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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 451/2022 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. TA ON - Presidente
Dott. Mauro Mirenna - Consigliere
Dott. ES IP - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 763/2019 vertente
TRA
(C.F. – P.I. ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., agli affetti del presente atto elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Civica, in , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parrotta, giusta delibera di Giunta Pt_1
Comunale n. 159/2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente procuratore e prosecuzione del giudizio - p.e.c. Email_1
Appellante
CONTRO
, nato a [...] [...], codice fiscale Controparte_1 Pt_1
, residente in 89048 , Piazzetta Portosalvo n. 4, rappresentato e difeso, C.F._1 Pt_1 dall'Avv. Francesco Scaglione, con studio in 89044 Locri, Via Domenico Candida n. 6, codice fiscale PEC domiciliato in C.F._2 Email_2
Reggio Calabria, Via dei Bianchi n. 3, presso lo Studio Legale Bottari-Gentile.
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile, n. sentenza n.
475/2022 pubblicata il 15.07.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazione del 6.9.2018, quale unico erede di Controparte_1 Persona_1 conveniva il innanzi al Tribunale civile di Locri, chiedendo la restituzione delle Parte_1 aree meglio descritte in atti, illegittimamente occupate da detto Ente, nonché il risarcimento del danno e il rimborso delle spese di giudizio. In alternativa, chiedeva l'indennizzo ex art. 42 bis D.P.R.
327/2001, calcolato secondo gli indici ISTAT e con incremento del 10%.
Il si costituiva in giudizio il 21.11.2018, eccependo il difetto di giurisdizione e Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande, oltre al risarcimento per lite temeraria.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 475/2022 pubblicata il 15.07.2022, accertava l'occupazione illegittima di mq 3576, condannando il alla restituzione, al risarcimento di € 198.887,78 e al Pt_1 pagamento delle spese processuali.
Il ha impugnato la sentenza con atto di citazione in appello notificato il Parte_1
15.09.2022, contestando la quantificazione del danno e la decorrenza della prescrizione, e chiedendo la riduzione delle spese.
si è costituito in appello, chiedendo il rigetto dell'appello principale e la Controparte_1 riforma parziale della sentenza, con diversa quantificazione del risarcimento e dell'indennizzo.
Instaurato il giudizio di appello, verificata la regolarità del contraddittorio e svolta la trattazione, con ordinanza del 2.7.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.9.2025, sostituita con la trattazione scritta.
In data 10.9.2025, il difensore del depositava atto di transazione intervenuto tra Parte_1 le parti in data 23.6.2025, “ai fini dell'estinzione del giudizio conseguente a cessata materia del contendere”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.9.2025, la causa veniva assunta in decisione senza concessione di termini.
In data 12.11.2025, il difensore del rappresentava di avere depositato il predetto Parte_1 atto di transazione “per opportuna conoscenza” di questa Corte e che tale deposito non doveva intendersi quale presentazione di note di trattazione in sostituzione d'udienza, essendo intenzione delle parti rimanere assenti e abbandonare la controversia sino alla successiva estinzione;
chiedeva quindi la revoca dell'ordinanza di assunzione della causa in decisione.
Con ordinanza del 17.11.2025, questa Corte, preso atto di quanto sopra, rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza collegiale del 4.12.2025, sostituta con la trattazione scritta, al fine di procedersi ai sensi degli artt. 181 – 309 c.p.c.
In vista di tale ultima udienza, entrambe le parti depositavano note nelle quali precisavano espressamente di voler abbandonare la causa con conseguente estinzione ai sensi degli art. 181 e 309
c.p.c.
Premesso quanto sopra, visti gli artt. 309, 181 e 307 c.p.c.; e rilevato che occorre dichiarare ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione processo, con sentenza collegiale, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
pag. 2/3 rilevato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
rilevato altresì che, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018);
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe avverso la sentenza in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
ES IP TA ON
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 451/2022 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. TA ON - Presidente
Dott. Mauro Mirenna - Consigliere
Dott. ES IP - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 763/2019 vertente
TRA
(C.F. – P.I. ), in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., agli affetti del presente atto elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Civica, in , rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parrotta, giusta delibera di Giunta Pt_1
Comunale n. 159/2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione del precedente procuratore e prosecuzione del giudizio - p.e.c. Email_1
Appellante
CONTRO
, nato a [...] [...], codice fiscale Controparte_1 Pt_1
, residente in 89048 , Piazzetta Portosalvo n. 4, rappresentato e difeso, C.F._1 Pt_1 dall'Avv. Francesco Scaglione, con studio in 89044 Locri, Via Domenico Candida n. 6, codice fiscale PEC domiciliato in C.F._2 Email_2
Reggio Calabria, Via dei Bianchi n. 3, presso lo Studio Legale Bottari-Gentile.
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile, n. sentenza n.
475/2022 pubblicata il 15.07.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atti di citazione del 6.9.2018, quale unico erede di Controparte_1 Persona_1 conveniva il innanzi al Tribunale civile di Locri, chiedendo la restituzione delle Parte_1 aree meglio descritte in atti, illegittimamente occupate da detto Ente, nonché il risarcimento del danno e il rimborso delle spese di giudizio. In alternativa, chiedeva l'indennizzo ex art. 42 bis D.P.R.
327/2001, calcolato secondo gli indici ISTAT e con incremento del 10%.
Il si costituiva in giudizio il 21.11.2018, eccependo il difetto di giurisdizione e Parte_1 chiedendo il rigetto delle domande, oltre al risarcimento per lite temeraria.
Il Tribunale di Locri, con sentenza n. 475/2022 pubblicata il 15.07.2022, accertava l'occupazione illegittima di mq 3576, condannando il alla restituzione, al risarcimento di € 198.887,78 e al Pt_1 pagamento delle spese processuali.
Il ha impugnato la sentenza con atto di citazione in appello notificato il Parte_1
15.09.2022, contestando la quantificazione del danno e la decorrenza della prescrizione, e chiedendo la riduzione delle spese.
si è costituito in appello, chiedendo il rigetto dell'appello principale e la Controparte_1 riforma parziale della sentenza, con diversa quantificazione del risarcimento e dell'indennizzo.
Instaurato il giudizio di appello, verificata la regolarità del contraddittorio e svolta la trattazione, con ordinanza del 2.7.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.9.2025, sostituita con la trattazione scritta.
In data 10.9.2025, il difensore del depositava atto di transazione intervenuto tra Parte_1 le parti in data 23.6.2025, “ai fini dell'estinzione del giudizio conseguente a cessata materia del contendere”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.9.2025, la causa veniva assunta in decisione senza concessione di termini.
In data 12.11.2025, il difensore del rappresentava di avere depositato il predetto Parte_1 atto di transazione “per opportuna conoscenza” di questa Corte e che tale deposito non doveva intendersi quale presentazione di note di trattazione in sostituzione d'udienza, essendo intenzione delle parti rimanere assenti e abbandonare la controversia sino alla successiva estinzione;
chiedeva quindi la revoca dell'ordinanza di assunzione della causa in decisione.
Con ordinanza del 17.11.2025, questa Corte, preso atto di quanto sopra, rimetteva la causa sul ruolo e fissava l'udienza collegiale del 4.12.2025, sostituta con la trattazione scritta, al fine di procedersi ai sensi degli artt. 181 – 309 c.p.c.
In vista di tale ultima udienza, entrambe le parti depositavano note nelle quali precisavano espressamente di voler abbandonare la causa con conseguente estinzione ai sensi degli art. 181 e 309
c.p.c.
Premesso quanto sopra, visti gli artt. 309, 181 e 307 c.p.c.; e rilevato che occorre dichiarare ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione processo, con sentenza collegiale, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma c.p.c.;
pag. 2/3 rilevato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
rilevato altresì che, essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018);
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe avverso la sentenza in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
ES IP TA ON
pag. 3/3