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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/07/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1594/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1594/2024 con OGGETTO: Assicurazione contro i danni promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAS- Parte_1 C.F._1 SOI ALESSANDRO
ATTORE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. PRO TEMPORE Controparte_1 (C.F. ) P.IVA_1
CONVENUTA contumace
1 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 25.6.2024, l'arch. Parte_2
[..
ha evocato in giudizio la esponendo: Controparte_2 a) che il 15.8.2023 la sua auto, tg. FJ980HS, si era incendiata;
Persona_1 b) che erano intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria e i Ca- rabinieri di Palmi;
Cont c) che l'auto era assicurata presso la e la polizza prevedeva anche la copertura del rischio di incendio;
d) che l'auto al momento del sinistro aveva un valore di € 39.000,00; Cont e) che il giorno successivo, 16.8.2023, la comunicava i dati del perito incari- cato stima;
Cont f) che con nota del 13.9.23 l'attore comunicava ad che l'auto era stata rotta- mata. L'attore ha concluso chiedendo la condanna della compagnia assicurativa a pagare la som- ma di € 39.000,00 oltre interessi e spese. 2. La non si è costituita in giudizio e all'udienza del Controparte_1 12.12.2204 è stata dichiarata contumace.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con la consulenza tecnica della geom. Persona_2
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 27.3.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte.
5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281-quinquiese 189 cpc.
Motivi della decisione
La domanda è fondata. La polizza stipulata il 3 febbraio 2023 (doc. 2 fasc. att.) prevede la copertura del rischio di incendio e, precisamente, “i danni alla tua auto in seguito a incendio o conseguenze di un fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante”. La polizza non prevede franchigia, né alcuna quota di scoperto. La verificazione dell'incendio è stata accertata dai Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, che nel “rapporto intervento di soccorso SCHEDA nr. 5528/1 del 15.8.2023” hanno dichiarato di essere intervenuti alle ore 22.38, in Seminara, via Rosella snc. L'auto al loro arrivo “era avvolta totalmente dalle fiamme”. I Vigili hanno spento le fiamme;
l'autovettura “rimaneva distrutta con tutta la documenta- zione della stessa”. Non hanno potuto accertare le cause dell'incendio “in quanto sul luogo non erano rinvenuti elementi tali da permetterci di stabilire la causa dell'innesco”. L'auto è stata rottamata l'8 settembre 2023 (cfr. doc. 7), sebbene la compagnia assicurativa avesse comunicato al le generalità del perito già il 16.8.2023 (cfr. doc. 5). Pt_1 Per questa ragione, è stato conferito incarico al ctu geom. di stimare il valore Per_2 dell'auto.
2 Il CTU nella relazione depositata il 6 marzo 2025 ha riferito che l'autovettura alla data del 15.8.2023 valeva € 39.000,00, anche in considerazione degli optional di cui era munita (tet- tino panoramico apribile, gomme nuove e cerchioni in lega leggera).
Spese Cont Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere all'attore le spese processuali, liquidate come in dispositivo. Il è stato ammesso al patrocinio dello Stato. Essendo l'attore risultato vittorioso, la Pt_1 compagnia soccombente va condannata a rifondere le spese processuali a favore dell'Erario, a norma dell'art. 133 dpr 115/2002.
Va disposta la trasmissione degli atti alla Guardia di Finanza, per gli accertamenti reddituali opportuni, considerata la implausibilità dei redditi dichiarati dal se confrontati col Pt_1 valore dell'auto (€ 39.000,00 nel 2023) e con l'entità delle spese di gestione necessarie (manutenzione, assicurazione, carburante, ecc.).
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede: a) condanna la spa Compagnia a pagare a la som- Controparte_1 Parte_1 ma di € 39.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 15.8.23 al sal- do;
b) condanna la spa Compagnia a versare all'Erario le spese proces- Controparte_1 suali, liquidate in:
- € 4.500,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- le spese prenotate a debito a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- compenso liquidato al ctu geom. con decreto del 12.3.25; Persona_2
- spese successive occorrende. c) visto l'art. 88 dpr 115/2002 e l'art. 36 dpr 600/1973, ordina la trasmissione degli atti alla Guardia di Finanza di Livorno per gli accertamenti reddituali ritenuti opportuni su Parte_1
.
[...]
Livorno, 02.07.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1594/2024 con OGGETTO: Assicurazione contro i danni promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAS- Parte_1 C.F._1 SOI ALESSANDRO
ATTORE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. PRO TEMPORE Controparte_1 (C.F. ) P.IVA_1
CONVENUTA contumace
1 Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 25.6.2024, l'arch. Parte_2
[..
ha evocato in giudizio la esponendo: Controparte_2 a) che il 15.8.2023 la sua auto, tg. FJ980HS, si era incendiata;
Persona_1 b) che erano intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria e i Ca- rabinieri di Palmi;
Cont c) che l'auto era assicurata presso la e la polizza prevedeva anche la copertura del rischio di incendio;
d) che l'auto al momento del sinistro aveva un valore di € 39.000,00; Cont e) che il giorno successivo, 16.8.2023, la comunicava i dati del perito incari- cato stima;
Cont f) che con nota del 13.9.23 l'attore comunicava ad che l'auto era stata rotta- mata. L'attore ha concluso chiedendo la condanna della compagnia assicurativa a pagare la som- ma di € 39.000,00 oltre interessi e spese. 2. La non si è costituita in giudizio e all'udienza del Controparte_1 12.12.2204 è stata dichiarata contumace.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti e con la consulenza tecnica della geom. Persona_2
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 27.3.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte.
5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281-quinquiese 189 cpc.
Motivi della decisione
La domanda è fondata. La polizza stipulata il 3 febbraio 2023 (doc. 2 fasc. att.) prevede la copertura del rischio di incendio e, precisamente, “i danni alla tua auto in seguito a incendio o conseguenze di un fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante”. La polizza non prevede franchigia, né alcuna quota di scoperto. La verificazione dell'incendio è stata accertata dai Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, che nel “rapporto intervento di soccorso SCHEDA nr. 5528/1 del 15.8.2023” hanno dichiarato di essere intervenuti alle ore 22.38, in Seminara, via Rosella snc. L'auto al loro arrivo “era avvolta totalmente dalle fiamme”. I Vigili hanno spento le fiamme;
l'autovettura “rimaneva distrutta con tutta la documenta- zione della stessa”. Non hanno potuto accertare le cause dell'incendio “in quanto sul luogo non erano rinvenuti elementi tali da permetterci di stabilire la causa dell'innesco”. L'auto è stata rottamata l'8 settembre 2023 (cfr. doc. 7), sebbene la compagnia assicurativa avesse comunicato al le generalità del perito già il 16.8.2023 (cfr. doc. 5). Pt_1 Per questa ragione, è stato conferito incarico al ctu geom. di stimare il valore Per_2 dell'auto.
2 Il CTU nella relazione depositata il 6 marzo 2025 ha riferito che l'autovettura alla data del 15.8.2023 valeva € 39.000,00, anche in considerazione degli optional di cui era munita (tet- tino panoramico apribile, gomme nuove e cerchioni in lega leggera).
Spese Cont Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di rifondere all'attore le spese processuali, liquidate come in dispositivo. Il è stato ammesso al patrocinio dello Stato. Essendo l'attore risultato vittorioso, la Pt_1 compagnia soccombente va condannata a rifondere le spese processuali a favore dell'Erario, a norma dell'art. 133 dpr 115/2002.
Va disposta la trasmissione degli atti alla Guardia di Finanza, per gli accertamenti reddituali opportuni, considerata la implausibilità dei redditi dichiarati dal se confrontati col Pt_1 valore dell'auto (€ 39.000,00 nel 2023) e con l'entità delle spese di gestione necessarie (manutenzione, assicurazione, carburante, ecc.).
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede: a) condanna la spa Compagnia a pagare a la som- Controparte_1 Parte_1 ma di € 39.000,00 oltre interessi legali ex art. 1284, primo comma, c.c., dal 15.8.23 al sal- do;
b) condanna la spa Compagnia a versare all'Erario le spese proces- Controparte_1 suali, liquidate in:
- € 4.500,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- le spese prenotate a debito a seguito dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- compenso liquidato al ctu geom. con decreto del 12.3.25; Persona_2
- spese successive occorrende. c) visto l'art. 88 dpr 115/2002 e l'art. 36 dpr 600/1973, ordina la trasmissione degli atti alla Guardia di Finanza di Livorno per gli accertamenti reddituali ritenuti opportuni su Parte_1
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Livorno, 02.07.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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