenza dei quali soltanto è possibile discorrere di sussistenza della
5 giurisdizione ordinaria (v. Cass., S.U., n. 16986/22).
Infatti, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, e restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Soltanto in presenza di tale ulteriore presupposto può pertanto affermarsi la giurisdizione ordinaria.
Esso, nel caso di specie, non è ravvisabile, poiché, per consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il fermo – e, a maggior ragione, il mero preavviso dello stesso – non costituisce, come detto, un atto dell'esecuzione, ma si pone a monte della stessa, quale forma di indiretta coazione all'adempimento (v., ex multis,
Cass, Sez. II, n. 6790/24).
La S.C. si è peraltro di recente espressamente pronunciata su tale specifica questione, avallando le conclusioni qui esposte (v. Cass., S.U., n.
8069/25), quali indefettibile precipitato dell'ampia disposizione contenuta nell'art. 2 d. lgs. n. 546, cit.
In definitiva, dunque, occorre declinare la giurisdizione in favore del giudice speciale.
5. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Nulla è riconosciuto per la fase di trattazione, non avendo la convenuta depositato memorie istruttorie.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' , disattesa
[...] Controparte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara il proprio difetto di giurisdizione per essere la stessa attribuita alla cognizione della Corte di Giustizia Tributaria;
2. assegna termine di giorni sessanta per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice speciale;
3. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da €
260.000,01 a € 520.000,00), in complessivi € 6.023,00 per compensi (dei quali € 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00
per la fase introduttiva, € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 24.9.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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