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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5183/2024
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZ. V CIVILE
Riunito in Camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente Rel.
Dott. Rosa Selvarolo Giudice
Dott.ssa Stefania Grasselli Giudice
sul ricorso proposto ex art. 98 RD 267/1942, depositato il 3 maggio 2024
(C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Roma Viale di Villa Grazioli 15, presso lo studio degli P.IVA_1
Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani che la rappresentano e difendono come da mandato allegato al ricorso depositato telematicamente
-opponente-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), con sede in Campi Controparte_1 P.IVA_2
SE (FI) Via Magenta n. 44, in persona del Curatore fallimentare Dott. , ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Tommaso Ariani
-opposto -
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex artt. 98-99 L.F. depositato il 3.5.2024 il DO di Garanzia dei Depositanti del
[...]
(di seguito “ di Garanzia”) ha proposto opposizione al decreto del 26.3.2024 del Parte_1 Pt_1 giudice delegato che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tardive del
[...]
(R.F. 23/2022 Tribunale di Firenze, sentenza di fallimento n. 24/2022 depositata Controparte_1
l'8.2.2022).
Con domanda di insinuazione inviata alla Curatela del Fallimento in data 6.10.2023 l'odierna opponente ha chiesto l'ammissione al passivo, complessivamente, di un credito pari ad €
4.026.531,00 in via privilegiata ipotecaria oltre interessi successivi all'apertura del fallimento ex artt.
2855 c.c. e 54 L.F., chiedendo altresì ai sensi dell'art. 117 L.F. la distribuzione delle eventuali somme che fossero state depositate a favore dei creditori irreperibili trascorso il termine indicato nella stessa norma.
L'odierna opponente ha dedotto di non aver ricevuto comunicazioni ex art. 92 L.F. da parte del
Curatore, perciò chiedendo l'ammissione con domanda tardiva, anche ai sensi dell'art. 101 L.F.
Al riguardo, in via fattuale, ha dedotto che con atto pubblico del 17.5.2007 il Credito Cooperativo
NO – Campi SE – Società Cooperativa aveva concesso alla un Controparte_1
mutuo fondiario di € 4.500.000.00 e che quest'ultima, a garanzia del rimborso del mutuo, aveva consentito l'iscrizione di ipoteca in favore di sui cespiti di proprietà siti in Campi Parte_1
SE, via Carlo Cattaneo, Via Ugo Novelli, indicati in ricorso.
Sennonché, in data 28.3.2012 il Garanzia dei Depositanti aveva acquistato pro soluto dal Pt_1
in liquidazione coatta amministrativa un portafoglio di crediti pecuniari a Parte_1
sofferenza, tra i quali i crediti vantati dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
Il contratto di cessione veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB in data
21.4.2012.
In ordine all'istanza in oggetto, in data 16.2.2024 il curatore ha formulato la seguente proposta: “Si
propone il rigetto del credito. 1) Il curatore propone l'integrale esclusione del credito in quanto
inammissibile ex art. 101 l.f. per decadenza dell'istante dal diritto al concorso;
non si ritiene, infatti, provato che il ritardo sia dipeso da causa al medesimo non imputabile. Al riguardo l'istante dichiara
che “nessuna comunicazione ex art. 92 l.f. è stata ricevuta dal DO di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo”. Si tratta di deduzione non condivisibile per le ragioni che seguono. Il
curatore precisa i seguenti fatti utili a comprendere le ragioni della proposta: i) Il credito in esame
deriva da un mutuo fondiario erogato dal Credito Cooperativo NO - Campi SE soc. coop
(in seguito anche solo “ ”) nel 2007 alla società fallita e garantito da prelazione Parte_1
ipotecaria sul complesso immobiliare di Campi SE appreso all'attivo della procedura. In forza
della risoluzione per inadempimento, nel 2011 il , per il tramite del Parte_2
proprio procuratore legale e domiciliatario avv. Elena Iozzelli, il procedimento esecutivo
immobiliare poi rubricato al RGE n. 249/2011 davanti al Tribunale di Firenze. In data 28/03/2012,
ovvero pendente il citato procedimento esecutivo individuale, il in LCA cedeva Parte_1
in blocco ex art. 58 TUB il credito in esame al DO di Garanzia dei Depositanti del
[...]
Par
, odierno istante. ii) Nel giugno del 2012 il di Garanzia dei Depositanti Parte_1 Pt_1
(e per esso BCC Gestione Crediti Parte_1 Parte_3
Crediti – S.p.A., nella sua qualità di procuratore con rappresentanza) per il tramite del proprio
procuratore legale e domiciliatario avv. Elena Iozzelli, già procuratore legale e domiciliatario del
cedente , interveniva nel procedimento RGE n. 249/2011 in sostituzione del Parte_1
procedente . In data 08/02/2022 veniva dichiarato il fallimento della Parte_1 [...]
e con PEC del 14/02/2022 l'avviso ai creditori ex art. 92 l.f. veniva trasmesso sia al Controparte_1
domicilio eletto dal DO di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo nel procedimento
RGE n. 249/2011, ovvero all'indirizzo sia al domicilio INI- Email_1
PEC della Chiantibanca - Credito Cooperativo - S.C., quale cessionario delle attività del Credito
Cooperativo NO, ovvero all'indirizzo: iii) in data Email_2
31/03/2022, inoltre, il provvedeva al formale intervento nel procedimento esecutivo RGE CP_1
n. 249/2011. iv) Lo stato passivo delle insinuazioni tempestive è stato reso esecutivo in data
14/06/2022 e il termine ex art. 101 l.f. è decorso in data 15/07/2023. L'istanza di insinuazione in esame è del 06/10/2023. Premesso quanto precede, la curatela ritiene provata la tempestiva ed
effettiva conoscenza della sentenza di fallimento da parte del creditore istante, sia direttamente, sia
aliunde, sulla base delle seguenti considerazioni. a) La notifica ex art. 92 l.f. è stata effettuata (oltre
che all'unico istituto di credito in quel momento noto) al legale presso il quale l'istante aveva eletto
domicilio nel giudizio esecutivo e che, non solo ha rappresentato ab origine il cedente il credito, ma
che ha rappresentato il DO (e BCC) nell'esecuzione fino al 05/12/2023, data ampiamente
successiva al Fallimento nella quale l'attuale legale, firmatario della presente domanda di
insinuazione, è subentrato nell'esecuzione. Detta notifica ex art. 92 l.f. al legale domiciliatario rileva
anche ai fini del procedimento esecutivo, imponendo l'esistenza del l'obbligo di parallela CP_1
insinuazione per l'attribuzione delle somme in sede esecutiva. b) Il formale intervento del CP_1
nella procedura esecutiva, avvenuta con costituzione del 31/03/2022, rappresenta senz'altro un
elemento che rende nota l'esistenza di una procedura concorsuale in capo all'esecutato. In
conclusione, secondo uniforme orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cass. 12.03.2020, n.
