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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2381/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg 20 + 20 per scritti difensivi fi- nali, avente ad oggetto opposizione- cosap e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liato in Napoli alla Via Montevergine n. 20 presso lo studio dell'avv. Ramona Di
Domenico che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto intro- duttivo
-ATTORE-
E
(C.F. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
elett.nte dom.to in Napoli in Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Munici- pale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella giusta procura generale alle liti conferita con atto per Notaio dott. rep.22594 Persona_1
del 15.09.2022, allegata alla comparsa di costituzione e risposta in sostituzione
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta Ragioni di Fatto e Diritto
Con ricorso depositato il 31/1/21, si opponeva Controparte_2
alla intimazione di PROT. n. PG/776904/424 del Controparte_3
23/11/2020, fondata su verbale di accertamento della PoliziaMuni- cipale di Napoli n. 17150245604 del 22/9/18, denegando ogni ad- debitata responsabilità ed affermando di non aver occupato -con 4 tavolini a fungo e 12 sedie- il suolo pubblico posto all'esterno del suo locale commerciale (pescheria, ubicata in Napoli alla via Mor- ghen 61B), tant'è che, nei 30 giorni precedenti la presuntiva occu- pazione abusiva (quindi dal 23 agosto), l'esercizio stesso era rima- sto infatti chiuso per lavori in corso. In sintesi, l'opponente dedu- ceva che :
1. Alla stesura di detto verbale egli non era presente, non aven- dolo infatti nemmeno firmato, rappresentando egli inoltre la incompletezza ed insufficienza descrittiva degli atti qui im- pugnati;
2. come accennato, nei precedenti 30 giorni di addebitata occu- pazione abusiva, il locale -a suo dire- era invero chiuso per riattazione;
3. la misurazione della presunta occupazione sine titulo non era stata in ogni caso eseguita attraverso la necessaria rullina;
4. la comminata sanzione di euro 17.282,51 era del tutto sproposi- tata e, comunque, incomprensibile non intendendosi, di essa, le modalità di computo, né per il capitale né per gli applicati interessi.
Per tali riassunti motivi (ma v., amplius, atto introduttivo),
l'istante chiedeva quindi caducarsi la impugnata sanzione-
Cosap, in uno al sottostante verbale d'infrazione.
Il all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta Controparte_1
la inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, evidenziando tra l'altro che er- roneamente -trattandosi di impugnazione/Cosap- il procedimen- to era stato introdotto con ricorso invece che in forma ordinaria
(v., amplius, comparsa di risposta).
A mezzo di riservata assunta in prima udienza, il rito veniva commutato in giudizio ordinario.
Allegata documentazione e, poi, precisate le conclusioni, en- trambe le parti, in ultima udienza, chiedevano quindi assegnarsi la causa a sentenza ex art. 190 cpc, con termine per scritti difen- sivi finali, all'uopo concesso.
Rispetto alle riassunte censure attoree, deve osservarsi :
a1. era presente al sopralluogo e alla coeva Controparte_2
stesura del relativo verbale, tant'è vero che lo sottoscriveva in calce alla dicitura “il verbalizzato”, senza “nulla” dichiarare (si ricorda e premette che tutto ciò che avviene alla presenza dell'ufficiale procedente o che è da lui direttamente compiuto vale fino a querela di falso -cfr. ad es. Cass. 10376/24- con l'effetto, nella specie, che detta compresenza fisica al sopralluo- go/verbale dell'odierno ricorrente e la sua conseguente firma re- sa per esteso costituiscono vicende che sarebbero dovute essere impugnate di falso, ex art. 221 cpc, ciò che nella specie non è però avvenuto;
inoltre, indipendentemente dall'ulteriore profilo d'incompletezza degli atti contestati, occorre osservare che essi, sia pure sinteticamente, contengono direttamente, o per funzio- nale richiamo, i dati individuali, oggetti e soggettivi delle ille- gittime condotte addebitate, non apparendo perciò inefficienti od invalidi);
a2. invero, avendo gli agenti procedenti rappresentano, in pro- prio, che fuori l'esercizio veniva occupato, con detti elementi mobili, uno spazio di “10 mq. rilevato con rullina metrica”, essi quindi evidenziano -per il giorno di sopralluogo del 22 settem- bre 2018- il duplice fatto, avvenuto nell'insieme alla loro pre- senza, sia dello svolgimento in corso dell'attività commerciale
(con l'effetto inoltre, dagli stessi direttamente percepito, di tale concreta messa a disposizione del servizio esterno in atto, gene- rante occupazione non autorizzata di area pubblica attraverso sedie e tavolini ivi rinvenuti e verbalizzati), sia la esecuzione, nell' an, del controllo da essi contestualmente operato a mezzo strumento tecnico di rilevazione. Ciò in quanto, si ripete, trattasi di eventi rispettivamente avvenuti o rilevati -il primo- nell'ambito della loro immediata e personale percezione e -la seconda- attraverso la propria misurazione eseguita in loco, si- tuazioni cioè ambedue determinanti la necessità di proporre querela di falso nella specie tuttavia non esercitata, con la con- seguenza che i profili stessi non risultino in parte qua idonea- mente contestati (quanto al verbalizzato uso della rullina metri- ca, v. anche il punto a.3 che segue). Occorre intendersi: tutto questo, come si è appena detto nell'ottica del rimedio di cui all'art. 221 cit., avviene dunque per quel che i verbalizzanti hanno direttamente visto o fatto, mentre non può ovviamente valere per ciò che essi abbiano valutato o ponderato. Di talchè, nella specie, la contestazione del contenuto e dell'esito della ve- rifica/misurazione di PG non abbisogna certo della querela di falso per essere impugnata, cosiccome avviene altresì, invero, per la presuntiva occupazione dei luoghi per i 30 giorni prece- denti il sopralluogo della PoliziaMunicipale. Per siffatti profili
(merito e risultati della misurazione nonchè tempo di presuntiva occupazione) può dunque procedersi in via ordinaria, senza il rimedio ex art. 221 cit. . Non di meno, la SupremaCorte rileva che -pur appunto non occorrendo in consimili situazioni l'esercizio della querela civilistica, trattandosi di aspetti del ver- bale d'accertamento non coperti da fede privilegiata afferendo essi a valutazioni o presunzioni- in ogni caso il medesimo ver- bale pubblico risulta dotato di intrinseca attendibilità da supera- re con specifica prova contraria (cfr. ancora Cass. 10376/24 cit). Nella specie, vigente il principio secondo cui l'onere della prova ricade su chi intenda superare la medesima presunzione semplice, sarebbe quindi bastato che ad es. Controparte_2
allegasse, in forma agevolmente documentale ed efficacemente neutra, la fattura o ricevuta di pagamento attestante lo svolgi- mento ad opera di terzi di lavori agostani presso la pescheria, all'uopo perciò asseritamente chiusa;
ciò non è avvenuto;
a3. per tale punto, si è gia detto o presupposto, in ogni caso e sotto ogni profilo, che la rullina metrica comunque costituisce un preciso strumento tecnico di rilevazione, in questa sede non idoneamente smentito anche in ordine ai contenuti e agli esiti della sua resa misurazione (10 mq. di occupazione di area pub- blica, sine titulo, con tavolini e sedie almeno in parte evincibili dalla allegata fotografia/Google di settembre 2018);
a4. contesta infine, in ogni caso, la esorbitan- Controparte_2
za della inflitta sanzione complessiva, evidenziandone inoltre la sua sostanziale incomprensibilità per capitale e spese, anche ri- spetto alla tariffa praticata. A riguardo, invero, il costituito Co- mune partenopeo riporta in comparsa di risposta a tutti i para- metri normativi di cui al Regolamente-Cosap 2018 nella specie applicabile, apparendo qui dunque opportuno riprodurne la rap- presentazione di parte : “Nel caso di specie, si fa riferimento al
Regolamento Cosap 2018,vigente ratione temporis, che al citato articolo 35, rubricato “Procedimento per l'accertamento dell'indennità di occupazione abusiva e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria”, che così dispone:
“1. Sulla base della segnalazione effettuata dal competente pubblico ufficiale che ha rilevato l'occupazione abusiva, la stessa è sottoposta al pagamento dell'indennità richiamata all'art. 17, comma 8 del presente Regolamento.
2. L'indennità di occupazione abusiva è pari al canone, come determinato in ba- se a quanto stabilito all'art. 26, maggiorato del 50%; sulla stes- sa indennità, si applicano gli interessi come stabiliti al succes- sivo art. 36. 3. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio dell'indennità, al netto de- gli interessi, come stabiliti al successivo art. 36.3. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma 2, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Codice della strada).” Gli interessi, quindi, sono calco- lati unicamente sull'indennità dovuta per le occupazioni abusi- ve (canone maggiorato del 50%) e non già anche sulle relative sanzioni, disciplinate dal successivo comma 3: “Si applica, al- tresì, la sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio dell'indennità, al netto degli interessi, come determinata al precedente comma 2, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Codice della strada)”. Più empiricamente, la non appli- cazione degli interessi anche sulla sanzione amministrativa è facilmente deducibile proprio dall'avviso di pagamento impu- gnato: nel “riepilogo contabile” (pagina 3 dell'avviso: cfr. doc.2), a fronte di € 17.283,00 di totale dovuto, € 5.676,19 sono relativi al canone (indennità calcolata con la maggiorazione di cui all'articolo 35, comma 2 del Regolamento Cosap), € 11.352,38 per sanzioni (calcolate come disposto dall'art. 35, comma 3 del Regolamento Cosap), € 244,44 per interessi ed €
9,50 per spese di notifica. Per il pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica, invece, il totale dovuto, pari ad € 8.768,00
è composto da € 5.676,19 per canone, € 2.838,10 per sanzioni,
€ 244,44 per interessi ed € 9,50 per spese di notifica. Come si può notare, l'importo dovuto a titolo di interessi resta uguale, anche al variare dell'importo totale e, nella fattispecie, al va- riare del dovuto a titolo di sanzioni, a conferma che gli interessi dovuti sono stati calcolati sulla parte della somma dovuta che resta fissa e cioè il canone comprensivo dell'indennità per oc- cupazione abusiva, pari ad € 5.676,19. Qualora, come erro- neamente asserisce l'opponente, gli interessi fossero stati calco- lati anche su quanto dovuto a titolo di sanzioni, il totale interes- si dell'importo dovuto sarebbe stato diverso rispetto al totale interessi relativo all'importo dovuto per il pagamento entro 60 giorni. E, dunque, totalmente defatigatoria appare la motiva- zione addotta, essendo, l'atto impugnato completo in ogni sua parte e portando chiaramente a conoscenza dell'obbligato il credito dell'amministrazione. 3)Con il terzo motivo di opposi- zione il ricorrente lamenta che arbitrariamente, e senza proce- dere ad alcun sopralluogo, il Comune avrebbe presuntivamente sostenuto una occupazione abusiva nei 30 giorni antecedenti
l'accertamento. Anche tale motivo è del tutto infondato. Per amor di precisione si rileva in primo luogo che l'avviso di pa- gamento impugnato è stato emesso per il periodo 23/08/2018 –
22/09/2018 e non, come erroneamente riportato dall'istante, per il periodo 23/08/2018 – 23/09/2018. Inoltre, la modalità di addebito e la presunzione di occupazione abusiva risalente a 30 giorni antecedenti l'accertamento dell'abuso non sono, come sostenuto dall'opponente, frutto di “un'intuizione dell'ente del tutto discrezionale ed arbitraria” ma e una presunzione legale statuita dalla normativa di riferimento e dal Regolamento Co- sap. E sul ricorrente incombe l'onere della prova, come egli stesso già sa, tanto che ha articolato prova diretta a dimostrare che non occupava il suolo pubblico in quel periodo, in conside- razione che stava eseguendo lavori di ristrutturazione. Fermo che in questo caso la circostanza andava provata documental- mente, ma si depositano foto dei luoghi risalenti ad agosto 2018 ove è rappresentata l'attività della pescheria, aperta e funzio- nante, e con tavolini ( a fungo) e sedie (doc. 3). E, pertanto, sin
d'ora ci si oppone all'ammissione di prova testimoniale”.
In calce all'opposta sanzione-Cosap si indica l'allegato riepilogo finale, qui riassunto:
RIEPILOGO CONTABILE
Totale Canone Totale Sanzioni TotaleInteressi Spese di Notifica
Totale Dovuto
€ 5.676,19 € 11.352,38 € 244,44 € 9,50
€ 17.282,51
RIEPILOGO CONTABILE (Pagamento entro 60 gg.)
Totale Canone Totale Sanzioni Totale Interessi Spese di Notifica
Totale Dovuto
€ 5.676,19 € 2.838,10 € 244,44 € 9,50
E. 8.768,23.
Questo sunto di calcolo, di cui al Regolamento/Cosap del 2018 (re- cante modifiche del 2019), quale riprodotto in calce all'impugnato avviso di pagamento, si limita ad indicare detto primario “Totale
Canone” di euro 5.676,19, entità pecuniaria su cui poi si basano anche tutte le restanti voci di pagamento, senza però chiarire gli specifici parametri contabili e la concreta tariffa afferenti al canone medesimo su cui poi, si ripete, si fonda anche il computo dei re- stanti e conseguenti profili pecuniari (ad es., per mera semplice ipotesi, sarebbe bastato indicare l'importo di euro 567,61 a metro quadrato).
La P.A. ha invero un obbligo generale -ed un onere- di chiarezza, tanto più all'atto di irrogare sanzioni, nella specie però non adegua- tamente osservato.
Sicchè, in sostanza, e per quanto dimostrato o meno in atti secondo i rispettivi oneri allegativi/probatori, risulta dunque in sé dovuta - nell'an- la sanzione/Cosap non venendone tuttavia adeguatamente dedotta e chiarita, in questa sede, la modalità con cui si giunge al relativo quantum che, inoltre, appare anche essere intrinsecamente eccessivo.
Pertanto, su un piano altresì equitativo, deve ritenersi che sia so- stanzialmente idoneo fissare nei 2/3 di euro 17.282,51 (cioè in euro
9.847,29) la somma complessivamente spettante, all'indicato titolo, al convenuto , oltre accessori di legge dal do- Controparte_4
vuto al soddisfo, considerato inoltre il non straordinario lasso tem- porale di presuntiva occupazione -per 30 giorni- dell'area pubblica in questione.
In tali sensi, dunque, va parzialmente accolta la proposta opposi- zione.
Attesa infine la parziale soccombenza reciproca, possono poi com- pensarsi per 1/3 tra le parti le sostenute spese di lite, ponendosi in- vece i restanti 2/3, come in dispositivo, a carico del Comune resi- stente-convenuto, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Controparte_2 Controparte_1
con atto introduttivo depositato il 31/1/21, così provvede :
a)in parziale accoglimento, dichiara che l'opposto avviso di pagamento/Cosap
n. PROTOCOLLO N.PG/776904/424 del 23/11/2020 è valido ed efficace nei limiti di euro 9.847,29, oltre accessori di legge dal dovuto al soddi- sfo;
b)previa compensazione tra le parti di 1/3 delle spese di giudizio, condanna il a pagare i restanti 2/3 che, per questa frazione, liquida in Controparte_1
complessivi euro 2.000,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre forfettarie-CPA-
IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichia- ratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 17/2/25
Il giudice unico Antonio Attanasio