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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 890/24 Oggi 12 marzo 2025 alle ore 13,06 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, spontaneamente ed in anticipo rispetto all'orario fissato sono comparsi: l'Avv. Cecilia Turazza, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Tarquini, per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti collegati CP_1 da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,13 alle ore
13,25 per causa R.G. 1090/24 di nuovo sospesa dalle ore 13,31 alle ore 13,51 per cause R.G.
1067/24 e 1200/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore
13,08).
Alle ore 17,19 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 17,20
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 890 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente a [...], elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Controparte_2
(RE), Via P. Pariati n. 2 presso lo studio dell'avvocato Giovanni Tarquini dal quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
:
Sede in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in Siena via Lippo Memmi 2, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. OI-000564887 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2 CP_1 pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, VOGLIA 1. in via cautelare: disporre, ai sensi dell'art. 5, comma II, del d.lgs. n.
150 del 2011, l'immediata sospensione dell'esecutività del Provvedimento impugnato;
2. in via subordinata cautelare: disporre, ai sensi dell'art. 5, comma I, del d.lgs. n. 150 del 2011, la sospensione dell'esecutività del Provvedimento, previa escussione delle parti tutte;
3. in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la tardività della notificazione dell'accertamento n.
7500.07/12/2021.0238169 del 07/12/2021 e, per l'effetto, annullare l'Ordinanza di CP_1
Ingiunzione opposta, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma ritenuta dovuta;
4. in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'odierno ricorrente dalle contestazioni avanzate nei suoi confronti, stante l'estraneità sostanziale dall'aspetto contabile e fiscale, interamente curato dalla dirigenza della capo gruppo
e, in ogni caso, per indisponibilità delle somme per intervenuto sequestro preventivo e, CP_4 per l'effetto, annullare il Provvedimento impugnato con ogni conseguente effetto liberatorio;
5. in via subordinata e nel merito: accertare e dichiarare la carenza motivazionale, oltre alla sproporzionalità, della sanzione comminata e, pertanto, provvedere a rideterminarla in modo più prossimo al minimo edittale;
6. in via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze formulate in via principale, concedere, attese le condizioni economiche disagiate in cui versa il ricorrente, Provvedimento di rateizzazione dell'importo comminato.”.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte, insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito , così giudicare: - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall' opponente , confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà. In ogni caso , con la condanna del ricorrente a corrispondere le spese di lite.”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 12 marzo 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova origine nell'impugnazione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. OI-000564887 relativa ad atto di accertamento n. .7500.07/12/2021.0238169 del CP_1
07/12/2021 emessa dall' di Siena nei confronti degli obbligati in solido CP_1 CP_2
e e notificata al ricorrente in data 04.07.2024. Con
[...] Controparte_5 detto atto è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 4.365,00.
Il ricorrente ha impugnato la richiamata ordinanza, chiedendo in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, lamentando la tardività della contestazione e la violazione della norma ex 14, comma II, della legge n. 689 del 1981, trattandosi di omissioni relative agli anni 2018
(12/2018) e 2019 (01/2019 - 02/2019 – 03/2019 – 04/2019), contestati per la prima volta al ricorrente con il verbale di accertamento .7500.07/12/2021.0238169 del 07/12/2021. Ha, poi, CP_1 eccepito l'estraneità del ricorrente che, pur essendo il legale rappresentante della Società
[...]
, non si occupava della contabilità che era stata demandata allo Studio del Controparte_5
Dott. dalla holding che controllava la Società Persona_1 CP_4 Controparte_6 che a sua volta controllava la Il ha, quindi, dedotto, che
[...] Controparte_5 CP_2 pur rivestendo formalmente la qualifica di amministratore della Società si trovava, CP_5 sostanzialmente, in condizione di piena subordinazione rispetto ad e che non aveva CP_4 potere gestionale contabile. Ha, inoltre, dedotto che nel marzo 2019 la CP_7 [...] già controllante di fu travolta da Controparte_6 CP_6 CP_5 indagine e sequestro preventivo per opera del Tribunale di Napoli, con la conseguenza che all'epoca dei fatti in contestazione, la Società e, dunque, il legale rappresentante della stessa, CP_5 oggi ricorrente, in alcun modo avrebbero potuto provvedere al versamento delle omesse ritenute previdenziali e assistenziali, per oggettiva impossibilità di provvedere in tal senso. Infine, ha lamentato il difetto di proporzionalità e adeguatezza del trattamento sanzionatorio nonché la carenza motivazionale.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando le CP_1 avverse difese rilevando di aver notificato in data 8.01.2022 l'avviso di accertamento e successivamente in data 4.07.2024 l'ordinanza qui impugnata, rilevando che il ricorrente all'epoca dei fattoi contestati era il legale rappresentante della , contestando l'eccepita estraneità alla CP_5 gestione come sostenuto ex adverso. Ha, poi, rilevato l'inapplicabilità al caso di specie del termine ex art.14 L. 689/81 e rilevando che, comunque, il termine de quo non sarebbe decorso come motivato in comparsa. Infine, ha precisato che il calcolo della sanzione è stato effettuato in base ai criteri introdotti dalla norma sopravvenuta insistendo per la reiezione del ricorso.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla eccepita decadenza per omessa contestazione degli illeciti accertati entro il perentorio termine di 90 giorni
La presente decisione viene presa sulla base del principio della ragione più liquida secondo cui la causa può essere decisa in ordine alla questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (v. Cass. n. 11458 del 2018; Cass. n. 12002 del 2014; SS.UU.
n. 9936 del 2014 ).
Pacifico ed incontestato, poiché ammesso dallo stesso che l'ordinanza di ingiunzione CP_1 qui impugnata ha ad oggetto le sanzioni conseguenti al mancato o ritardato versamento delle quote di contributi dovuti per i mesi di dicembre 2018 e da gennaio ad aprile 2019 compresi.
Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 8/16, avvenuta in data 6 febbraio 2016, i fatti posti a fondamento dei provvedimenti qui impugnati sono stati oggetto di depenalizzazione e all'art. 9 del richiamato D. Lgs. 8/16 è espressamente previsto “
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1,
l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina
l'estinzione del procedimento.
Orbene, per quanto emerge dagli atti di causa e come ammesso dallo stesso l'avviso di CP_1 accertamento prodromico all'emissione delle ordinanza di ingiunzione impugnata è stato notificato in data 8.01.2022, ma l' non ha provato, e gravava sullo stesso detto onere probatorio, a fronte CP_1 delle specifiche contestazioni di parte ricorrente, che ha lamentato la carenza di prova sul punto, sin dal ricorso, rilevando che gli “…omessi versamenti relativi alle annualità 2018 (12/2018) e 2019
(01/2019 - 02/2019 – 03/2019 – 04/2019) che, ragionevolmente già ben noti all' resistente CP_8
…, sono stati oggetto di contestazione solo nel gennaio 2022.
A fronte di questa specifica contestazione l' nella memoria di costituzione si è limitato CP_1
a dire che “…nel caso di specie il completamento di queste attività (quelle necessarie a verificare le omissioni contributive necessarie) si è compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva…” senza però provare o documentare la circostanza.
In assenza di detta prova emerge per tabulas che la notifica dell'avviso di accertamento effettuato nel gennaio 2022 è palesemente tardiva e posta in essere in violazione del detto termine perentorio.
L'eccezione sul punto è, pertanto, fondata e deve essere accolta con conseguente accertamento che il ricorrente in proprio e nella sua qualità, nulla deve all' per i titoli per cui è CP_1 giudizio.
Sulle spese di lite
Passando, poi, ad analizzare il problema delle spese giudiziali, appare doveroso rilevare che il ricorrente nel merito NON ha contestato l'omissione contributiva posta a fondamento dell'atto impugnato, ritenendo sussistenti, quindi, a parere del giudicante i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. delle spese di lite fra le parti costituite.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Accerta e dichiara l'estinzione dell'obbligazione al pagamento della somma dovuta per omessa notifica nel termine di cui all'art. 14 L. 689/81, conseguentemente accerta e dichiara che il ricorrente in proprio e nella sua qualità, nulla deve all' per i titoli per cui è giudizio;
CP_1
2) visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio, per le motivazioni su estese;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 12 marzo 2025 Il giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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