7109, per un caso analogo a quello che ci occupa), la curatela, al di là della valutazione di elementi
quali il carattere professionale del creditore e l'ingente misura del credito in questione (pur rilevanti
secondo l'arresto giurisprudenziale appena richiamato), ritiene provata la conoscenza dell'esistenza
della procedura concorsuale ai fini dell'inammissibilità della domanda, sia dall'intervento del
fallimento nel procedimento esecutivo, sia dalla notifica fatta al legale che assisteva l'istante
DO/BCC alla data di apertura del fallimento e alla data di invio della comunicazione ex art. 92.l.f.
2) In subordine, nel caso in cui dovesse essere ritenuto non imputabile all'istante il decorso del
termine di cui all'art. 101 l.f., e pertanto dovesse essere ritenuta ammissibile l'insinuazione al passivo
in esame, il Curatore propone il rigetto del credito per difetto di legittimazione attiva dell'istante,
dato che non è stata data prova esaustiva dell'ammontare del credito ceduto al DO di Garanzia
dei Depositanti del Credito Cooperativo. Sul punto il curatore evidenzia che l'allegato n. 4 non
consente di accertare se la cessione ex art. 58 TUB sia avvenuta con riferimento al credito integrale
originale, ovvero solamente in misura parziale, essendo stato oscurato ogni elemento quantitativo. 3) In ulteriore subordine, nel caso in cui dovesse essere ritenuta sussistente la legittimazione attiva
dell'odierno istante, il Curatore propone il rigetto integrale del credito per mancata allegazione
dell'estratto in copia conforme delle scritture contabili del DO di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, dal quale sia desumibile l'ammontare del credito insinuato. L'allegato 8
richiamato in istanza è infatti datato 2010 e proviene dal cedente Credito Cooperativo NO.
4) In via ulteriormente subordinata, il Curatore propone l'esclusione integrale del credito insinuato
in linea interessi in quanto non è stato allegato all'insinuazione il prospetto dettagliato di calcolo
dei medesimi, al fine di verificarne la corretta quantificazione. 5) In estremo subordine, il Curatore
propone l'ammissione al chirografo del credito in linea interessi in quanto, in assenza del prospetto
dettagliato di calcolo dei medesimi, non è dato procedere all'identificazione della quota assistita da
privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c.
Nelle date del 22 febbraio e 26 febbraio 2024, l'odierna ricorrente ha presentato le proprie osservazioni al progetto di stato passivo, producendo documentazione integrativa, tra cui gli estratti al contratto di cessione dei crediti (al fine di precisare i crediti per cui agiva), dichiarazione di cessione crediti a firma del Commissario liquidatore del Credito Cooperativo NO Soc. Coop. in LCA,
e visura camerale della Credito Cooperativo NO Soc. Coop. in LCA.
All'udienza del 5.3.2024 il G.D. non ha ammesso il credito, così motivando: “ritenuto dover
condividere le valutazioni del curatore per le ragioni dallo stesso esposte;
considerato inoltre che il
curatore ha inviato comunicazione ex art. 92 L.F. al soggetto titolare del credito al momento della
dichiarazione di fallimento;
€ 0,00 ammessi in Privilegio - (art. 2808 e art. 2748 c. 2). Viste le
osservazioni del creditore, la documentazione allegata e preso atto delle conclusioni del Curatore,
ritenuta provata con certezza la conoscenza dell'esistenza della procedura fallimentare da parte del
creditore, si rigetta come da proposta”.
Avverso il decreto di esecutività dello stato passivo è stata proposta rituale opposizione.
Ribadendo la ricostruzione in fatto esposta con la propria domanda del 6.10.2023, l'odierna opponente ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento n. 23/2022 di in via Controparte_1
privilegiata ex art. 2770 c.c. per € 28.627,32, in via privilegiata ipotecaria per € 4.126.858,85 oltre interessi successivi all'apertura del fallimento ex artt. 2855 c.c. e 54 L.F., nonché l'ammissione ai sensi dell'art. 117 L.F. della ricorrente alla distribuzione delle eventuali somme che saranno depositate a favore dei creditori irreperibili trascorso il termine di cui alla predetta norma.
La curatela si è costituita nel presente giudizio contestando la domanda del DO di Garanzia e deducendo in particolare:
(i) di aver ottemperato al disposto di cui all'art. 92 L.F. mediante comunicazioni del
14.2.2022 inviate a) sia a soggetto cessionario ex art. 58 TUB del Parte_4
complesso aziendale del Credito Cooperativo NO, ritenendola titolare del credito al momento del fallimento;
e b) sia in ogni caso all'Avv. Iozzelli, quale procuratore del
DO di Garanzia, esecutante nel procedimento avente R.G.E.I. 249/2011 Tribunale di
Firenze (procedura esecutiva tuttavia promossa in origine proprio dal Parte_1
a causa dell'inadempimento di alle obbligazioni scaturenti dal contratto Controparte_1
di mutuo fondiario del 17.5.2007 garantito da prelazione ipotecaria);
(ii) che in data 31.3.2022 il aveva altresì depositato atto di intervento nella predetta CP_1
procedura esecutiva R.G.E.I. 249/2011, evento comunicato dalla cancelleria a tutte le parti costituite;
(iii) che a fronte dell'intervento, in data 30.4.2022 il delegato alla vendita aveva depositato una relazione preliminare sulle interferenze tra credito fondiario e procedura fallimentare,
vistata dal G.E. in data 16 maggio 2022, costituente ulteriore elemento da cui dedurre la conoscenza del fallimento da parte dell'opponente.
Alla prima udienza del 23.7.2024 il Giudice rinviava al 19.11.2024 concedendo termine alle parti per depositare memorie di replica e di controreplica.
Depositate le predette memorie, all'udienza del 19.11.2024 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
L'opposizione non può trovare accoglimento per le seguenti motivazioni.
La principale questione giuridica sottoposta a questo Tribunale si risolve nella possibilità o meno di considerare che la Curatela abbia assolto agli obblighi informativi discendenti dall'art. 92 L.F. nei confronti del DO di Garanzia, e se dunque la domanda tardiva della ricorrente possa ritenersi ammissibile a causa di un ritardo dipeso da causa non imputabile (ai sensi dell'ultimo comma di cui all'art. 101 L.F.).
