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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 709/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via S. Jemma 23, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Domenico Arena (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Madonna dei Cieli n. 81, presso lo studio dell'Avv. Luigi Nisticò (PEC: Email_2 che la rappresenta e difende giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: subordinazione e differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 28.03.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: a) di aver lavorato dal 22.04.2013 al 30.09.2013, principalmente presso la sede Uil pensionati di Pizzo Calabro e dal 05.05.2014 all'08.07.2014, Con presso la sede di Vibo Valentia, a seguito di accordi presi con il Sig. , Parte_2
Segretario Provinciale pro tempore della Camera Sindacale Uil di Vibo Valentia;
b) di avere svolto la mansione di addetta alle elaborazioni dei redditi raccolte presso le sedi di Nicotera, Tropea, Pizzo e Vibo Valentia, instaurando di fatto un rapporto di lavoro subordinato che non è stato mai formalizzato presso i competenti istituti previdenziali e assistenziali;
c) di aver Co ricevuto in data 08.05.2014, dall'allora segretario provinciale della sig. , in Parte_2 ragione del lavoro prestato, l'assegno circolare n. 702 6068978338-07 di importo pari ad €. 1.000,00 che è stato trattenuto in acconto sulla maggiore somma da corrispondere;
d) di aver
1 spedito numerose diffide al resistente al fine di ottenere il pagamento delle restanti spettanze dovute;
e) di aver presentato, in data 22.02.2017, richiesta di intervento all' CP_2
di Vibo Valentia, per l'espletamento del tentativo di conciliazione monocratica ex
[...] art. 11 comma 1, D. Lgs. 124/2004, conclusosi con esito negativo;
f) di vantare un credito pari a € 8.159,80 in virtù delle risultanze dell'Ispettorato del Lavoro a titolo di retribuzione, ratei di tredicesima, quattordicesima mensilità e TFR;
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ a) Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale nell'anno 2013 dal 22.04.2013 al 30.09.2013, e a tempo pieno nell'anno 2014 dal 05.05.2014 all'08.07.2014, con diritto all'inquadramento dell'istante nel livello 4 – Impiegata – Addetta alla elaborazione delle dichiarazioni dei redditi – CCNL “Centro Elaborazione dati”; b) Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di €. 8159,80 o di quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione, ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR, per il periodo dal 22.04.2013 al 30.09.2013 e dal 05.05.2014 all'08.07.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo come da conteggi allegati, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto c) condannare il
[...]
(cod. fisc.: in pers. leg. Controparte_1 P.IVA_1 rapp.p.t., via Vittorio Veneto, 89900 Vibo Valentia, al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 8159,80 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione, ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR, per il periodo dal 22.04.2013 al 30.09.2013 e dal 05.05.2014 all'08.07.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1 er contestare la domanda eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva e l'estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione, concludendo quindi per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato e non può essere accolto. La domanda della ricorrente è finalizzata all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente al fine di ottenere le dedotte differenze retributive alla stessa spettanti. Nel caso in esame la resistente ha peraltro eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Ma non risulta utile alcun accertamento in quanto in ogni caso il dedotto diritto di credito della ricorrente risulterebbe comunque estinto per intervenuta prescrizione. Infatti nei cinque anni seguenti rispetto alle due date di cessazione dei dedotti rapporti di lavoro subordinato (30.9.2023 e 8.7.2014) non sono intervenuti atti utili ad interrompere il decorso del termine di prescrizione. Infatti, le diffide inoltrate dalla ricorrente il 24.07.2014, 12.07.015 e 25.05.2016 (anticipata via PEC il 06.05.2016) per il pagamento delle crediti per cui è causa, e depositate nel fascicolo di parte (fasc. ric. – all.2), non possono ritenersi atti aventi l'efficacia interruttiva nei termini richiesti, in quanto indirizzate ad un soggetto giuridico “la Camera Sindacale UIL di Vibo Valentia” assolutamente estraneo e diverso da quello convenuto in giudizio: “Centro Analitica
2 Fiscale U.I.L” con il quale, a detta della ricorrente, sarebbero insorti i due rapporti di lavoro rappresentati. La resistente ha infatti documentato con visura camerale del 27.7.2022 (all. 1 – fasc. res.), senza sul punto incontrare alcuna specifica e valida contestazione dell'istante, l'attività della società sin dall'anno 2000 con la medesima denominazione. Ne discende, l'estraneità della convenuta con il soggetto destinatario delle richieste di pagamento inoltrate dalla ricorrente. Conseguentemente, in assenza di altri atti interruttivi - neppure rappresentati - nel quinquennio suddetto, la domanda non può comunque trovare accoglimento. Ne consegue, in definitiva, il rigetto del ricorso per le motivazioni sopra esposte. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna, , al pagamento delle spese di lite di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge.
Vibo Valentia, 09/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via S. Jemma 23, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Domenico Arena (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Madonna dei Cieli n. 81, presso lo studio dell'Avv. Luigi Nisticò (PEC: Email_2 che la rappresenta e difende giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: subordinazione e differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 28.03.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: a) di aver lavorato dal 22.04.2013 al 30.09.2013, principalmente presso la sede Uil pensionati di Pizzo Calabro e dal 05.05.2014 all'08.07.2014, Con presso la sede di Vibo Valentia, a seguito di accordi presi con il Sig. , Parte_2
Segretario Provinciale pro tempore della Camera Sindacale Uil di Vibo Valentia;
b) di avere svolto la mansione di addetta alle elaborazioni dei redditi raccolte presso le sedi di Nicotera, Tropea, Pizzo e Vibo Valentia, instaurando di fatto un rapporto di lavoro subordinato che non è stato mai formalizzato presso i competenti istituti previdenziali e assistenziali;
c) di aver Co ricevuto in data 08.05.2014, dall'allora segretario provinciale della sig. , in Parte_2 ragione del lavoro prestato, l'assegno circolare n. 702 6068978338-07 di importo pari ad €. 1.000,00 che è stato trattenuto in acconto sulla maggiore somma da corrispondere;
d) di aver
1 spedito numerose diffide al resistente al fine di ottenere il pagamento delle restanti spettanze dovute;
e) di aver presentato, in data 22.02.2017, richiesta di intervento all' CP_2
di Vibo Valentia, per l'espletamento del tentativo di conciliazione monocratica ex
[...] art. 11 comma 1, D. Lgs. 124/2004, conclusosi con esito negativo;
f) di vantare un credito pari a € 8.159,80 in virtù delle risultanze dell'Ispettorato del Lavoro a titolo di retribuzione, ratei di tredicesima, quattordicesima mensilità e TFR;
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ a) Accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale nell'anno 2013 dal 22.04.2013 al 30.09.2013, e a tempo pieno nell'anno 2014 dal 05.05.2014 all'08.07.2014, con diritto all'inquadramento dell'istante nel livello 4 – Impiegata – Addetta alla elaborazione delle dichiarazioni dei redditi – CCNL “Centro Elaborazione dati”; b) Accertare e dichiarare che all'istante, per le ragioni di cui in premessa, compete la somma di €. 8159,80 o di quella maggiore
o minore ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione, ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR, per il periodo dal 22.04.2013 al 30.09.2013 e dal 05.05.2014 all'08.07.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo come da conteggi allegati, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto c) condannare il
[...]
(cod. fisc.: in pers. leg. Controparte_1 P.IVA_1 rapp.p.t., via Vittorio Veneto, 89900 Vibo Valentia, al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 8159,80 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di retribuzione, ratei di tredicesima, quattordicesima e TFR, per il periodo dal 22.04.2013 al 30.09.2013 e dal 05.05.2014 all'08.07.2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1 er contestare la domanda eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione
[...] passiva e l'estinzione del credito vantato per intervenuta prescrizione, concludendo quindi per il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato e non può essere accolto. La domanda della ricorrente è finalizzata all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente al fine di ottenere le dedotte differenze retributive alla stessa spettanti. Nel caso in esame la resistente ha peraltro eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Ma non risulta utile alcun accertamento in quanto in ogni caso il dedotto diritto di credito della ricorrente risulterebbe comunque estinto per intervenuta prescrizione. Infatti nei cinque anni seguenti rispetto alle due date di cessazione dei dedotti rapporti di lavoro subordinato (30.9.2023 e 8.7.2014) non sono intervenuti atti utili ad interrompere il decorso del termine di prescrizione. Infatti, le diffide inoltrate dalla ricorrente il 24.07.2014, 12.07.015 e 25.05.2016 (anticipata via PEC il 06.05.2016) per il pagamento delle crediti per cui è causa, e depositate nel fascicolo di parte (fasc. ric. – all.2), non possono ritenersi atti aventi l'efficacia interruttiva nei termini richiesti, in quanto indirizzate ad un soggetto giuridico “la Camera Sindacale UIL di Vibo Valentia” assolutamente estraneo e diverso da quello convenuto in giudizio: “Centro Analitica
2 Fiscale U.I.L” con il quale, a detta della ricorrente, sarebbero insorti i due rapporti di lavoro rappresentati. La resistente ha infatti documentato con visura camerale del 27.7.2022 (all. 1 – fasc. res.), senza sul punto incontrare alcuna specifica e valida contestazione dell'istante, l'attività della società sin dall'anno 2000 con la medesima denominazione. Ne discende, l'estraneità della convenuta con il soggetto destinatario delle richieste di pagamento inoltrate dalla ricorrente. Conseguentemente, in assenza di altri atti interruttivi - neppure rappresentati - nel quinquennio suddetto, la domanda non può comunque trovare accoglimento. Ne consegue, in definitiva, il rigetto del ricorso per le motivazioni sopra esposte. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna, , al pagamento delle spese di lite di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge.
Vibo Valentia, 09/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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