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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 5471/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del OP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. DE VINCENTIS ASTIANATTE attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
VALCALCER ENRICO convenuto
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n° 1058/2020, emesso in data 22.05.2020 e notificato all'odierna opponente il 29.05.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva alla il pagamento, in favore della Parte_1 opposta, della somma di € 48.818,00 oltre interessi di mora, compensi e spese in forza di n. 15 fatture commerciali emesse per lavori di fornitura e installazione impianti elettrici e termici (climatizzatori, impianti antincendio, quadri inverter , evacuatore fumi ecc. etc.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, la ingiunta proponeva formale opposizione chiedendo preliminarmente dichiararsi nullo il ricorso per DI per violazione dell'art. 163 c.p.c. nella parte relativa all'obbligo di indicazione della causa petendi;
nel merito, accogliere l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 1058/2020, dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debitoria della
[...]
nei confronti di CT Impianti;
dichiarare comunque che le somme di Parte_1
cui all'ingiunzione non sono dovute in relazione alla causale reclamata ed all'importo richiesto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. si costituiva la che contestava integralmente l'avversa Controparte_1
opposizione, chiedendone il rigetto.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di pag. 2/7 causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n° 1058/2020, emesso in data 22.05.2020 è infondato e dunque va rigettato integralmente.
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Parte opponente ha eccepito di non avere mai avuto alcun rapporto commerciale o di appalto con la in relazione alle lavorazioni di cui alle Controparte_1
fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e che parte opposta non ha fornito prova di alcun contratto o altro a sostegno delle proprie pretese, producendo solo fatture di parte.
Ha poi sostenuto in giudizio che in ogni caso la domanda nei confronti della opposta sarebbe limitata ai lavori eseguiti presso il Centro Commerciale San
Paolo per avere la CT limitato espressamente a detti lavori la CP_1
sua richiesta nel corpo della richiesta di emissione del DI.
Parte opposta ha rilevato di contro che al DI sono allegate tute le fatture per lavori eseguiti e non pagati e che nei consuntivi prodotti sono menzionate tutte pag. 3/7 le lavorazioni eseguite dalla opposta comprese quelle mai pagate, non solo dunque quelle riferibili ai lavori presso il Centro Commerciale San Paolo.
All'udienza del 29.06.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI cpc, in data 20.01.2023 il Giudice ha ammesso le istanze istruttorie e nello specifico l'interrogatorio formale del legale rapp.te di parte opponente, la prova per testi addotta da quest'ultima parte e la prova per testi contraria chiesta dalla opposta.
In data 20.06.2023 si è proceduto all'interrogatorio formale del legale rappresentante della il quale ha negato le Parte_1
circostanze oggetto di interrogatorio formale riconoscendo.
Egli ha comunque riconosciuto la collaborazione professionale con la
[...]
, con la precisazione che la stessa si sarebbe limitata agli anni 2015/16 . CP_1
In un successivo momento ha poi precisato che gli anni in cui vi fu collaborazione lavorativa furono il 2014/15.
Il legale rappresentante della opponente ha poi precisato che per tutti i lavori eseguiti dalla CT negli anni di collaborazione la CP_1 [...]
non ha mai chiesto la sottoscrizione di alcun contratto o Parte_1
accordo scritto precisando che nel corso della propria attività commerciale la si è sempre rivolta alla CT e che non Parte_1 CP_1
vi era alcun accordo scritto tra le parti. Quando si rendeva necessario l'intervento della detta società, la commissionava i lavori da fare, Parte_1
ultimati i quali veniva predisposto il consuntivo, emessa la fattura ed eseguito il pagamento
I testi ed , dipendenti della CT impianti Testimone_1 Testimone_2
all'epoca dei fatti, escussi all'udienza del 16.01.2024, hanno confermato di avere pag. 4/7 eseguito, nella veste di dipendenti della ed in collaborazione con CP_1
maestranze della opposta, i lavori per cui è giudizio.
Il legale rappresentante della opponente ha nel corso del suo interrogatorio formale poi ammesso che nel 2015/16 la opposta ha eseguito per la società da lui rappresentata delle modifiche sull'impianto anti incendio del centro commerciale
SAN PAOLO.
Preliminarmente, occorre evidenziare come risulti dimostrata la sussistenza tra le parti di un rapporto obbligatorio che trova la propria fonte in un contratto di appalto.
Nel caso di specie la opponente ha eccepito nei propri atti la mancanza di contratto o prova scritta relativa alla natura e consistenza delle opere a farsi.
Ebbene, è però stato lo stesso legale rappresentante della opponente a sottolineare che nel corso degli anni di collaborazione professionale e lavorativa con la opposta non è mai stata richiesta la sottoscrizione di alcun contratto o accordo scritto essendo pattuito tra le parti che il pagamento delle lavorazioni sarebbe avvenuto al termine delle stesse previa presentazione di un consuntivo e delle relative fatture, esattamente ciò che è accaduto anche con riferimento alle lavorazioni per cui è giudizio.
La prova dunque dell'appalto non essendo prevista alcuna forma scritta tra le parti, peraltro non richiesta a pena di nullità, ben può desumersi oltre che dai consuntivi e dalle fatture prodotte in giudizio anche dall'apporto dei testi escussi in giudizio.
Bene entrambi i testi escussi ex dipendenti della opposta hanno confermato la esecuzione delle opere di cui alle fatture prodotte in giudizio a base della emissione del decreto ingiuntivo poi opposto.
La narrazione coerente e dettagliata dei fatti, il fatto che i testimoni abbiano di persona partecipato o comunque assistito all'esecuzione dei lavori, fornendo pag. 5/7 finanche dettagli tecnici sui lavori e sulla distribuzione di compiti anche da parte di maestranze della opponente, il fatto altresì che gli stessi non siano più dipendenti della opposta lasciano ben intendere come gli stessi possono essere ritenuti assolutamente indifferenti alle sorti del giudizio e dunque attendibili.
Tornando al contratto di appalto va rimarcato come lo stesso non sia soggetto ad una forma scritta ad substantiam o ad probationem, potendo esso essere concluso per facta concludentia con la conseguenza della rilevanza della prova testimoniale ai fini della sua sussistenza e della sua esecuzione.
A mente dell'art. 1657 c.c. il corrispettivo dell'appalto ove non sia determinato dalle parti, è stabilito secondo le tariffe o in mancanza secondo gli usi, ovvero ancora in mancanza la misura del corrispettivo è determinata dal giudice.
Parte opponente si è limitata a contestare la esecuzione delle opere ma non ha contestato nello specifico nulla rispetto all'importo dei lavori.
In assenza di prova contraria dunque ed esaminati i consuntivi prodotti in giudizio relativi anche a lavorazioni analoghe per tipologia e durata può ritenersi che i corrispettivi richiesti nelle fatture a corredo della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo soddisfino i requisiti di cui al richiamato art. 1657 cc.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il OP dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
con atto di citazione notificato il 29.05.2000 nei confronti di Controparte_1
In persona del legale rapp.te p.t. avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
[...]
DECRETO INGIUNTIVO ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. n° 1058/2020, emesso in data 22.05.2020 dal Tribunale di Santa pag. 6/7 Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Tedesco IV sezione civile e notificato in data 29.05.2020;
Condanna n persona del legale rapp.te p.t al Parte_1
pagamento, in favore di In persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in complessivi € 3800,00 per compensi professionali oltre il 15% di rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 04.04.2025
Il OP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 5471/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del OP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. DE VINCENTIS ASTIANATTE attore e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
VALCALCER ENRICO convenuto
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n° 1058/2020, emesso in data 22.05.2020 e notificato all'odierna opponente il 29.05.2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva alla il pagamento, in favore della Parte_1 opposta, della somma di € 48.818,00 oltre interessi di mora, compensi e spese in forza di n. 15 fatture commerciali emesse per lavori di fornitura e installazione impianti elettrici e termici (climatizzatori, impianti antincendio, quadri inverter , evacuatore fumi ecc. etc.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, la ingiunta proponeva formale opposizione chiedendo preliminarmente dichiararsi nullo il ricorso per DI per violazione dell'art. 163 c.p.c. nella parte relativa all'obbligo di indicazione della causa petendi;
nel merito, accogliere l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 1058/2020, dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia debitoria della
[...]
nei confronti di CT Impianti;
dichiarare comunque che le somme di Parte_1
cui all'ingiunzione non sono dovute in relazione alla causale reclamata ed all'importo richiesto, con vittoria di spese e competenze di giudizio. si costituiva la che contestava integralmente l'avversa Controparte_1
opposizione, chiedendone il rigetto.
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente OP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III Sezione del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di pag. 2/7 causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
MOTIVI DELLA DECISONE
l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n° 1058/2020, emesso in data 22.05.2020 è infondato e dunque va rigettato integralmente.
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Parte opponente ha eccepito di non avere mai avuto alcun rapporto commerciale o di appalto con la in relazione alle lavorazioni di cui alle Controparte_1
fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo e che parte opposta non ha fornito prova di alcun contratto o altro a sostegno delle proprie pretese, producendo solo fatture di parte.
Ha poi sostenuto in giudizio che in ogni caso la domanda nei confronti della opposta sarebbe limitata ai lavori eseguiti presso il Centro Commerciale San
Paolo per avere la CT limitato espressamente a detti lavori la CP_1
sua richiesta nel corpo della richiesta di emissione del DI.
Parte opposta ha rilevato di contro che al DI sono allegate tute le fatture per lavori eseguiti e non pagati e che nei consuntivi prodotti sono menzionate tutte pag. 3/7 le lavorazioni eseguite dalla opposta comprese quelle mai pagate, non solo dunque quelle riferibili ai lavori presso il Centro Commerciale San Paolo.
All'udienza del 29.06.2021 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI cpc, in data 20.01.2023 il Giudice ha ammesso le istanze istruttorie e nello specifico l'interrogatorio formale del legale rapp.te di parte opponente, la prova per testi addotta da quest'ultima parte e la prova per testi contraria chiesta dalla opposta.
In data 20.06.2023 si è proceduto all'interrogatorio formale del legale rappresentante della il quale ha negato le Parte_1
circostanze oggetto di interrogatorio formale riconoscendo.
Egli ha comunque riconosciuto la collaborazione professionale con la
[...]
, con la precisazione che la stessa si sarebbe limitata agli anni 2015/16 . CP_1
In un successivo momento ha poi precisato che gli anni in cui vi fu collaborazione lavorativa furono il 2014/15.
Il legale rappresentante della opponente ha poi precisato che per tutti i lavori eseguiti dalla CT negli anni di collaborazione la CP_1 [...]
non ha mai chiesto la sottoscrizione di alcun contratto o Parte_1
accordo scritto precisando che nel corso della propria attività commerciale la si è sempre rivolta alla CT e che non Parte_1 CP_1
vi era alcun accordo scritto tra le parti. Quando si rendeva necessario l'intervento della detta società, la commissionava i lavori da fare, Parte_1
ultimati i quali veniva predisposto il consuntivo, emessa la fattura ed eseguito il pagamento
I testi ed , dipendenti della CT impianti Testimone_1 Testimone_2
all'epoca dei fatti, escussi all'udienza del 16.01.2024, hanno confermato di avere pag. 4/7 eseguito, nella veste di dipendenti della ed in collaborazione con CP_1
maestranze della opposta, i lavori per cui è giudizio.
Il legale rappresentante della opponente ha nel corso del suo interrogatorio formale poi ammesso che nel 2015/16 la opposta ha eseguito per la società da lui rappresentata delle modifiche sull'impianto anti incendio del centro commerciale
SAN PAOLO.
Preliminarmente, occorre evidenziare come risulti dimostrata la sussistenza tra le parti di un rapporto obbligatorio che trova la propria fonte in un contratto di appalto.
Nel caso di specie la opponente ha eccepito nei propri atti la mancanza di contratto o prova scritta relativa alla natura e consistenza delle opere a farsi.
Ebbene, è però stato lo stesso legale rappresentante della opponente a sottolineare che nel corso degli anni di collaborazione professionale e lavorativa con la opposta non è mai stata richiesta la sottoscrizione di alcun contratto o accordo scritto essendo pattuito tra le parti che il pagamento delle lavorazioni sarebbe avvenuto al termine delle stesse previa presentazione di un consuntivo e delle relative fatture, esattamente ciò che è accaduto anche con riferimento alle lavorazioni per cui è giudizio.
La prova dunque dell'appalto non essendo prevista alcuna forma scritta tra le parti, peraltro non richiesta a pena di nullità, ben può desumersi oltre che dai consuntivi e dalle fatture prodotte in giudizio anche dall'apporto dei testi escussi in giudizio.
Bene entrambi i testi escussi ex dipendenti della opposta hanno confermato la esecuzione delle opere di cui alle fatture prodotte in giudizio a base della emissione del decreto ingiuntivo poi opposto.
La narrazione coerente e dettagliata dei fatti, il fatto che i testimoni abbiano di persona partecipato o comunque assistito all'esecuzione dei lavori, fornendo pag. 5/7 finanche dettagli tecnici sui lavori e sulla distribuzione di compiti anche da parte di maestranze della opponente, il fatto altresì che gli stessi non siano più dipendenti della opposta lasciano ben intendere come gli stessi possono essere ritenuti assolutamente indifferenti alle sorti del giudizio e dunque attendibili.
Tornando al contratto di appalto va rimarcato come lo stesso non sia soggetto ad una forma scritta ad substantiam o ad probationem, potendo esso essere concluso per facta concludentia con la conseguenza della rilevanza della prova testimoniale ai fini della sua sussistenza e della sua esecuzione.
A mente dell'art. 1657 c.c. il corrispettivo dell'appalto ove non sia determinato dalle parti, è stabilito secondo le tariffe o in mancanza secondo gli usi, ovvero ancora in mancanza la misura del corrispettivo è determinata dal giudice.
Parte opponente si è limitata a contestare la esecuzione delle opere ma non ha contestato nello specifico nulla rispetto all'importo dei lavori.
In assenza di prova contraria dunque ed esaminati i consuntivi prodotti in giudizio relativi anche a lavorazioni analoghe per tipologia e durata può ritenersi che i corrispettivi richiesti nelle fatture a corredo della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo soddisfino i requisiti di cui al richiamato art. 1657 cc.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono quantificate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il OP dott. Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
con atto di citazione notificato il 29.05.2000 nei confronti di Controparte_1
In persona del legale rapp.te p.t. avente ad oggetto OPPOSIZIONE A
[...]
DECRETO INGIUNTIVO ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. n° 1058/2020, emesso in data 22.05.2020 dal Tribunale di Santa pag. 6/7 Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Tedesco IV sezione civile e notificato in data 29.05.2020;
Condanna n persona del legale rapp.te p.t al Parte_1
pagamento, in favore di In persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. n. 147/2022 in complessivi € 3800,00 per compensi professionali oltre il 15% di rimborso spese professionali, iva e c.p.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 04.04.2025
Il OP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 7/7