A livello probatorio, anche in virtù del principio di non contestazione, risulta dalla documentazione prodotta dalle parti che:
- nell'anno 2007 il Credito Cooperativo NO ha erogato un mutuo fondiario a
[...]
da prelazione ipotecaria su un complesso immobiliare di Campi Controparte_3
SE, costituente l'unico cespite della società;
- a causa dell'inadempimento di in data 11 aprile 2011, il Credito Cooperativo Controparte_1
NO, con l'Avv. Iozzelli, in qualità di creditore fondiario e in forza di relativo mutuo,
ha promosso una procedura esecutiva di fronte al Tribunale di Firenze (R.G.E.I n. 249/2011),
avente ad oggetto l'immobile sito in Campi SE (FI), Via Novelli 44, di cui al foglio 19,
part. 2176, sub. 303- 98; l'immobile sito in Campi SE (FI), Via Cattaneo 61, di cui al foglio 19, part. 2176, sub. 306-99; l'immobile sito in Campi SE (FI), Via Cattaneo 55,
di cui al foglio 19, part. 2176, sub. 311-117; l'immobile sito in Campi SE (FI), Via
Cattaneo 55, di cui al foglio 19, part. 1897, sub. 216;
- in data 26 marzo 2012 il è stato sottoposto a liquidazione coatta Parte_1
amministrativa (n. 292/2012), e la banca veniva ceduta a;
Parte_5
- nel giugno del 2012, il DO di Garanzia per il tramite del proprio legale e domiciliatario
Avv. Iozzelli, già procuratore legale e domiciliatario del cedente , è Parte_1 intervenuto nel procedimento immobiliare di cui sopra, deducendo che il DO di Garanzia
in data 28 marzo 2012 avesse acquistato dalla liquidazione coatta un credito rimasto in sofferenza, pari ad euro 3.110.769,06, oltre interessi;
- in data 8 novembre 2012 il G.E. ha autorizzato la vendita del complesso immobiliare in sede esecutiva, a seguito della quale alcuni immobili facenti parte del complesso sono stati venduti;
- in data 8 febbraio 2022 è stato dichiarato il fallimento di Controparte_1
- in data 14 febbraio 2022 il curatore fallimentare ha effettuato la comunicazione ex art. 92 L.F.
sia al legale del DO di Garanzia costituitosi nel giudizio esecutivo promosso in origine, nel
2011, dal Credito Cooperativo NO (doc. 2 parte opposta) sia a quale Parte_4
cessionario delle attività di Credito Cooperativo NO (doc. 3 parte opposta);
- lo stato passivo delle insinuazioni tempestive del è stato Controparte_1
dichiarato esecutivo in data 14 giugno 2022;
- in data 31 marzo 2022 il ha depositato atto di intervento nella procedura CP_1
immobiliare promossa in origine dal Credito Cooperativo NO (Trib. Firenze, R.G.E.I
249/2011) (doc. 5 parte opposta), evento comunicato dalla cancelleria a tutte le parti costituite,
tra cui anche al DO di Garanzia (doc. 6 parte opposta);
- a seguito dell'intervento del nel giudizio esecutivo, in data 30 aprile 2022 il CP_1
delegato alla vendita nel giudizio esecutivo ha depositato una relazione intitolata “relazione
preliminare sulle interferenze tra credito fondiario e fallimento” (doc. 8 parte opposta), in cui ha dettagliato quali fossero le conseguenze per il creditore fondiario dell'intervento del in sede esecutiva. In particolare, il delegato ha evidenziato come dalla data di CP_1
intervento del il creditore fondiario avesse l'onere di insinuarsi al passivo del CP_1
per consolidare l'assegnazione provvisoria delle somme ricavate dall'esecuzione CP_1
individuale e quindi che le eventuali somme derivanti dall'esecuzione avrebbero potuto essere distribuite solo previa ammissione al passivo del credito del creditore fondiario al;
CP_1 - in data 16 maggio 2022, il G.E. ha vistato la predetta relazione, evento comunicato al DO
di Garanzia in data 17 maggio 2022 da parte della cancelleria (doc. 10 parte opposta);
- il DO di Garanzia ha depositato tardivamente la propria domanda di ammissione allo stato passivo in data 6 ottobre 2023;
- in data 16 febbraio 2024 il ha trasmesso al DO di Garanzia, il Controparte_1
progetto di stato passivo delle domande tardive, nel quale il Curatore ha proposto l'esclusione del credito dell'odierno opponente per le ragioni esposte supra in fatto;
- in data 22 e 26 febbraio 2024 il ha depositato delle osservazioni al progetto Parte_1
di stato passivo, allegando ulteriore documentazione e precisando la natura ed il quantum del proprio credito.
La Curatela, pertanto, come osservato da parte opponente, ha confermato di non aver mai indirizzato comunicazione ex art. 92 L.F. direttamente alla pec del DO di Garanzia ma ciononostante ha dedotto che, nel caso di specie, il ritardo nella proposizione della domanda di ammissione al passivo
è dipeso da causa imputabile al DO di Garanzia, in quanto quest'ultima ha avuto effettiva conoscenza dell'intervenuto fallimento.
La conoscenza effettiva del fallimento, a detta della Curatela, è provata:
(i) dall'aver inviato le comunicazioni ex art. 92 L.F. del 14.2.2022 a) sia a Parte_4
soggetto cessionario ex art. 58 T.U.B. del complesso aziendale del Credito Cooperativo
NO, ritenendola perciò titolare del credito al momento del fallimento;
sia,
soprattutto, b) all'Avv. Iozzelli, quale legale originario del e Parte_1
procuratore del DO di Garanzia costituitosi nel procedimento esecutivo avente R.G.E.I.
249/2011 del Tribunale di Firenze, (procedura esecutiva instaurata in origine dallo stesso a causa dell'inadempimento di alle obbligazioni Parte_1 Controparte_1
scaturenti dal contratto di mutuo fondiario del 17.5.2007 garantito da prelazione ipotecaria); (ii) dall'aver depositato atto di intervento in data 31.3.2022 nella procedura esecutiva R.G.E.I.
249/2011, evento comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, compresa l'avv.
Iozzelli (doc. 6 Curatela);
(iii) dal fatto che, a fronte dell'intervento, in data 30 aprile 2022 il delegato alla vendita avesse altresì depositato una relazione preliminare sulle interferenze tra credito fondiario e fallimento, vistata dal G.E. in data 16 maggio 2022, e comunicata al DO di Garanzia.
Tali rilievi risultano fondati e dirimenti, attesa la loro efficacia probatoria della circostanza che il
DO di Garanzia abbia avuto conoscenza effettiva dell'intervenuto fallimento a far data dal
14.2.2022.
Questo Tribunale ritiene infatti di dover dare continuità ai principi di legittimità espressi di recente dalla Suprema Corte, la quale, in casi analoghi al presente, stabilisce che il curatore che abbia omesso di inviare l'avviso ex art. 92 L. Fall. direttamente ad un creditore, non può ricorrere alla prova presuntiva, diretta sostanzialmente a dimostrare la conoscibilità dell'evento fallimento da parte del creditore, ma deve provare che questi ha avuto conoscenza effettiva dell'apertura della procedura, in una data determinata (solo a partire dalla quale può evidentemente essere valutata l'imputabilità del ritardo nella presentazione della c.d. domanda supertardiva), mediante un atto o un fatto equipollenti all'avviso, che gli assicurino la stessa conoscenza legale che gli sarebbe stata assicurata dal rispetto del disposto dell'art. 92 L.F.
In tale contesto, i giudici di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 5.7.2024 n. 18370) hanno enucleato il principio in base al quale in tema di valutazione dell'imputabilità del ritardo nella presentazione di una domanda cd. supertardiva di un creditore che non abbia ricevuto direttamente la comunicazione di cui all'art. 92 L. Fall. "l'accertamento del giudice del merito deve avere ad oggetto la conoscenza
effettiva (e non già la conoscenza di mero fatto, né, tantomeno, l'astratta conoscibilità) da parte di
quel creditore dell'emissione della sentenza dichiarativa del fallimento, nonché della data del suo
conseguimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella, legale, che sarebbe stata garantita dal rispetto della forma prevista dall'art. 92 cit.; con la conseguenza che la domanda di ammissione non
può ritenersi preclusa per effetto dello spirare del termine di cui all'art. 101,1 comma, L. Fall., se
non risulti l'esistenza di un documento, o di un fatto processuale equipollente all'avviso, che
dimostrino in maniera certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia dell'apertura della procedura
e che pertanto si è ugualmente realizzato lo scopo (il risultato pratico) cui detto avviso era finalizzato
ex lege".
La Corte, richiamando casi precedenti, conclude per riconoscere valenza equipollente all'avviso ex
art. 92 L.F. al fatto che il creditore aveva avuto notizia del fallimento tramite il procuratore costituito nella procedura esecutiva in cui era intervenuto il curatore fallimentare, come avvenuto anche nel presente giudizio.
A mente della richiamata sentenza, infatti, “il ritardo nella proposizione della domanda di
ammissione è imputabile al creditore fondiario allorché quest'ultimo, nell'ambito di un processo di
espropriazione immobiliare celebrato nei confronti dello stesso debitore poi fallito, nel quale sia
intervenuto anche il curatore, abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento tramite il suo
difensore, in tempo utile per far valere il proprio credito, pur in mancanza della comunicazione L.
Fall., ex art. 92 (Cass. n. 16103/18)” (così Cass. Civ. sez. I - 18/05/2023, n. 13635).
In altro caso (Cass. 35963 del 2023), peraltro, i Giudici di legittimità hanno potuto desumere la conoscenza del fallimento anche “dal deposito telematico della nota di precisazione del credito da
parte della curatela fallimentare - lì intervenuta nella procedura esecutiva pendente” valorizzando la circostanza che di detto deposito fosse stata data comunicazione massiva a tutte le parti del processo esecutivo, a mezzo PEC, ritenendo quella comunicazione sufficiente a integrare quell'atto o “fatto
processuale equipollente all'avviso” (come riferito altresì dalla citata Cass. Civ. 18370/2024).
Dai riscontri documentali in atti, ed alla luce dei predetti principi di diritto, si ritiene che la Curatela
abbia fornito la prova della conoscenza effettiva dell'intervenuto fallimento da parte del DO di
Garanzia, in quanto: - ha inviato la comunicazione ex art. 92 L.F. in data 14.2.2022 direttamente al legale del DO
di Garanzia, costituitosi procuratore nella procedura esecutiva R.G.E.I. 249/2011 del
Tribunale di Firenze;
in proposito non è condivisibile la deduzione dell'opponente secondo cui l'avvenuta notifica dell'avviso ex art. 92 l. fall. al legale della procedura esecutiva fosse estranea al suo mandato, dato che dall'intervenuto fallimento del debitore conseguiva la necessità di insinuare il credito al passivo, in assenza della quale la prosecuzione della procedura esecutiva sarebbe stata inutile;
infatti, come osservato dalla curatela, proprio in ragione del mandato a difendere il DO di Garanzia nell'esecuzione e alle conseguenze che la dichiarazione di fallimento aveva su quell'esecuzione il legale della procedura esecutiva era uno dei soggetti legittimati a ricevere la predetta notifica;
infine priva di fondamento è
anche la deduzione per cui i fatti del processo esecutivo fossero noti solo ai legali del DO
di Garanzia, ma non anche al DO stesso, poiché a mente dell'art. 489 c.p.c. tutte le comunicazioni e notificazioni vengono effettuate al domicilio eletto, in questo caso presso il legale costituito, e hanno ovviamente effetto anche nei confronti della parte rappresentata
- ad ogni modo, ha altresì depositato in data 31.3.2022 atto di intervento nella procedura esecutiva R.G.E.I. 249/2011 in cui il DO di Garanzia agiva quale creditore procedente,
evento comunicato in via massiva a tutte le parti del processo a mezzo pec, tra cui lo stesso procuratore costituito (cfr. doc. 5 e doc. 6).
Infine, ad abundantiam, essendo di per sé già fondamentali e dirimenti le prove e le argomentazioni di cui sopra, si rileva che al procuratore costituito del DO di Garanzia è altresì stata notificata la relazione del delegato alla vendita inerente le interferenze tra fallimento e procedura esecutiva, dove veniva indicato espressamente l'onere per il creditore fondiario di insinuare il proprio credito al passivo del per consolidare il proprio credito nella procedura esecutiva, spiegando CP_1
espressamente in dettaglio i rapporti fra Fallimento ed esecuzione.
I dati univoci delle risultanze istruttorie e documentali confermano che la Curatela, assolvendo ai propri obblighi informativi, ha messo il DO di Garanzia nella condizione di essere a conoscenza effettiva dell'intercorso a far data dal 14.2.2022 mediante la notifica ex art. 92 L.F. al CP_1
procuratore costituito nella procedura esecutiva R.G.E.I. 249/2011, al quale incombeva senz'altro il dovere professionale (e deontologico) di informare la parte assistita (del cui inadempimento peraltro non vi è prova né deduzione alcuna da parte dell'opponente).
Di talché, alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, ne discende la radicale inammissibilità della domanda di ammissione al passivo del DO di Garanzia trasmessa tardivamente in data 6.10.2023,
e conseguentemente della presente opposizione che deve essere perciò respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità della causa e del fatto che il valore della causa è prossimo alla soglia minima dello scaglione di riferimento (tabella onorari accertamento del passivo, parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, sull'opposizione proposta avverso lo stato passivo del da parte del DO di Garanzia dei depositanti del credito Controparte_1
cooperativo, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si quantificano in € 25.653 oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuti;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.03.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZ. V CIVILE
Riunito in Camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente Rel.
Dott. Rosa Selvarolo Giudice
Dott.ssa Stefania Grasselli Giudice
sul ricorso proposto ex art. 98 RD 267/1942, depositato il 3 maggio 2024
(C.F. Parte_1
) elettivamente domiciliata in Roma Viale di Villa Grazioli 15, presso lo studio degli P.IVA_1
Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani che la rappresentano e difendono come da mandato allegato al ricorso depositato telematicamente
-opponente-
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), con sede in Campi Controparte_1 P.IVA_2
SE (FI) Via Magenta n. 44, in persona del Curatore fallimentare Dott. , ed Controparte_2
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Tommaso Ariani
-opposto -
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con ricorso ex artt. 98-99 L.F. depositato il 3.5.2024 il DO di Garanzia dei Depositanti del
[...]
(di seguito “ di Garanzia”) ha proposto opposizione al decreto del 26.3.2024 del Parte_1 Pt_1 giudice delegato che ha dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tardive del
[...]
(R.F. 23/2022 Tribunale di Firenze, sentenza di fallimento n. 24/2022 depositata Controparte_1
l'8.2.2022).
Con domanda di insinuazione inviata alla Curatela del Fallimento in data 6.10.2023 l'odierna opponente ha chiesto l'ammissione al passivo, complessivamente, di un credito pari ad €
4.026.531,00 in via privilegiata ipotecaria oltre interessi successivi all'apertura del fallimento ex artt.
2855 c.c. e 54 L.F., chiedendo altresì ai sensi dell'art. 117 L.F. la distribuzione delle eventuali somme che fossero state depositate a favore dei creditori irreperibili trascorso il termine indicato nella stessa norma.
L'odierna opponente ha dedotto di non aver ricevuto comunicazioni ex art. 92 L.F. da parte del
Curatore, perciò chiedendo l'ammissione con domanda tardiva, anche ai sensi dell'art. 101 L.F.
Al riguardo, in via fattuale, ha dedotto che con atto pubblico del 17.5.2007 il Credito Cooperativo
NO – Campi SE – Società Cooperativa aveva concesso alla un Controparte_1
mutuo fondiario di € 4.500.000.00 e che quest'ultima, a garanzia del rimborso del mutuo, aveva consentito l'iscrizione di ipoteca in favore di sui cespiti di proprietà siti in Campi Parte_1
SE, via Carlo Cattaneo, Via Ugo Novelli, indicati in ricorso.
Sennonché, in data 28.3.2012 il Garanzia dei Depositanti aveva acquistato pro soluto dal Pt_1
in liquidazione coatta amministrativa un portafoglio di crediti pecuniari a Parte_1
sofferenza, tra i quali i crediti vantati dal nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[...]
Il contratto di cessione veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB in data
21.4.2012.
In ordine all'istanza in oggetto, in data 16.2.2024 il curatore ha formulato la seguente proposta: “Si
propone il rigetto del credito. 1) Il curatore propone l'integrale esclusione del credito in quanto
inammissibile ex art. 101 l.f. per decadenza dell'istante dal diritto al concorso;
non si ritiene, infatti, provato che il ritardo sia dipeso da causa al medesimo non imputabile. Al riguardo l'istante dichiara
che “nessuna comunicazione ex art. 92 l.f. è stata ricevuta dal DO di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo”. Si tratta di deduzione non condivisibile per le ragioni che seguono. Il
curatore precisa i seguenti fatti utili a comprendere le ragioni della proposta: i) Il credito in esame
deriva da un mutuo fondiario erogato dal Credito Cooperativo NO - Campi SE soc. coop
(in seguito anche solo “ ”) nel 2007 alla società fallita e garantito da prelazione Parte_1
ipotecaria sul complesso immobiliare di Campi SE appreso all'attivo della procedura. In forza
della risoluzione per inadempimento, nel 2011 il , per il tramite del Parte_2
proprio procuratore legale e domiciliatario avv. Elena Iozzelli, il procedimento esecutivo
immobiliare poi rubricato al RGE n. 249/2011 davanti al Tribunale di Firenze. In data 28/03/2012,
ovvero pendente il citato procedimento esecutivo individuale, il in LCA cedeva Parte_1
in blocco ex art. 58 TUB il credito in esame al DO di Garanzia dei Depositanti del
[...]
Par
, odierno istante. ii) Nel giugno del 2012 il di Garanzia dei Depositanti Parte_1 Pt_1
(e per esso BCC Gestione Crediti Parte_1 Parte_3
Crediti – S.p.A., nella sua qualità di procuratore con rappresentanza) per il tramite del proprio
procuratore legale e domiciliatario avv. Elena Iozzelli, già procuratore legale e domiciliatario del
cedente , interveniva nel procedimento RGE n. 249/2011 in sostituzione del Parte_1
procedente . In data 08/02/2022 veniva dichiarato il fallimento della Parte_1 [...]
e con PEC del 14/02/2022 l'avviso ai creditori ex art. 92 l.f. veniva trasmesso sia al Controparte_1
domicilio eletto dal DO di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo nel procedimento
RGE n. 249/2011, ovvero all'indirizzo sia al domicilio INI- Email_1
PEC della Chiantibanca - Credito Cooperativo - S.C., quale cessionario delle attività del Credito
Cooperativo NO, ovvero all'indirizzo: iii) in data Email_2
31/03/2022, inoltre, il provvedeva al formale intervento nel procedimento esecutivo RGE CP_1
n. 249/2011. iv) Lo stato passivo delle insinuazioni tempestive è stato reso esecutivo in data
14/06/2022 e il termine ex art. 101 l.f. è decorso in data 15/07/2023. L'istanza di insinuazione in esame è del 06/10/2023. Premesso quanto precede, la curatela ritiene provata la tempestiva ed
effettiva conoscenza della sentenza di fallimento da parte del creditore istante, sia direttamente, sia
aliunde, sulla base delle seguenti considerazioni. a) La notifica ex art. 92 l.f. è stata effettuata (oltre
che all'unico istituto di credito in quel momento noto) al legale presso il quale l'istante aveva eletto
domicilio nel giudizio esecutivo e che, non solo ha rappresentato ab origine il cedente il credito, ma
che ha rappresentato il DO (e BCC) nell'esecuzione fino al 05/12/2023, data ampiamente
successiva al Fallimento nella quale l'attuale legale, firmatario della presente domanda di
insinuazione, è subentrato nell'esecuzione. Detta notifica ex art. 92 l.f. al legale domiciliatario rileva
anche ai fini del procedimento esecutivo, imponendo l'esistenza del l'obbligo di parallela CP_1
insinuazione per l'attribuzione delle somme in sede esecutiva. b) Il formale intervento del CP_1
nella procedura esecutiva, avvenuta con costituzione del 31/03/2022, rappresenta senz'altro un
elemento che rende nota l'esistenza di una procedura concorsuale in capo all'esecutato. In
conclusione, secondo uniforme orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cass. 12.03.2020, n.
