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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2540/2024 R.G. promossa da
con il patrocinio dell'avv. Parte_1
Giuseppe Seminara
contro
con il patrocinio degli avv.ti Luigi Costa e Controparte_1
Salvatore Russotto
avente ad oggetto: licenziamento
Motivi della decisione
Il ricorrente, premesso di avere lavorato in qualità di operatore ecologico nell'ambito dell'appalto del servizio di spazzamento e raccolta rifiuti per il
Comune di Vittoria e di essere stato da ultimo assunto - in virtù della
“clausola sociale” di cui all'art. 6 CCNL FISEASSOAMBIENTE - dalla con contratto a tempo indeterminato siglato il Controparte_1
1 15.7.2021, insorge avverso il licenziamento con preavviso che la società, con missiva del 21.2.2024, ha comminato ai sensi dell'art. 68, lettera F), punto d), del vigente CCNL, per l'assenza ingiustificata reiterata per 4 giorni non consecutivi nell'arco di un anno (segnatamente, nelle giornate del 19.1.2024, 20.1.2024, 1.2.2024 e 6.2.2024), aggravata dalla recidiva specifica (per l'assenza del 3.10.2023).
Il lavoratore eccepisce che: a) l'aggiudicataria dell'appalto è la cooperativa
Ciclat Trasporti Ambiente, la quale presta il servizio di igiene urbana per mezzo del proprio socio esecutore sicché difetta in Controparte_1
capo a quest'ultima un autonomo potere disciplinare nei confronti del personale assunto ai sensi della clausola sociale;
b) insussistente è il fatto contestato quale recidiva - ossia l'assenza ingiustificata del 3 ottobre -
avendo egli ricorrente preavvertito il direttore di cantiere circa l'impedimento a recarsi a lavoro;
c) la contestazione del 7.2.2024 è tardiva per le assenze del mese di gennaio e, peraltro, sottintende un preordinato intento espulsivo, atteso che la datrice, anziché contestare immediatamente le assenze del 19 e 20 gennaio ed irrogare per queste la sanzione conservativa della sospensione dal servizio, ha atteso che il dipendente si assentasse nuovamente, sì da potere ritenere integrata la più grave ipotesi sanzionata con il licenziamento;
d) le assenze, peraltro,
non hanno cagionato il disservizio lamentato da parte datoriale,
considerato che vi era altro dipendente addetto allo stesso servizio di spazzamento affidato ad egli ricorrente;
e) in cantiere non è stato affisso il
CCNL nella sua ultima versione (che ha annoverato l'assenza ingiustificata pari o superiore a 4 giorni tra le ipotesi sanzionate con il licenziamento); né tale condotta è attinente alla conoscenza del c.d.
2 “minimo etico”, sì da potersi prescindere dall'obbligo di affissione del codice disciplinare.
Il ricorrente, tanto premesso, invoca le tutele reale e risarcitoria di cui all'art. 18, co. 4, St. Lav. o, in subordine, solo quella indennitaria di cui al comma 5 o 6, o comunque quelle previste dal Jobs Act.
La società resistente difende la legittimità della sanzione espulsiva adottata, ribadendo la sussistenza, la tipizzazione e la gravità del fatto contestato.
Non comparso il ricorrente per il deferito interpello, la causa è stata istruita con l'audizione dei testimoni ammessi e, sulle conclusioni scritte delle parti, decisa con la presente sentenza.
***
Il ricorso non merita accoglimento, stante l'infondatezza di tutti i motivi di doglianza.
a) Difetto di potere disciplinare.
Manifestamente pretestuosa è l'eccezione relativa alla carenza di autonomo potere disciplinare in capo alla pacifico e Controparte_1
documentale è che la società convenuta - presso cui il ricorrente chiede di essere reintegrato - riveste la qualità di datore di lavoro;
in quanto tale, ad essa competono i poteri propri del datore di lavoro (direttivo, di controllo e disciplinare), a nulla rilevando che il lavoratore sia stato assunto in virtù della clausola sociale e che aggiudicataria dell'appalto sia altra società che della si avvale per l'esecuzione materiale del Controparte_1
servizio appaltato.
3 b) Insussistenza della recidiva specifica.
Quanto all'assenza del 3.10.2023, posta a fondamento della contestata recidiva specifica, in disparte la considerazione per cui il relativo addebito non può più essere sindacato nel merito, essendo pacificamente sfociato in sanzione disciplinare non impugnata e perciò divenuta definitiva, si osserva che le giustificazioni in proposito addotte dal dipendente non valgono ad escludere l'illecito: anzitutto, la necessità di recarsi presso un ufficio di Polizia per denunciare il subìto episodio di violenza domestica, di per sé, non costituisce causa di forza maggiore, ben potendo il lavoratore presentarsi in cantiere all'orario di inizio della giornata lavorativa (6.00) ed in seguito chiedere un permesso per il tempo strettamente necessario all'incombente. In secondo luogo, il preavviso dato al direttore di cantiere, come narrato da quest'ultimo (teste ), non pare idoneo, Testimone_1
sia per tempistica che per modalità (messaggio WhatsApp inoltrato alle
23.50 della sera immediatamente precedente, neppure seguito da autorizzazione ad assentarsi), a ritenere giustificata l'assenza in discorso.
Va soggiunto che, anche a voler ritenere infondata la recidiva specifica e,
dunque, a non considerare l'assenza dell'ottobre 2023, restano gli estremi per irrogare la sanzione espulsiva, atteso che il lavoratore, nel 2024, si è
assentato per 4 giorni non consecutivi, ipotesi, questa contemplata dall'art. 68, lettera F), punto d) del vigente CCNL e per l'appunto sanzionata con il licenziamento.
c) Unicità e tardività della contestazione.
Parimenti infondate sono le doglienze relative alla unicità della contestazione del 7.2.2024 ed alla tardività della stessa per le assenze del mese di gennaio.
4 Va osservato, anzitutto, che il datore di lavoro ha facoltà discrezionale di esercitare il proprio potere disciplinare;
quindi, è legittimato a valutare se attivare o meno il relativo procedimento, a seconda della gravità della condotta, della eventuale sussistenza di precedenti, delle conseguenze subìte, ecc. La circostanza per cui la società, anziché contestare immediatamente le assenze del 19 e 20 gennaio ed irrogare per queste la sanzione conservativa di cui alla lett. D), punto e), dell'art. 68 CCNL, ha atteso le ulteriori due assenze del mese di febbraio per contestare la più
grave ipotesi di cui alla lettera F), punto d), sanzionata con il licenziamento, non è sindacabile nel merito, in quanto espressione di un potere discrezionale, ben potendo il datore di lavoro decidere di tollerare le assenze del dipendente ove circoscritte a due o tre episodi (quelli che giustificherebbero l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio) e ritenere la condotta non più accettabile ove ripetuta in una quarta occasione nell'arco dell'anno, e, a quel punto,
comminare il licenziamento con preavviso contemplato per siffatta ipotesi di recidiva reiterata.
E' arduo, poi, sostenere che la datrice abbia evitato di attivare un procedimento disciplinare per le due assenze di gennaio al preordinato fine di far scattare la più grave ipotesi sanzionata con il licenziamento, non foss'altro perché la concretizzazione di tale intento espulsivo era rimessa all'avveramento di un fatto aleatorio (la reiterazione di ulteriori due episodi di assenteismo), dipendente dal lavoratore e non certo da essa datrice.
Nel caso di specie, peraltro, l'unicità della contestazione si spiega in ragione del fatto che la società è venuta a conoscenza delle assenze di gennaio contestualmente a quelle di febbraio: la teste , Testimone_2
impiegata amministrativa della società, ha esposto che il tenuto Tes_1
5 a relazionare sulle eventuali assenze in cantiere, a proposito di quelle registrate dal ricorrente, fece pervenire una prima relazione “ad ottobre, per l'assenza del giorno 3, ed una seconda successivamente, per le assenze di gennaio e febbraio”.
Per tale ragione, sotto altro profilo, non può dirsi tardiva la contestazione delle assenze di gennaio: la missiva è intervenuta il 7.2.2024, dunque il giorno stesso o, al più, il giorno successivo alla relazione con cui il direttore di cantiere, constatata l'assenza del anche nella Pt_1
giornata del 6 febbraio, ha dato atto di tutte le assenze sino ad allora registrate.
Ad ogni buon conto, rammentato che il principio di immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quale il tempo necessario perché
il datore acquisisca una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, nel caso di specie, il lasso di tempo intercorso tra le assenze del 19 e 20 gennaio e la contestazione del 7 febbraio è di entità irrisoria e,
comunque, si rivela del tutto giustificato dalla necessità di valutare la consistenza della condotta di assenteismo e, con essa, la gravità
dell'illecito.
Peraltro, l'immediatezza della contestazione disciplinare va valutata in relazione al momento consumativo dell'illecito, sicché, versandosi nell'ipotesi di “assenza ingiustificata pari o superiore a 4 giorni non consecutivi nell'arco di 12 mesi”, è certamente tempestiva la contestazione mossa appena il giorno dopo la quarta assenza accumulata dal dipendente.
6 d) Insussistenza di disservizi.
Va detto, poi, che ad essere tipizzata e sanzionata è la reiterata assenza ingiustificata sic et simpliciter, non occorrendo che da essa derivino danni o rischi o persino mere difficoltà per la datrice (peraltro in specie sussistenti, atteso che, per come riferito dal teste “l'assenza Tes_1
improvvisa di un operaio in cantiere espone la società a rischio di penali e
di disservizi”, oltre che mette in difficoltà il direttore di cantiere non dandogli modo di trovare un sostituto).
e) Omessa affissione del vigente CCNL.
L'assunto è stato smentito dal teste , impiegato Testimone_3
amministrativo della società, che ha riferito essersi occupato personalmente di predisporre la bacheca aziendale con ivi affisso l'estratto del CCNL relativo ai doveri comportamentali ed agli illeciti disciplinari (artt. 66 e 68).
Non v'è ragione di dubitare del fatto che sia stata pubblicata la vigente versione del CCNL (quella novellata nel 2022) e non la precedente (che non contemplava l'assenteismo protratto per 4 giorni tra le ipotesi sanzionate con l'espulsione): invero, il teste ha precisato che la bacheca aziendale risale al marzo 2023 - quando già era entrato in vigore il nuovo contratto collettivo - e che è stato affisso proprio l'art. 68, ossia quello proprio della nuova versione (e non l'art. 73 del CCNL previgente).
Va soggiunto che l'assenteismo ingiustificato, reiterato per quattro giorni nell'arco di appena cinque settimane e, peraltro, seguito a sanzione disciplinare per il medesimo fatto, è ictu oculi contrario ai doveri comportamentali del dipendente e idoneo a ledere il rapporto fiduciario con il datore ed a giustificarne il recesso.
7 Le considerazioni di cui innanzi conducono al rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 4.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al
15%.
Ragusa, 16.4.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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