Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 02/04/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
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LA NN CH
Cosmo SCIANCALEPORE Presidente
Consigliere Consigliere
Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, in materia di responsabilità, iscritto al n.61918 del registro segreteria, proposto da IE GI, nato a [...] il [...] (C.F. [...]),
rappresentato e difeso dall’Avv. Desolina Farris (C.F.
[...]– indirizzo di posta elettronica certificata farrisdesolina@pec.it) presso la quale è eletto domicilio, contro
- Procura generale della Corte dei conti;
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna;
per l’annullamento della sentenza n.144/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, depositata il 5 settembre 2024.
SENT. 64/2026
Visto l’atto di appello e tutti i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 5 febbraio 2026, svolta con l’assistenza del segretario dott. Gianfranco Lepore, il relatore Cons.
Cosmo Sciancalepore, l’Avv. Desolina Farris per l’appellante e il Pubblico Ministero nella persona del Viceprocuratore generale dott.
IO BE.
FATTO
1. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, con l’avversata sentenza n.144/2024, depositata il 5 settembre 2024, ha condannato, per dolo, l’odierno appellante IE GI, contumace nel giudizio di primo grado, a risarcire alla Città Metropolitana di Cagliari €. 316,26 (di cui €. 105,42 per danno patrimoniale ed €. 210,84 per danno all’immagine), oltre a rivalutazione monetaria (per il solo danno patrimoniale), interessi e spese processuali.
La condanna deriva dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, su delega della Procura della Repubblica di Cagliari, nel periodo da ottobre 2018 a marzo 2019, nei confronti di diversi dipendenti della Città Metropolitana di Cagliari, dai quali sarebbe emerso che l’GI, senza alcuna autorizzazione e senza alcuna giustificazione, si assentava arbitrariamente dall’ufficio, durante l’orario di lavoro, per complessive 12 ore e 56 minuti. Il Giudice di prime cure, come richiesto dalla Procura erariale, ha quantificato il danno patrimoniale in €. 105,42, corrispondenti alla retribuzione indebitamente percepita dall’GI per i periodi di assenza ingiustificata. Il danno all’immagine, alla luce del criterio previsto dall’art.1, comma 1-sexies, della legge n.20/1994 (pur non applicabile direttamente alla fattispecie) è stato equitativamente quantificato in €.
210,84 (anziché €. 3.000,00 come richiesto dalla Procura).
2. L’GI, con atto di appello del 24 ottobre 2024, notificato il 29 novembre 2024 e depositato il 30 novembre 2024, con un unico motivo di gravame ha chiesto l’annullamento della menzionata sentenza, con vittoria di spese e onorari, in sintesi, perché marcherebbe la prova della responsabilità dell’AS in quanto la condanna sarebbe stata disposta dal Giudice contabile sulla base delle sole indagini penali della Guardia di Finanza, senza sospendere il giudizio in attesa della definizione del correlato processo penale e in assenza di una condanna penale. L’appellante riferisce anche che la Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n.651/2024, depositata il 17 luglio 2024 e irrevocabile dal 22 ottobre 2024 (elencata tra i documenti depositati dall’appellante ma effettivamente non depositata), per casi identici a quello per cui si procede, ha assolto, per insussistenza del reato contestato, altri coimputati che hanno scelto il rito abbreviato.
3. La Procura generale ha chiesto il rigetto dell’appello per inammissibilità o, in subordine, per infondatezza. L’appello sarebbe inammissibile per genericità, con conseguente violazione dell’art.190 c.g.c., in quanto non risulterebbero indicate le ragioni di fatto e di diritto del gravame e, con riferimento alla richiesta di sospensione del processo, non risulterebbe dimostrata la pregiudizialità penale. In considerazione della contumacia dell’appellante nel giudizio di primo grado, altro motivo di inammissibilità deriverebbe dall’aver fondato il gravame, in violazione degli articoli 93 c.g.c. e 194 c.g.c., su un nuovo documento e mezzo di prova, vale a dire la citata sentenza n.651/2024
(non depositata dall’appellante ma dalla Procura generale).
Il Procuratore generale ritiene il gravame anche infondato nel merito atteso che, mancando i presupposti per la sospensione del processo, il Giudice di primo grado, in adesione al principio della circolarità delle prove, ha correttamente valutato le risultanze scaturite dal procedimento penale. La citata sentenza n.651/2024, irrevocabile da data successiva al deposito della sentenza gravata, inoltre, non dispiegherebbe alcuna efficacia nella fattispecie scrutinata perché riguardante altre persone e perché non ricorrono le condizioni richieste dall’art.652 c.p.p., trattandosi di sentenza adottata a seguito di rito abbreviato e non di dibattimento e senza la costituzione della parte civile. La Procura generale, infine, ha rimarcato che, diversamente dal giudizio penale ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, nel giudizio contabile vale la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”.
4. L’appellante ha prodotto il 30 gennaio 2026 la sentenza penale n.916/2025, depositata il 31 dicembre 2025, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, per la vicenda in esame, riformando la precedente sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva assolto gli imputati, tra i quali l’GI, “per particolare tenuità del fatto”, ha assolto invece tutti gli imputati, compreso l’GI, con la diversa motivazione
“perché il fatto non sussiste”. L’Amministrazione danneggiata non risulta costituita come parte civile.
5. Alla odierna pubblica udienza, dopo l’illustrazione del relatore sullo stato degli atti, l’Avv. Desolina Farris per l’appellante e il Viceprocuratore generale dott. IO BE hanno chiesto l’accoglimento delle proprie rispettive conclusioni già illustrate.
In particolare, l’Avv. Farris ha affermato che la sentenza irrevocabile della Corte d’Appello di Cagliari n.916/2025, con la quale l’appellante è stato assolto in sede penale a seguito di dibattimento, ai sensi dell’art.652 c.p.p. ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, anche nel presente giudizio. La difesa dell’appellante ha aggiunto che l’GI non ha cagionato alcun danno erariale perché lavorava oltre le 36 ore settimanali previste e che non si è verificato alcun danno all’immagine.
La Procura generale ha ritenuto comunque non rilevante il passaggio in giudicato della citata sentenza penale di assoluzione perché l’assenza di rilevanza penale non esclude che la medesima vicenda abbia cagionato un danno erariale.
La causa è successivamente passata in decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio riguarda il danno patrimoniale e d’immagine che sarebbe stato arrecato dall’appellante IE GI alla Città Metropolitana di Cagliari a seguito di “assenteismo”, disciplinato principalmente dagli articoli 55-quater, comma 1-bis e 55-quinquies, comma 2, del d.lgs. n.165/2001. Il presente giudizio rientra in una vicenda molto più ampia riguardante vari dipendenti della Città Metropolitana di Cagliari nei confronti dei quali la Procura regionale ha ritenuto di agire individualmente.
2. Preliminarmente, va affermato che il Collegio ritiene ammissibile il gravame. Diversamente da quanto sostenuto dalla Procura generale, infatti, a prescindere dalla relativa fondatezza che sarà esaminata successivamente, l’appello non è generico e contiene, come richiesto dall’art.190 c.g.c., una sufficiente specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali lo stesso si fonda (omessa sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del correlato processo penale e assenza di una condanna penale per i medesimi fatti). Il riferimento alla sentenza penale di assoluzione n.651/2024 del Tribunale di Cagliari (peraltro non depositata dall’GI), riguardante altre persone per analoga vicenda e non richiamata nel giudizio di primo grado dall’GI perché contumace, non costituisce motivo di inammissibilità del gravame potendo, al più, assumere rilevanza, ai sensi dell’art.194 c.g.c., sotto il profilo della ammissibilità della stessa quale mezzo di prova. Quest’ultima questione risulta, tuttavia, superata per il successivo deposito della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n.916/2025 riguardante personalmente l’appellante.
3. Il motivo di gravame con cui l’appellante lamenta l’omessa sospensione del giudizio contabile è infondato.
La pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti, in virtù dei principi di reciproca autonomia e separatezza esistenti tra i due giudizi, non assume, in generale, alcuna rilevanza ostativa rispetto all’azione contabile per il risarcimento del danno erariale. Per la sospensione del giudizio contabile non è, infatti, sufficiente la sussistenza di un qualsiasi collegamento fra i due giudizi o di ragioni di mera opportunità ma, al contrario, è necessario un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché il giudizio penale, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve costituire un indispensabile antecedente logicogiuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l’esito del giudizio contabile (ex multis, SS.RR., ord. 25 novembre 2021, n.16).
In caso di assenteismo di un dipendente pubblico, inoltre, in base all’art.55-quinquies, comma 2, del d.lgs. n.165/2001, non vi è alcuna necessità di attendere l’esito del giudizio penale per il danno all’immagine cagionato e, quindi, diversamente da quanto previsto generalmente dall’art.17, comma 30-ter, del d.l. n.78/2009, il danno all’immagine può essere, riconosciuto anche in assenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna (ex multis, Sez. II Appello, 29 luglio 2022, n.339). Resta pertanto confermata la condanna dell’AS a €. 210,84 per danno all’immagine da assenteismo, la cui sussistenza, contestata dalla difesa dell’appellante nel corso dell’odierna udienza pubblica, è confermata quantomeno dall’articolo del 16 novembre 2022 del quotidiano “L’Unione sarda”, depositato dalla Procura nel giudizio di primo grado.
4. Il gravame va respinto anche con riferimento al danno patrimoniale diretto nonostante la sentenza penale di assoluzione n.916/2025 della Corte d’Appello di Cagliari.
L’art.652 c.p.p. stabilisce che “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”. Si tratta di una norma di carattere eccezionale da interpretare restrittivamente in quanto comporta una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi (Cass. Pen., SS.UU., 26 gennaio 2011, n.1768; Corte conti, Sez. II Appello, 13 agosto 2025, n.188). La formula assolutoria penale
“perché il fatto non sussiste” può non essere indicativa dell'effettivo accertamento della insussistenza del fatto materiale, potendo anche implicare che, pur essendo incontestato il fatto fenomenico, manchi taluno degli elementi di cui giuridicamente si compone il fatto-reato
(Corte conti, Sez. II Appello, 3 luglio 2015, n.347). In altri termini, l’eventuale liceità penale attestata irrevocabilmente con la formula
“perché il fatto non sussiste” non esclude automaticamente l’illiceità contabile per il medesimo fatto (ex multis, Corte conti, Sez. II Appello, 31 dicembre 2024, n.312; idem, 26 giugno 2025, n.153; idem, 13 agosto 2025, n.188). Questa affermazione si ricollega al principio secondo il quale la formula assolutoria penale “perché il fatto non sussiste” va impiegata in ipotesi di difetto di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, quindi quando il fatto storico, così come ricostruito, pur eventualmente presente, non è idoneo a essere sussunto nella fattispecie astratta di reato (Cass. Pen., SS.UU.,
20 novembre 2011, n.37954).
Tanto premesso, con specifico riferimento alla vicenda in esame, rilevato che, per il giudizio contabile, in generale, non è prevista una soglia minima di punibilità analoga a quella prevista dall’art.131-bis c.p. e che la specifica disciplina in tema di “assenteismo” è ispirata al massimo rigore anche a fronte di danni di importo irrisorio, la sentenza di assoluzione penale invocata conferma inequivocabilmente (cfr.
pag.14) la materialità dei fatti alla base della richiesta di condanna per danno patrimoniale diretto, e cioè i ripetuti allontanamenti dal luogo di lavoro non registrati e la distribuzione degli stessi allontanamenti in un arco di tempo non breve, sui quali si è basata la sentenza di condanna di prime cure. L’assoluzione penale è stata, infatti, motivata sostanzialmente solo con l’assenza di una concreta lesione dell’ufficio e, quindi, della offensività penale del fatto. L’inidoneità di tali allontanamenti a pregiudicare la funzionalità dell’ufficio o l’efficienza del servizio o a determinare il rallentamento dell’attività amministrativa non assume però alcuna rilevanza nel presente giudizio, atteso che non viene contestato in questa sede un danno da disservizio ma il solo danno patrimoniale corrispondente alla retribuzione complessivamente percepita per i periodi di arbitrario allontanamento dal posto di lavoro e il correlato danno all’immagine dell’Ente. In altre parole, pur derivando dalla stessa condotta, l’assoluzione penale non si pone in contrasto con la condanna erariale perché il giudizio penale era incentrato sulla idoneità degli allontanamenti a incidere negativamente sulla funzionalità dell’ufficio mentre il presente giudizio contabile, nel quale non è stato contestato il danno da disservizio, vale a dire un nocumento al corretto funzionamento dell’apparato pubblico, mira solo al risarcimento del danno derivante da emolumenti corrisposti in assenza di prestazione e da lesione all’immagine dell’Ente. Per quanto esposto non assume rilevanza l’accertamento del passaggio in giudicato della sentenza menzionata.
La responsabilità dell’GI non è attenuata o esclusa dall’asserito svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l’ordinario orario di lavoro che, a suo dire, compenserebbero le ore di arbitraria assenza. A parte il fatto che questa affermazione è priva di qualsiasi supporto probatorio, va osservato che eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’ordinario orario di lavoro, oltre a dover essere autorizzate, danno diritto alla corresponsione di separati emolumenti.
5. L’appello, pertanto, deve essere respinto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando:
- respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata;
- pone a carico del soccombente le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 112,00 (CENTODODICI/00).
SENT. 64/2026 Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
L’Estensore Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore) (Pres. RI Loreto)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il P. Il Dirigente
(Dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente SENT. 64/2026 2 APRILE 2026 Il Funzionario Amministrativo ES RC