7109, per un caso analogo a quello che ci occupa), la curatela, al di là della valutazione di elementi
quali il carattere professionale del creditore e l'ingente misura del credito in questione (pur rilevanti
secondo l'arresto giurisprudenziale appena richiamato), ritiene provata la conoscenza dell'esistenza
della procedura concorsuale ai fini dell'inammissibilità della domanda, sia dall'intervento del
fallimento nel procedimento esecutivo, sia dalla notifica fatta al legale che assisteva l'istante
DO/BCC alla data di apertura del fallimento e alla data di invio della comunicazione ex art. 92.l.f.
2) In subordine, nel caso in cui dovesse essere ritenuto non imputabile all'istante il decorso del
termine di cui all'art. 101 l.f., e pertanto dovesse essere ritenuta ammissibile l'insinuazione al passivo
in esame, il Curatore propone il rigetto del credito per difetto di legittimazione attiva dell'istante,
dato che non è stata data prova esaustiva dell'ammontare del credito ceduto al DO di Garanzia
dei Depositanti del Credito Cooperativo. Sul punto il curatore evidenzia che l'allegato n. 4 non
consente di accertare se la cessione ex art. 58 TUB sia avvenuta con riferimento al credito integrale
originale, ovvero solamente in misura parziale, essendo stato oscurato ogni elemento quantitativo. 3) In ulteriore subordine, nel caso in cui dovesse essere ritenuta sussistente la legittimazione attiva
dell'odierno istante, il Curatore propone il rigetto integrale del credito per mancata allegazione
dell'estratto in copia conforme delle scritture contabili del DO di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, dal quale sia desumibile l'ammontare del credito insinuato. L'allegato 8
richiamato in istanza è infatti datato 2010 e proviene dal cedente Credito Cooperativo NO.
4) In via ulteriormente subordinata, il Curatore propone l'esclusione integrale del credito insinuato
in linea interessi in quanto non è stato allegato all'insinuazione il prospetto dettagliato di calcolo
dei medesimi, al fine di verificarne la corretta quantificazione. 5) In estremo subordine, il Curatore
propone l'ammissione al chirografo del credito in linea interessi in quanto, in assenza del prospetto
dettagliato di calcolo dei medesimi, non è dato procedere all'identificazione della quota assistita da
privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c.
Nelle date del 22 febbraio e 26 febbraio 2024, l'odierna ricorrente ha presentato le proprie osservazioni al progetto di stato passivo, producendo documentazione integrativa, tra cui gli estratti al contratto di cessione dei crediti (al fine di precisare i crediti per cui agiva), dichiarazione di cessione crediti a firma del Commissario liquidatore del Credito Cooperativo NO Soc. Coop. in LCA,
e visura camerale della Credito Cooperativo NO Soc. Coop. in LCA.
All'udienza del 5.3.2024 il G.D. non ha ammesso il credito, così motivando: “ritenuto dover
condividere le valutazioni del curatore per le ragioni dallo stesso esposte;
considerato inoltre che il
curatore ha inviato comunicazione ex art. 92 L.F. al soggetto titolare del credito al momento della
dichiarazione di fallimento;
€ 0,00 ammessi in Privilegio - (art. 2808 e art. 2748 c. 2). Viste le
osservazioni del creditore, la documentazione allegata e preso atto delle conclusioni del Curatore,
ritenuta provata con certezza la conoscenza dell'esistenza della procedura fallimentare da parte del
creditore, si rigetta come da proposta”.
Avverso il decreto di esecutività dello stato passivo è stata proposta rituale opposizione.
Ribadendo la ricostruzione in fatto esposta con la propria domanda del 6.10.2023, l'odierna opponente ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento n. 23/2022 di in via Controparte_1
privilegiata ex art. 2770 c.c. per € 28.627,32, in via privilegiata ipotecaria per € 4.126.858,85 oltre interessi successivi all'apertura del fallimento ex artt. 2855 c.c. e 54 L.F., nonché l'ammissione ai sensi dell'art. 117 L.F. della ricorrente alla distribuzione delle eventuali somme che saranno depositate a favore dei creditori irreperibili trascorso il termine di cui alla predetta norma.
La curatela si è costituita nel presente giudizio contestando la domanda del DO di Garanzia e deducendo in particolare:
(i) di aver ottemperato al disposto di cui all'art. 92 L.F. mediante comunicazioni del
14.2.2022 inviate a) sia a soggetto cessionario ex art. 58 TUB del Parte_4
complesso aziendale del Credito Cooperativo NO, ritenendola titolare del credito al momento del fallimento;
e b) sia in ogni caso all'Avv. Iozzelli, quale procuratore del
DO di Garanzia, esecutante nel procedimento avente R.G.E.I. 249/2011 Tribunale di
Firenze (procedura esecutiva tuttavia promossa in origine proprio dal Parte_1
a causa dell'inadempimento di alle obbligazioni scaturenti dal contratto Controparte_1
di mutuo fondiario del 17.5.2007 garantito da prelazione ipotecaria);
(ii) che in data 31.3.2022 il aveva altresì depositato atto di intervento nella predetta CP_1
procedura esecutiva R.G.E.I. 249/2011, evento comunicato dalla cancelleria a tutte le parti costituite;
(iii) che a fronte dell'intervento, in data 30.4.2022 il delegato alla vendita aveva depositato una relazione preliminare sulle interferenze tra credito fondiario e procedura fallimentare,
vistata dal G.E. in data 16 maggio 2022, costituente ulteriore elemento da cui dedurre la conoscenza del fallimento da parte dell'opponente.
Alla prima udienza del 23.7.2024 il Giudice rinviava al 19.11.2024 concedendo termine alle parti per depositare memorie di replica e di controreplica.
Depositate le predette memorie, all'udienza del 19.11.2024 il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
L'opposizione non può trovare accoglimento per le seguenti motivazioni.
La principale questione giuridica sottoposta a questo Tribunale si risolve nella possibilità o meno di considerare che la Curatela abbia assolto agli obblighi informativi discendenti dall'art. 92 L.F. nei confronti del DO di Garanzia, e se dunque la domanda tardiva della ricorrente possa ritenersi ammissibile a causa di un ritardo dipeso da causa non imputabile (ai sensi dell'ultimo comma di cui all'art. 101 L.F.).
A livello probatorio, anche in virtù del principio di non contestazione, risulta dalla documentazione prodotta dalle parti che:
- nell'anno 2007 il Credito Cooperativo NO ha erogato un mutuo fondiario a
[...]
da prelazione ipotecaria su un complesso immobiliare di Campi Controparte_3
SE, costituente l'unico cespite della società;
- a causa dell'inadempimento di in data 11 aprile 2011, il Credito Cooperativo Controparte_1
NO, con l'Avv. Iozzelli, in qualità di creditore fondiario e in forza di relativo mutuo,
ha promosso una procedura esecutiva di fronte al Tribunale di Firenze (R.G.E.I n. 249/2011),
avente ad oggetto l'immobile sito in Campi SE (FI), Via Novelli 44, di cui al foglio 19,
part. 2176, sub. 303- 98; l'immobile sito in Campi SE (FI), Via Cattaneo 61, di cui al foglio 19, part. 2176, sub. 306-99; l'immobile sito in Campi SE (FI), Via Cattaneo 55,
di cui al foglio 19, part. 2176, sub. 311-117; l'immobile sito in Campi SE (FI), Via
Cattaneo 55, di cui al foglio 19, part. 1897, sub. 216;
- in data 26 marzo 2012 il è stato sottoposto a liquidazione coatta Parte_1
amministrativa (n. 292/2012), e la banca veniva ceduta a;
Parte_5
- nel giugno del 2012, il DO di Garanzia per il tramite del proprio legale e domiciliatario
Avv. Iozzelli, già procuratore legale e domiciliatario del cedente , è Parte_1 intervenuto nel procedimento immobiliare di cui sopra, deducendo che il DO di Garanzia
in data 28 marzo 2012 avesse acquistato dalla liquidazione coatta un credito rimasto in sofferenza, pari ad euro 3.110.769,06, oltre interessi;
- in data 8 novembre 2012 il G.E. ha autorizzato la vendita del complesso immobiliare in sede esecutiva, a seguito della quale alcuni immobili facenti parte del complesso sono stati venduti;
- in data 8 febbraio 2022 è stato dichiarato il fallimento di Controparte_1
- in data 14 febbraio 2022 il curatore fallimentare ha effettuato la comunicazione ex art. 92 L.F.
sia al legale del DO di Garanzia costituitosi nel giudizio esecutivo promosso in origine, nel
2011, dal Credito Cooperativo NO (doc. 2 parte opposta) sia a quale Parte_4
cessionario delle attività di Credito Cooperativo NO (doc. 3 parte opposta);
- lo stato passivo delle insinuazioni tempestive del è stato Controparte_1
dichiarato esecutivo in data 14 giugno 2022;
- in data 31 marzo 2022 il ha depositato atto di intervento nella procedura CP_1
immobiliare promossa in origine dal Credito Cooperativo NO (Trib. Firenze, R.G.E.I
249/2011) (doc. 5 parte opposta), evento comunicato dalla cancelleria a tutte le parti costituite,
tra cui anche al DO di Garanzia (doc. 6 parte opposta);
- a seguito dell'intervento del nel giudizio esecutivo, in data 30 aprile 2022 il CP_1
delegato alla vendita nel giudizio esecutivo ha depositato una relazione intitolata “relazione
preliminare sulle interferenze tra credito fondiario e fallimento” (doc. 8 parte opposta), in cui ha dettagliato quali fossero le conseguenze per il creditore fondiario dell'intervento del in sede esecutiva. In particolare, il delegato ha evidenziato come dalla data di CP_1
intervento del il creditore fondiario avesse l'onere di insinuarsi al passivo del CP_1
per consolidare l'assegnazione provvisoria delle somme ricavate dall'esecuzione CP_1
individuale e quindi che le eventuali somme derivanti dall'esecuzione avrebbero potuto essere distribuite solo previa ammissione al passivo del credito del creditore fondiario al;
CP_1 - in data 16 maggio 2022, il G.E. ha vistato la predetta relazione, evento comunicato al DO
di Garanzia in data 17 maggio 2022 da parte della cancelleria (doc. 10 parte opposta);
- il DO di Garanzia ha depositato tardivamente la propria domanda di ammissione allo stato passivo in data 6 ottobre 2023;
- in data 16 febbraio 2024 il ha trasmesso al DO di Garanzia, il Controparte_1
progetto di stato passivo delle domande tardive, nel quale il Curatore ha proposto l'esclusione del credito dell'odierno opponente per le ragioni esposte supra in fatto;
- in data 22 e 26 febbraio 2024 il ha depositato delle osservazioni al progetto Parte_1
di stato passivo, allegando ulteriore documentazione e precisando la natura ed il quantum del proprio credito.
La Curatela, pertanto, come osservato da parte opponente, ha confermato di non aver mai indirizzato comunicazione ex art. 92 L.F. direttamente alla pec del DO di Garanzia ma ciononostante ha dedotto che, nel caso di specie, il ritardo nella proposizione della domanda di ammissione al passivo
è dipeso da causa imputabile al DO di Garanzia, in quanto quest'ultima ha avuto effettiva conoscenza dell'intervenuto fallimento.
La conoscenza effettiva del fallimento, a detta della Curatela, è provata:
(i) dall'aver inviato le comunicazioni ex art. 92 L.F. del 14.2.2022 a) sia a Parte_4
soggetto cessionario ex art. 58 T.U.B. del complesso aziendale del Credito Cooperativo
NO, ritenendola perciò titolare del credito al momento del fallimento;
sia,
soprattutto, b) all'Avv. Iozzelli, quale legale originario del e Parte_1
procuratore del DO di Garanzia costituitosi nel procedimento esecutivo avente R.G.E.I.
249/2011 del Tribunale di Firenze, (procedura esecutiva instaurata in origine dallo stesso a causa dell'inadempimento di alle obbligazioni Parte_1 Controparte_1
scaturenti dal contratto di mutuo fondiario del 17.5.2007 garantito da prelazione ipotecaria); (ii) dall'aver depositato atto di intervento in data 31.3.2022 nella procedura esecutiva R.G.E.I.
249/2011, evento comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, compresa l'avv.
Iozzelli (doc. 6 Curatela);
(iii) dal fatto che, a fronte dell'intervento, in data 30 aprile 2022 il delegato alla vendita avesse altresì depositato una relazione preliminare sulle interferenze tra credito fondiario e fallimento, vistata dal G.E. in data 16 maggio 2022, e comunicata al DO di Garanzia.
Tali rilievi risultano fondati e dirimenti, attesa la loro efficacia probatoria della circostanza che il
DO di Garanzia abbia avuto conoscenza effettiva dell'intervenuto fallimento a far data dal
14.2.2022.
Questo Tribunale ritiene infatti di dover dare continuità ai principi di legittimità espressi di recente dalla Suprema Corte, la quale, in casi analoghi al presente, stabilisce che il curatore che abbia omesso di inviare l'avviso ex art. 92 L. Fall. direttamente ad un creditore, non può ricorrere alla prova presuntiva, diretta sostanzialmente a dimostrare la conoscibilità dell'evento fallimento da parte del creditore, ma deve provare che questi ha avuto conoscenza effettiva dell'apertura della procedura, in una data determinata (solo a partire dalla quale può evidentemente essere valutata l'imputabilità del ritardo nella presentazione della c.d. domanda supertardiva), mediante un atto o un fatto equipollenti all'avviso, che gli assicurino la stessa conoscenza legale che gli sarebbe stata assicurata dal rispetto del disposto dell'art. 92 L.F.
