Decreto cautelare 23 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 22/05/2025, n. 9833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9833 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 09833/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13581/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13581 del 2021, proposto da
OV Di DO, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione dal Concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 1030 Allievi Marescialli al 93° Corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza anno accademico 2021/2022 (indetto con determinazione 102928 del 15.042021 pubblicata nella GU IV SS n. 31 del 20.04.2021) adottato dalla Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento il 10.12.2021 e non notificato;
- della presupposta comunicazione di mancata consegna di idonea documentazione datata 07.12.2021;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali;
e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere immediatamente riammesso al concorso in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato il 17 febbraio 2025 parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
Considerato che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257).
Rilevato che la rinuncia al ricorso è irrituale in quanto non notificata alle altre parti come disposto dall’art. 84, comma 3, cpa.
Considerato nondimeno che, anche in assenza della formalità sopra menzionata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cpa, “il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa” .
Tenuto conto del chiaro tenore della dichiarazione resa dal difensore di parte ricorrente, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Stante la peculiarità del caso di specie e l’esito in rito del medesimo, sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO