CA
Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE nella persona della Dott.ssa Assunta d'Amore, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 1282/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA MANZONI 6 CURTI unitamente all'Avv. Cesare Gallo e all'Avv. Marco
Merola dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1
RESISTENTE
La Corte visto il ricorso presentato dall'epigrafata parte ricorrente;
posto che è stato richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo iscritto al N.R.G. 3874/2017 del Tribunale di S. Maria C.V. – Sez. Lavoro, introdotto con ricorso iscritto a ruolo il 3.5.2017 e conclusosi con sentenza n.
1326/2024, pubblicata il 22.5.2024, non notificata, e, dunque, divenuta definitiva in data 22.11.2024; vista la documentazione allegata e rilevato che il giudizio de quo ha avuto una durata di 7 anni;
rilevato, quindi, che il giudizio in esame, definito irrevocabilmente in primo grado, eccede di anni 4 i termini di cui all'art. 2 bis della legge n. 89/2001; valutati il grado di complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento;
ritenuto che
il ricorrente all'esito del giudizio è risultato soccombente e che tenuto conto degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa, stimasi equo ex art. 2056 c.c., riconoscere la somma di € 300,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati, così diminuita la somma liquidata a titolo di equa riparazione ai sensi dell'art.2 bis, comma 1 ter, L. 89/2001; rilevato che le spese debbano essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014
e che non può essere riconosciuto l'aumento invocato di cui all'art.4, comma 1 bis, DM 55/2014 secondo cui “Il compenso determinato tenuto conto dei
- 1 - parametri generali di cui al comma 1 e' ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto” dal momento che buona parte dei “collegamenti ipertestuali” presenti all'interno del ricorso rimandono a un file non leggibile con la seguente dicitura: “Impossibile trovare il file. È possibile che sia stato spostato, modificato
o eliminato. ERR_FILE_NOT_FOUND”;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sesta sezione civile, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento, senza dilazione, in favore della parte ricorrente della somma di € 1.200,00, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 500,00, di cui € 473,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il 10/03/2025 .
Il M.D.
Dr.ssa Assunta d'Amore
- 2 -
SESTA SEZIONE CIVILE nella persona della Dott.ssa Assunta d'Amore, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 1282/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
( , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA MANZONI 6 CURTI unitamente all'Avv. Cesare Gallo e all'Avv. Marco
Merola dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1
RESISTENTE
La Corte visto il ricorso presentato dall'epigrafata parte ricorrente;
posto che è stato richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo iscritto al N.R.G. 3874/2017 del Tribunale di S. Maria C.V. – Sez. Lavoro, introdotto con ricorso iscritto a ruolo il 3.5.2017 e conclusosi con sentenza n.
1326/2024, pubblicata il 22.5.2024, non notificata, e, dunque, divenuta definitiva in data 22.11.2024; vista la documentazione allegata e rilevato che il giudizio de quo ha avuto una durata di 7 anni;
rilevato, quindi, che il giudizio in esame, definito irrevocabilmente in primo grado, eccede di anni 4 i termini di cui all'art. 2 bis della legge n. 89/2001; valutati il grado di complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento;
ritenuto che
il ricorrente all'esito del giudizio è risultato soccombente e che tenuto conto degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa, stimasi equo ex art. 2056 c.c., riconoscere la somma di € 300,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati, così diminuita la somma liquidata a titolo di equa riparazione ai sensi dell'art.2 bis, comma 1 ter, L. 89/2001; rilevato che le spese debbano essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014
e che non può essere riconosciuto l'aumento invocato di cui all'art.4, comma 1 bis, DM 55/2014 secondo cui “Il compenso determinato tenuto conto dei
- 1 - parametri generali di cui al comma 1 e' ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalita' telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto” dal momento che buona parte dei “collegamenti ipertestuali” presenti all'interno del ricorso rimandono a un file non leggibile con la seguente dicitura: “Impossibile trovare il file. È possibile che sia stato spostato, modificato
o eliminato. ERR_FILE_NOT_FOUND”;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Sesta sezione civile, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento, senza dilazione, in favore della parte ricorrente della somma di € 1.200,00, oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
b) condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 500,00, di cui € 473,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Napoli il 10/03/2025 .
Il M.D.
Dr.ssa Assunta d'Amore
- 2 -