In tale contesto, i giudici di legittimità (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 5.7.2024 n. 18370) hanno enucleato il principio in base al quale in tema di valutazione dell'imputabilità del ritardo nella presentazione di una domanda cd. supertardiva di un creditore che non abbia ricevuto direttamente la comunicazione di cui all'art. 92 L. Fall. "l'accertamento del giudice del merito deve avere ad oggetto la conoscenza
effettiva (e non già la conoscenza di mero fatto, né, tantomeno, l'astratta conoscibilità) da parte di
quel creditore dell'emissione della sentenza dichiarativa del fallimento, nonché della data del suo
conseguimento, ovvero una conoscenza assimilabile a quella, legale, che sarebbe stata garantita dal rispetto della forma prevista dall'art. 92 cit.; con la conseguenza che la domanda di ammissione non
può ritenersi preclusa per effetto dello spirare del termine di cui all'art. 101,1 comma, L. Fall., se
non risulti l'esistenza di un documento, o di un fatto processuale equipollente all'avviso, che
dimostrino in maniera certa che il creditore ha avuto tempestiva notizia dell'apertura della procedura
e che pertanto si è ugualmente realizzato lo scopo (il risultato pratico) cui detto avviso era finalizzato
ex lege".
La Corte, richiamando casi precedenti, conclude per riconoscere valenza equipollente all'avviso ex
art. 92 L.F. al fatto che il creditore aveva avuto notizia del fallimento tramite il procuratore costituito nella procedura esecutiva in cui era intervenuto il curatore fallimentare, come avvenuto anche nel presente giudizio.
A mente della richiamata sentenza, infatti, “il ritardo nella proposizione della domanda di
ammissione è imputabile al creditore fondiario allorché quest'ultimo, nell'ambito di un processo di
espropriazione immobiliare celebrato nei confronti dello stesso debitore poi fallito, nel quale sia
intervenuto anche il curatore, abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento tramite il suo
difensore, in tempo utile per far valere il proprio credito, pur in mancanza della comunicazione L.
Fall., ex art. 92 (Cass. n. 16103/18)” (così Cass. Civ. sez. I - 18/05/2023, n. 13635).
In altro caso (Cass. 35963 del 2023), peraltro, i Giudici di legittimità hanno potuto desumere la conoscenza del fallimento anche “dal deposito telematico della nota di precisazione del credito da
parte della curatela fallimentare - lì intervenuta nella procedura esecutiva pendente” valorizzando la circostanza che di detto deposito fosse stata data comunicazione massiva a tutte le parti del processo esecutivo, a mezzo PEC, ritenendo quella comunicazione sufficiente a integrare quell'atto o “fatto
processuale equipollente all'avviso” (come riferito altresì dalla citata Cass. Civ. 18370/2024).
Dai riscontri documentali in atti, ed alla luce dei predetti principi di diritto, si ritiene che la Curatela
abbia fornito la prova della conoscenza effettiva dell'intervenuto fallimento da parte del DO di
Garanzia, in quanto: - ha inviato la comunicazione ex art. 92 L.F. in data 14.2.2022 direttamente al legale del DO
di Garanzia, costituitosi procuratore nella procedura esecutiva R.G.E.I. 249/2011 del
Tribunale di Firenze;
in proposito non è condivisibile la deduzione dell'opponente secondo cui l'avvenuta notifica dell'avviso ex art. 92 l. fall. al legale della procedura esecutiva fosse estranea al suo mandato, dato che dall'intervenuto fallimento del debitore conseguiva la necessità di insinuare il credito al passivo, in assenza della quale la prosecuzione della procedura esecutiva sarebbe stata inutile;
infatti, come osservato dalla curatela, proprio in ragione del mandato a difendere il DO di Garanzia nell'esecuzione e alle conseguenze che la dichiarazione di fallimento aveva su quell'esecuzione il legale della procedura esecutiva era uno dei soggetti legittimati a ricevere la predetta notifica;
infine priva di fondamento è
anche la deduzione per cui i fatti del processo esecutivo fossero noti solo ai legali del DO
di Garanzia, ma non anche al DO stesso, poiché a mente dell'art. 489 c.p.c. tutte le comunicazioni e notificazioni vengono effettuate al domicilio eletto, in questo caso presso il legale costituito, e hanno ovviamente effetto anche nei confronti della parte rappresentata
- ad ogni modo, ha altresì depositato in data 31.3.2022 atto di intervento nella procedura esecutiva R.G.E.I. 249/2011 in cui il DO di Garanzia agiva quale creditore procedente,
evento comunicato in via massiva a tutte le parti del processo a mezzo pec, tra cui lo stesso procuratore costituito (cfr. doc. 5 e doc. 6).
Infine, ad abundantiam, essendo di per sé già fondamentali e dirimenti le prove e le argomentazioni di cui sopra, si rileva che al procuratore costituito del DO di Garanzia è altresì stata notificata la relazione del delegato alla vendita inerente le interferenze tra fallimento e procedura esecutiva, dove veniva indicato espressamente l'onere per il creditore fondiario di insinuare il proprio credito al passivo del per consolidare il proprio credito nella procedura esecutiva, spiegando CP_1
espressamente in dettaglio i rapporti fra Fallimento ed esecuzione.
I dati univoci delle risultanze istruttorie e documentali confermano che la Curatela, assolvendo ai propri obblighi informativi, ha messo il DO di Garanzia nella condizione di essere a conoscenza effettiva dell'intercorso a far data dal 14.2.2022 mediante la notifica ex art. 92 L.F. al CP_1
procuratore costituito nella procedura esecutiva R.G.E.I. 249/2011, al quale incombeva senz'altro il dovere professionale (e deontologico) di informare la parte assistita (del cui inadempimento peraltro non vi è prova né deduzione alcuna da parte dell'opponente).
Di talché, alla luce di tutti gli elementi sopra evidenziati, ne discende la radicale inammissibilità della domanda di ammissione al passivo del DO di Garanzia trasmessa tardivamente in data 6.10.2023,
e conseguentemente della presente opposizione che deve essere perciò respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità della causa e del fatto che il valore della causa è prossimo alla soglia minima dello scaglione di riferimento (tabella onorari accertamento del passivo, parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunziando, sull'opposizione proposta avverso lo stato passivo del da parte del DO di Garanzia dei depositanti del credito Controparte_1
cooperativo, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si quantificano in € 25.653 oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuti;
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14.03.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli