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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 14/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LICCARDO PASQUALE, Presidente e Relatore
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
RIZZIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 476/2021 depositato il 23/04/2021
proposto da
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 309/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 5 e pubblicata il 30/09/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO AGEVOLA n. 245602-2018 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e come tale merita sicuro accoglimento.
In limine, i motivi di gravame formulati in ordine alla acquisizione tramite web di informazioni relative all'attività realizzata dalla società contribuente, sulla natura dei rifiuti trattati e sulla valutazione ai fini della loro corretta classificazione, nonché agli esiti di una Consulenza espletata nel corso in una causa innanzi al Consiglio di Stato ( sentenza 23 ottobre 2014 n 5242) avente ad oggetto la natura del rifiuto, è estranea ai principi di cui all'art 115 c.p.c consacrati nel divieto di utilizzazione del «sapere privato», nell'inammissibilità di prove d'ufficio aventi ad oggetto fatti non allegati dalle parti, nel divieto di « acquisizione in modo non rituale» di «prove atipiche» nell'ammissione d'ufficio di una prova «contro la volontà delle parti» di non servirsene oppure per «sminuire l'efficacia e la portata» di altra prova già assunta, per iniziativa di parte, su «punti decisivi» della controversia (C., S.U., 11353/2004)
L'analisi dei rifiuti smaltiti, ove ritenuta necessaria in forza della insufficienza delle risultanze acquisite al processo anche per il tramite delle dichiarazioni di parte ( su cui vedi infra) andava pertanto eseguita non già sulla base di informazioni attinte dal WEB o da altre consulenze espletate nel corso di altro processo, come tali prive di qualsiasi valenza probatoria, bensì valutando le risultanze istruttorie acquisite attestanti le quantità di rifiuti smaltiti ogni anno a firma della stessa parte contribuente.
Deve pertanto procedersi alla formazione del presente convincimento sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite nel corso del procedimento.
Oggetto del presente giudizio è il tipo di detassazione TARI da applicare allo stabilimento di via dell'Industria 38, in quanto l'esenzione per le aree in cui si producono rifiuti speciali è subordinata all'adeguata delimitazione degli spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione e dell'esenzione, fermo restando che la detassazione opera solo su di una parte di superficie ( cfr , Corte di Cassazione n.23059/2019 per la quale “è consolidato il principio che l'esenzione per le aree ove si producono rifiuti speciali è subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; e che il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. n. 11351/2012; Cass. n.
9214/2018; Cass. 13997/2016; cfr. ex multis Cass.n. ord. 21250/17 che ha affermato :"Spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il qual spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale" ).
Ai fini del presente giudizio, va del pari considerato come:
i) Il TUA Dlgs 152/2006 attribuisce, all'art 198 ( ante riforma) al Comune il potere di assimilazione : nel caso in esame, il Comune ha assimilato con proprio regolamento PG 41245/2014
“Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale” il rifiuto che corrisponde al codice CER
030308 e non il rifiuto che corrisponde al codice CER 191212.Dall'assimilazione dell'uno e dalla mancata assimilazione dell'altro deriva che ai sensi della normativa TARI (D.lgs. 147/2013) e dei due regolamenti comunali (Regolamento PG 41245/2014 “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale” e
“Regolamento per la disciplina della componente tassa rifiuti (TARI) dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 e ss della legge 147/13" P.G.80301/2014”), si applicano due criteri di detassazione diversi.
ii) La corretta classificazione dei rifiuti grava sulla società ricorrente, in quanto operata sotto la responsabilità del produttore/detentore. L'elenco dei rifiuti contenuti nel Catalogo Europeo dei Rifiuti
(denominato C.E.R. 2002 e allegato alla parte quarta del D.lgs. 152/06) è articolato in 20 classi, a seconda del ciclo produttivo che ha dato origine al rifiuto. Il codice C.E.R. è costituito da tre coppie di cifre, ciascuna delle quali identifica: a) classe: settore di attività da cui deriva il rifiuto;
b) sottoclasse: processo produttivo di provenienza che genera il rifiuto;
c) categoria: nome del rifiuto.
iii) la società contribuente ricava dalla lavorazione di rifiuti speciali, anche materie prime secondarie, come tali estranee alla nozione di rifiuti il cui quantitativo prodotto non concorre alla detassazione: al riguardo, va del pari notato come le parti hanno concordemente ritenuto negli anni che l'unico rifiuto speciale assimilato smaltito/avviato a recupero a spese della contribuente fosse il sovvallo con codice CER 030308 (rifiuto assimilato)
iv) il Comune (tramite il proprio gestore) garantisce il servizio per il quantitativo di rifiuti prodotto sotto soglia (e quindi il contribuente paga la TA.RI), cosicché la detassazione ha ad oggetto il quantitativo di rifiuti prodotti sopra soglia secondo la proporzione indicata nell'atto impugnato
( PG359246/2018 ), atto questo emesso in esito al reclamo proposto dalla stessa ricorrente con rideterminazione dell'assegnazione PG245602 del 08.06.2018.
Ciò posto, è pacifico in fatto, con riferimento al sovvallo, la società ha documentato che nel 2017 100,90 tonnellate sono stati smaltiti con codice CER 030308 (rifiuto assimilato), mentre 2.091,68 tonnellate sono state smaltite con codice CER 191212 (rifiuto non assimilato).
In particolare, il contribuente nell'anno 2017 ha iniziato a smaltire il sovvallo utilizzando un codice CER diverso cosicché per la parte di sovvallo (giacenza del 2016) documentata e smaltita con codice CER
030308 (assimilato) ha goduto della detassazione per quantità riservata agli assimilati, mentre per la parte di sovvallo documentato e smaltito con il diverso codice CER 191212 ( effettivamente prodotto nel
2017 e non assimilato) ha goduto della detassazione per qualità (riduzione forfettaria della superficie, art. 10 regolamento TARI).
In forza dei principi sopra ricordati, non può certo affermarsi che, come ritenuto in primo grado, il
Comune avrebbe dovuto prendere in considerazione la tipologia del rifiuto al di là della diversa classificazione CER e verificare il corretto smaltimento dello stesso in quanto la liquidazione del tributo muove in via esclusiva dalla dichiarazione resa dal contribuente, demandandosi ogni diversa rilevanza del rifiuto erroneamente smaltito e classificato ad altra sede.
Del resto, va nella sede ricordato come: i) con sentenza n 506/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna ha rigettato il ricorso avverso l'anno di imposta 2018 con la seguente motivazione "il ricorso è da respingere in quanto da relazione tecnica di parte ricorrente a partire dal 2017 il sovvallo, come sopra spiegato, è stato qualificato rifiuto speciale non assimilato, prodotto nell'area di lavorazione, al quale si applica la percentuale di detassazione del 30% all'intera superficie dello stabilimento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento TARI del Comune di Bologna"; ii) con sentenza n.
567/2022 è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
20200042188840000000323 TARI 2019;iii) con sentenza n. 732/2021 è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso il prospetto riassuntivo relativo a TARI 2019. Tanto basta a motivare l'accoglimento dei motivi di gravame, con riforma integrale della sentenza resa in prime cure
2. Le spese seguono la soccombenza dei due gradi di giudizio e si liquidano, in ragione della natura delle difese articolate e della materia del contendere, in complessivi €3.766,00 oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria dell'Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando così provvede :
a) accoglie l'appello proposto, confermando per l'effetto l'atto impugnato;
b) condanna la parte appellata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio liquidate in
€ 3.766,00 oltre accessori di legge .
Bologna 1° dicembre 2025 .
Il Presidente est.
Dott.Pasquale Liccardo
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LICCARDO PASQUALE, Presidente e Relatore
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
RIZZIERI ALESSANDRO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 476/2021 depositato il 23/04/2021
proposto da
Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10 40100 Bologna BO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 309/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 5 e pubblicata il 30/09/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO AGEVOLA n. 245602-2018 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e come tale merita sicuro accoglimento.
In limine, i motivi di gravame formulati in ordine alla acquisizione tramite web di informazioni relative all'attività realizzata dalla società contribuente, sulla natura dei rifiuti trattati e sulla valutazione ai fini della loro corretta classificazione, nonché agli esiti di una Consulenza espletata nel corso in una causa innanzi al Consiglio di Stato ( sentenza 23 ottobre 2014 n 5242) avente ad oggetto la natura del rifiuto, è estranea ai principi di cui all'art 115 c.p.c consacrati nel divieto di utilizzazione del «sapere privato», nell'inammissibilità di prove d'ufficio aventi ad oggetto fatti non allegati dalle parti, nel divieto di « acquisizione in modo non rituale» di «prove atipiche» nell'ammissione d'ufficio di una prova «contro la volontà delle parti» di non servirsene oppure per «sminuire l'efficacia e la portata» di altra prova già assunta, per iniziativa di parte, su «punti decisivi» della controversia (C., S.U., 11353/2004)
L'analisi dei rifiuti smaltiti, ove ritenuta necessaria in forza della insufficienza delle risultanze acquisite al processo anche per il tramite delle dichiarazioni di parte ( su cui vedi infra) andava pertanto eseguita non già sulla base di informazioni attinte dal WEB o da altre consulenze espletate nel corso di altro processo, come tali prive di qualsiasi valenza probatoria, bensì valutando le risultanze istruttorie acquisite attestanti le quantità di rifiuti smaltiti ogni anno a firma della stessa parte contribuente.
Deve pertanto procedersi alla formazione del presente convincimento sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite nel corso del procedimento.
Oggetto del presente giudizio è il tipo di detassazione TARI da applicare allo stabilimento di via dell'Industria 38, in quanto l'esenzione per le aree in cui si producono rifiuti speciali è subordinata all'adeguata delimitazione degli spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione e dell'esenzione, fermo restando che la detassazione opera solo su di una parte di superficie ( cfr , Corte di Cassazione n.23059/2019 per la quale “è consolidato il principio che l'esenzione per le aree ove si producono rifiuti speciali è subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; e che il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. n. 11351/2012; Cass. n.
9214/2018; Cass. 13997/2016; cfr. ex multis Cass.n. ord. 21250/17 che ha affermato :"Spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il qual spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale" ).
Ai fini del presente giudizio, va del pari considerato come:
i) Il TUA Dlgs 152/2006 attribuisce, all'art 198 ( ante riforma) al Comune il potere di assimilazione : nel caso in esame, il Comune ha assimilato con proprio regolamento PG 41245/2014
“Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale” il rifiuto che corrisponde al codice CER
030308 e non il rifiuto che corrisponde al codice CER 191212.Dall'assimilazione dell'uno e dalla mancata assimilazione dell'altro deriva che ai sensi della normativa TARI (D.lgs. 147/2013) e dei due regolamenti comunali (Regolamento PG 41245/2014 “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale” e
“Regolamento per la disciplina della componente tassa rifiuti (TARI) dell'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 e ss della legge 147/13" P.G.80301/2014”), si applicano due criteri di detassazione diversi.
ii) La corretta classificazione dei rifiuti grava sulla società ricorrente, in quanto operata sotto la responsabilità del produttore/detentore. L'elenco dei rifiuti contenuti nel Catalogo Europeo dei Rifiuti
(denominato C.E.R. 2002 e allegato alla parte quarta del D.lgs. 152/06) è articolato in 20 classi, a seconda del ciclo produttivo che ha dato origine al rifiuto. Il codice C.E.R. è costituito da tre coppie di cifre, ciascuna delle quali identifica: a) classe: settore di attività da cui deriva il rifiuto;
b) sottoclasse: processo produttivo di provenienza che genera il rifiuto;
c) categoria: nome del rifiuto.
iii) la società contribuente ricava dalla lavorazione di rifiuti speciali, anche materie prime secondarie, come tali estranee alla nozione di rifiuti il cui quantitativo prodotto non concorre alla detassazione: al riguardo, va del pari notato come le parti hanno concordemente ritenuto negli anni che l'unico rifiuto speciale assimilato smaltito/avviato a recupero a spese della contribuente fosse il sovvallo con codice CER 030308 (rifiuto assimilato)
iv) il Comune (tramite il proprio gestore) garantisce il servizio per il quantitativo di rifiuti prodotto sotto soglia (e quindi il contribuente paga la TA.RI), cosicché la detassazione ha ad oggetto il quantitativo di rifiuti prodotti sopra soglia secondo la proporzione indicata nell'atto impugnato
( PG359246/2018 ), atto questo emesso in esito al reclamo proposto dalla stessa ricorrente con rideterminazione dell'assegnazione PG245602 del 08.06.2018.
Ciò posto, è pacifico in fatto, con riferimento al sovvallo, la società ha documentato che nel 2017 100,90 tonnellate sono stati smaltiti con codice CER 030308 (rifiuto assimilato), mentre 2.091,68 tonnellate sono state smaltite con codice CER 191212 (rifiuto non assimilato).
In particolare, il contribuente nell'anno 2017 ha iniziato a smaltire il sovvallo utilizzando un codice CER diverso cosicché per la parte di sovvallo (giacenza del 2016) documentata e smaltita con codice CER
030308 (assimilato) ha goduto della detassazione per quantità riservata agli assimilati, mentre per la parte di sovvallo documentato e smaltito con il diverso codice CER 191212 ( effettivamente prodotto nel
2017 e non assimilato) ha goduto della detassazione per qualità (riduzione forfettaria della superficie, art. 10 regolamento TARI).
In forza dei principi sopra ricordati, non può certo affermarsi che, come ritenuto in primo grado, il
Comune avrebbe dovuto prendere in considerazione la tipologia del rifiuto al di là della diversa classificazione CER e verificare il corretto smaltimento dello stesso in quanto la liquidazione del tributo muove in via esclusiva dalla dichiarazione resa dal contribuente, demandandosi ogni diversa rilevanza del rifiuto erroneamente smaltito e classificato ad altra sede.
Del resto, va nella sede ricordato come: i) con sentenza n 506/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna ha rigettato il ricorso avverso l'anno di imposta 2018 con la seguente motivazione "il ricorso è da respingere in quanto da relazione tecnica di parte ricorrente a partire dal 2017 il sovvallo, come sopra spiegato, è stato qualificato rifiuto speciale non assimilato, prodotto nell'area di lavorazione, al quale si applica la percentuale di detassazione del 30% all'intera superficie dello stabilimento, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento TARI del Comune di Bologna"; ii) con sentenza n.
567/2022 è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di accertamento n.
20200042188840000000323 TARI 2019;iii) con sentenza n. 732/2021 è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso avverso il prospetto riassuntivo relativo a TARI 2019. Tanto basta a motivare l'accoglimento dei motivi di gravame, con riforma integrale della sentenza resa in prime cure
2. Le spese seguono la soccombenza dei due gradi di giudizio e si liquidano, in ragione della natura delle difese articolate e della materia del contendere, in complessivi €3.766,00 oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria dell'Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando così provvede :
a) accoglie l'appello proposto, confermando per l'effetto l'atto impugnato;
b) condanna la parte appellata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio liquidate in
€ 3.766,00 oltre accessori di legge .
Bologna 1° dicembre 2025 .
Il Presidente est.
Dott.Pasquale Liccardo