TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 930/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 930/2019 R.G. pendente
TRA
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Alfredo Baccarini n.33, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Domenico Primarosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Flumeri (AV) alla via Olivieri
n. 60;
PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), titolare dell'omonima ditta con sede in Controparte_1 C.F._1
Cersosimo (PZ) alla C.da Scridera snc (P. IVA: ), rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_2 in atti, dall'Avv. Nicola Celano ed elettivamente domiciliato in Policoro (MT) alla Via Gran San
Bernardo n. 25.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in 15.07.2019 e ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2019 (R.G. n. 599/2019), emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 27.05.2019 e notificato in data 30.05.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto, della somma complessiva di € 18.300,00 in ragione della fattura pagina 1 di 9 n. FPR 6/19 del 08.04.2019 di € 15.860,00 e della fattura n. FRP 7/19 del 08.04.2019 di € 2.440,00, più interessi e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione, la parte opponente premetteva di aver ottenuto l'aggiudicazione di un appalto con per la manutenzione del manto stradale in situazione di emergenza neve e di CP_2
aver stipulato con la ditta di costruzioni del sig. , in data 15.09.2018, un contratto di Controparte_1
locazione senza conducente del veicolo spargisale Fiat PC 75 (tg CJ293PP) onde poter svolgere la propria attività lavorativa.
Deduceva che la destinazione ad uso proprio, risultante dalla lettura della carta di circolazione, non consentiva al bene di essere oggetto di locazione senza conducente, osservando che, ai sensi dell'art. 82
D. Lgs. n. 285/1992, “si ha uso di terzi quando il veicolo viene utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi si intende adibito ad uso proprio” (comma 4) e che, in particolare, l'uso di terzi comprende la locazione senza conducente.
Lamentava quindi la inidoneità del bene locato all'uso pattuito e la conseguente nullità ed inefficacia del contratto di locazione per difetto e/o illiceità della causa ex artt. 1418, 1325 e 1343 c.c. e riteneva che, pertanto, nulla fosse dovuto in favore dell'opposto.
Sulla base di tali premesse, concludeva formulando le seguenti conclusioni: “1) In via riconvenzionale, dichiarare la nullità del contratto di nolo a freddo oggetto della domanda, per i motivi di cui sopra;
2)
In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n. 236/2019 per quanto meglio espresso nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.08.2019, si costituiva in giudizio
, evidenziando che la società opponente, ritenuto efficiente l'automezzo in parola e Controparte_1
stipulato il contratto di locazione, aveva regolarmente usato detto mezzo per rimuovere la neve lungo le strade oggetto di appalto con e giammai contestato le fatture poste a fondamento del credito CP_2
azionato e, in specie, la fornitura del salgemma.
Contestava la nullità del contratto, osservando che il bene locato è perfettamente idoneo all'uso pattuito e che, in ogni caso, la violazione della richiamata norma del C.d.S. è sanzionata in via amministrativa.
Eccepiva, poi, l'indebito arricchimento dell'opponente ai sensi dell'art. 2041 c,c. ed il correlato depauperamento del proprio patrimonio per la mancata disponibilità del proprio mezzo per più di otto mesi e concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di “1) Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, per i motivi in narrativa;
2) In via subordinata concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto relativamente alla somma di € 2.440,00 relativa alla
pagina 2 di 9 fattura n. 7/19 del 08/04/2019, per le ragioni esposte;
Nel merito: 3) Rigettare la proposta opposizione in tutte le sue parti e accertato il rapporto debitorio della nei confronti del Sig. Parte_1
, confermare il D.I. 236/2019 ; 4) Nella denegata quanto non creduta ipotesi di Controparte_1
declaratoria di nullità del contratto del 15/09/2018 di cui alla narrativa, condannare la
[...] al pagamento della somma di € 15.860,00 ex art. 2041 c.c.. per le ragioni sopra esposte;
5) Parte_1
Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, anche in ragione dell'art. 96
c.p.c.”
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con l'ordinanza del 27.12.2019 e disposta la correzione dell'errore materiale della medesima ordinanza (cfr. ordinanza del 26.05.2020), veniva esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183, comma 6, c.p.c.
Nel corso del giudizio interveniva la rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Giuseppe Maturo, difensore dell'opponente, e successivamente, con memoria depositata in data 21.02.2020, si costituiva il nuovo difensore, Avv. Domenico Primarosa, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio, a tutti gli scritti difensivi in atti ed alle richieste e conclusioni ivi rassegnate.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1, depositata in data 9.3.2021, l'opponente precisava che l'opposto, dopo la stipula del contratto di locazione del 15.09.2018 e prima di darvi esecuzione, in data
12.10.2018 aveva venduto il medesimo automezzo alla società Tuttoruote S.r.l., sottoscrivendo specifico contratto di vendita dell'Autocarro acl 75 ( per l'importo di € 15.000,00, Parte_2 oltre € 2.000,00 per la fornitura di per un totale di € 17.000,00, così, a suo avviso, Pt_3
risolvendo di fatto il contratto di locazione.
Soggiungeva di essersi poi accordato con la società Tuttoruote Srl per il subentro nel contratto di acquisto e precisava che l'opposto aveva acconsentito alla cessione a determinate condizioni e, in particolare, imponendogli il pagamento in contanti dell'intero corrispettivo e l'assunzione del sig.
cugino di , quale conducente dell'automezzo per tutto il periodo Persona_1 Controparte_1 di aggiudicazione dell'appalto con l' CP_2
Specificava di aver sottoscritto l'atto di cessione del contratto con la società Tuttoruote srls in data
30.10.2018, di aver assunto il sig. nonché eseguito nelle mani del sig. Persona_1 CP_1
i pattuiti versamenti in contanti (nella specie, € 1.000,00 in data 31.12.2018, € 6.000,00 in data
[...]
20.01.2019, € 6.000,00 in data 28.02.2019 ed € 4.000,00 in data 30.04.2019, per un totale complessivo di € 17,000,00) e di aver quindi chiesto all'opposto il trasferimento in proprietà dell'autocarro e, da ultimo, spiegazioni sulla successiva emissione delle fatture per il nolo dell'autocarro e per la fornitura di salgemma, evidenziandone l'intento truffaldino, fraudolento ed estorsivo.
pagina 3 di 9 Ritenendo dunque di non dover pagare all'opposto alcuna somma per l'automezzo in questione concludeva chiedendo al Tribunale di “a) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla società opponente all'opposto, per i motivi esposti al punto I) del presente atto e, per l'effetto, revocare
e/o annullare il DI n. 236/19, R.G. n. 599/2019 reso dall'intestato Tribunale in data 27.05.2019 in quanto nullo, ingiusto ed illegittimo;
b) in via gradata, dichiarare la nullità del contratto di nolo a freddo oggetto della domanda monitoria, per i motivi esposti nella premessa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o annullare il DI n. 236/19, R.G. n.
599/2019 reso dall'intestato Tribunale in data 27.05.2019 in quanto nullo, ingiusto ed illegittimo;
c) vittoria delle spese e competenze di lite con attribuzione.”
Con la successiva memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata in data 05.04.2021, la parte opposta eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza delle nuove deduzioni avversarie e del nuovo petitum, contestando in particolare la vendita dell'automezzo locato e i pagamenti in contanti e concludeva instando per l'inammissibilità delle nuove deduzioni e per il rigetto dell'opposizione.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. da tutte le parti, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Concessi i termini massimi (60+20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la causa veniva decisa nei seguenti termini.
L'opposizione si presenta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia.
Per effetto dell'opposizione non si verifica, invero, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Cass. n. 21101/2015).
In particolare, a ciò consegue che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo debba avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione previsti dal comma 3 n. 4 dell'art. 163 c.p.c., giacché sotto il profilo del contenuto esso è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale od una chiamata in causa - i requisiti di pagina 4 di 9 cui all'art. 167 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22528/2006; Cass. n. 1552/1995). In altri e più precisi termini, se si prescinde dai requisiti formali, l'atto di opposizione, proprio in quanto trattasi della prima difesa dell'asserito debitore (e cioè di colui contro cui viene esercitata l'azione di adempimento), è equiparabile ad una comparsa di risposta e, cioè, ad un atto non destinato a includere necessariamente una domanda giudiziale (il cui inserimento - in via riconvenzionale - costituisce infatti una mera eventualità) ed il cui contenuto, qualora detta domanda riconvenzionale non venga proposta, è invece costituito ex art. 167 c.p.c. solo da tutte le difese del debitore, nonché dalle eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e dall'eventuale chiamata di un terzo in causa.
Le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (cfr., ex multis, Cass. nn. 2421/2006; 13533/2001; 4974/2000; 7476/1997; SS.UU. 7448/1993).
Inoltre, in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n.
4974/2000; Cass. n. 7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015,
n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo
2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione, in modo puntuale e specifico e non limitandosi ad una generica contestazione, sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie, la società opponente agisce per la revoca del decreto ingiuntivo n. 236/2019 (R.G. n. 599/2019), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data
27.05.2019 per la somma complessiva di € 18.300,00 (oltre interessi e spese della procedura), di cui €
15.860,00 a titolo di canoni di locazione dell'automezzo spargisale Fiat PC75, targato CJ293PP (fattura n. FPR 6/19 del 08.04.2019) ed € 2.440,00 per la fornitura di salgemma (fattura n. FRP 7/19 del
08.04.2019).
pagina 5 di 9 A fondamento della non debenza delle somme ingiunte e, dunque, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, parte opponente eccepisce, nell'atto introduttivo del giudizio, la nullità del contratto di locazione per inidoneità del bene locato e, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'avvenuto pagamento (in contanti) nelle mani dell'opposto della somma complessiva di € 17.000,00 quale corrispettivo, non della locazione, ma della vendita dell'automezzo de quo e della fornitura di all'uopo producendo i contratti di locazione del 15.09.2018, di vendita del 12.10.2018 e di Pt_3
cessione del 30.10.2018.
Preliminarmente, quanto alla censura di inammissibilità delle nuove deduzioni avversarie per violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., deve osservarsi che le allegazioni difensive contenute nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., sostanziatesi nell'eccezione di pagamento, devono ritenersi ammissibili alla luce dei principi vigenti in materia di preclusioni.
Vale infatti osservare che l'art. 167 c.p.c., nel disciplinare le facoltà e gli oneri ricollegati alla costituzione in giudizio del convenuto, collega la “sanzione” della decadenza soltanto a talune delle attività che il convenuto può aver interesse ad effettuare (ossia, alla domanda riconvenzionale, alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e alla chiamata in causa del terzo), con la conseguenza che l'attività strettamente defensionale (comma 1 dell'art. 167 c.p.c.) non è sottoposta a decadenza e può essere esercita al più tardi nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., come avvenuto nel caso di specie.
Occorre inoltre precisare che la richiesta di parte opponente volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di nolo a freddo, dapprima proposta in via principale, successivamente (nella prima memoria integrativa ex art. 183, co. 6 c.p.c.) in via subordinata, deve essere intesa quale eccezione riconvenzionale, consistendo, a ben vedere, in una prospettazione difensiva che appare finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda attorea (cfr. Cass. n. 7292/2021).
Tanto premesso, venendo al merito della res controversa, deve anzitutto osservarsi che oggetto di puntuale e specifica contestazione è il solo credito derivante dal nolo dell'automezzo Fiat PC75 targato
CJ293PP per il periodo dal 12.10.2018 al 30.04.2019, oggetto della fattura n. FPR 6/19 del 08.04.2019 di € 15.860,00, e non anche quello derivante dalla fornitura di salgemma di cui alla fattura n. FRP 7/19 del 08.04.2019 di € 2.440,00. Alcuna specifica contestazione viene infatti mossa contro la suddetta fornitura, peraltro espressamente indicata insieme alla vendita dell'automezzo nel contratto del
12.10.2018 in produzione di parte opponente e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (cfr. in particolare punto n. 2).
Orbene, applicando tutti i suesposti principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che la parte opposta ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito ottemperando all'onere posto a pagina 6 di 9 suo carico attraverso la produzione in giudizio del contratto, debitamente sottoscritto, di locazione di veicolo senza conducente del 15.09.2018 e delle fatture nn. 6/19 e 7/19 dell'08.04.2019 con relativa annotazione nel registro delle fatture di vendita (cfr. allegati alla memoria del 7.8.2019).
In particolare, dall'esame del contratto di locazione di veicolo senza conducente (o di nolo a freddo) in atti (prodotto anche dall'opponente in allegato al ricorso per sequestro conservativo del 3.9.2019 nel relativo subprocedimento) si evince che il sig. ha concesso in locazione alla società Controparte_1
l'autocarro FIAT 75 PC (targa CJ293PP) in perfetto stato di funzionamento e di Parte_1
manutenzione, in perfette condizioni di efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché regolarmente manutenuto e provvisto di tutti i documenti necessari per la circolazione su strada e per il suo utilizzo
(cfr. art. 2); con la previsione di un canone di noleggio di € 2.000,00 +IVA al mese per l'intero periodo contrattuale dal 15.10.2018 al 30.04.2019 (cfr. art. 3 del contratto in atti) e con l'obbligo per il conduttore di verificarne periodicamente l'efficienza e il buon funzionamento e, nel caso, segnalare al locatore le eventuali anomali riscontrate per consentire di intervenire (cfr. art 6 del contratto in atti).
Di contro, la parte opponente non è riuscita a dimostrare gli asseriti fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi della pretesa azionata col procedimento monitorio.
Con specifico riguardo alla dedotta nullità del contratto di locazione senza conducente (o di nolo a freddo) per inidoneità del bene all'uso pattuito con violazione dell'art. 82 del D. Lgs. n. 285/1992
(C.d.S), valga rilevare che l'utilizzo del veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione non è ad ogni modo idonea a determinare la nullità del contratto, in quanto infrazione sanzionata in via amministrativa e, precisamente, col pagamento di una somma da €
87,00 a € 344,00 (art. 32 comma 8 C.d.S.).
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, a fronte di una norma che commina una sanzione amministrativa, “è escluso che si possa predicare una nullità virtuale per sua violazione, in quanto la nullità virtuale presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata. Ove, invece, via sia la previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa prevista in questo caso, è da escludersi che debba ricavarsene una diversa
(nullità dell'atto) per via interpretativa, ed assunta come virtuale.” (cfr. Cass. n. 525/2020).
Inoltre, vale osservare che la giurisprudenza di legittimità ha avvicinato il contratto di nolo (sia a caldo che a freddo) al contratto di locazione, in quanto viene soltanto messo a disposizione il bene ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nell'attività d'impresa e nell'organizzazione dell'utilizzatore (cfr. Cass. n. 8481/2018). In conseguenza di tale accostamento,
pagina 7 di 9 potrebbe al più postularsi l'applicazione della disciplina dei vizi della cosa locata di cui all'art. 1578
c.c. e dei relativi rimedi.
Com'è noto, il conduttore, in relazione a un vizio esistente al momento della consegna o sopravvenuto nel corso della locazione, ha la facoltà di domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, a seconda della gravità del vizio, e in ogni caso il risarcimento dei danni, se il locatore non provi di avere senza colpa ignorato il vizio al momento della consegna. Difatti, ai sensi dell'art. 1578 c.c., “Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna”.
Insomma, l'eventuale vizio del bene potrebbe al più legittimare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo dovuto, senza inficiare in alcun modo la validità del contratto.
A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, il vizio dell'automezzo locato, ravvisato dall'opponente nella
“destinazione ad uso proprio” risultante dalla carta di circolazione, è stato denunciato solo con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il motivo di opposizione in esame è, dunque, infondato e non merita accoglimento.
In ordine poi all'eccezione di pagamento, l'allegazione di parte opponente di aver versato in contanti nelle mani del sig. le somme di € 1.000,00 in data 31.12.2018, di € 6.000,00 in data Controparte_1
20.01.2019, di € 6.000,00 in data 28.02.2019 e di € 4.000,00 in data 30.04.2019, per un totale complessivo di € 17,000,00, è rimasta sfornita di sufficiente dimostrazione.
A tal riguardo, in disparte la causale dei suddetti pagamenti, non vi è prova sufficiente che “i corrispondenti prelievi in contanti eseguiti dall'opponente nei periodi in considerazione” siano collegati al pagamento del canone/prezzo dell'automezzo spargisale ed alla fornitura di salgemma. Il mastrino di sottoconto dal 31.12.2018 al 30.04.2019 in atti, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non basta a comprovare i pagamenti de quibus ed il suo attento esame fa, peraltro, emergere il prelievo di somme maggiori rispetto a quelle dedotte (cfr. mastrino di sottoconto allegato alla memoria del
9.3.2021).
In difetto di una puntuale e rigorosa prova finalizzata a dimostrare gli asseriti atti solutori del debito per cui è causa, non può insomma ritenersi accertata l'estinzione del credito eccepita dall'opponente.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Assorbito ogni altro profilo.
pagina 8 di 9 In punto di regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, in applicazione dei valori prossimi ai medi previsti per lo scaglione compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 in relazione alle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 236/2019 (R.G. n.
599/2019), dichiarandone la definitiva esecutività;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 15/04/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 930/2019 R.G. pendente
TRA
(P. IVA: , in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Alfredo Baccarini n.33, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Domenico Primarosa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Flumeri (AV) alla via Olivieri
n. 60;
PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), titolare dell'omonima ditta con sede in Controparte_1 C.F._1
Cersosimo (PZ) alla C.da Scridera snc (P. IVA: ), rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_2 in atti, dall'Avv. Nicola Celano ed elettivamente domiciliato in Policoro (MT) alla Via Gran San
Bernardo n. 25.
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in 15.07.2019 e ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 236/2019 (R.G. n. 599/2019), emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 27.05.2019 e notificato in data 30.05.2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'opposto, della somma complessiva di € 18.300,00 in ragione della fattura pagina 1 di 9 n. FPR 6/19 del 08.04.2019 di € 15.860,00 e della fattura n. FRP 7/19 del 08.04.2019 di € 2.440,00, più interessi e spese della procedura.
A sostegno dell'opposizione, la parte opponente premetteva di aver ottenuto l'aggiudicazione di un appalto con per la manutenzione del manto stradale in situazione di emergenza neve e di CP_2
aver stipulato con la ditta di costruzioni del sig. , in data 15.09.2018, un contratto di Controparte_1
locazione senza conducente del veicolo spargisale Fiat PC 75 (tg CJ293PP) onde poter svolgere la propria attività lavorativa.
Deduceva che la destinazione ad uso proprio, risultante dalla lettura della carta di circolazione, non consentiva al bene di essere oggetto di locazione senza conducente, osservando che, ai sensi dell'art. 82
D. Lgs. n. 285/1992, “si ha uso di terzi quando il veicolo viene utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi si intende adibito ad uso proprio” (comma 4) e che, in particolare, l'uso di terzi comprende la locazione senza conducente.
Lamentava quindi la inidoneità del bene locato all'uso pattuito e la conseguente nullità ed inefficacia del contratto di locazione per difetto e/o illiceità della causa ex artt. 1418, 1325 e 1343 c.c. e riteneva che, pertanto, nulla fosse dovuto in favore dell'opposto.
Sulla base di tali premesse, concludeva formulando le seguenti conclusioni: “1) In via riconvenzionale, dichiarare la nullità del contratto di nolo a freddo oggetto della domanda, per i motivi di cui sopra;
2)
In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n. 236/2019 per quanto meglio espresso nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.08.2019, si costituiva in giudizio
, evidenziando che la società opponente, ritenuto efficiente l'automezzo in parola e Controparte_1
stipulato il contratto di locazione, aveva regolarmente usato detto mezzo per rimuovere la neve lungo le strade oggetto di appalto con e giammai contestato le fatture poste a fondamento del credito CP_2
azionato e, in specie, la fornitura del salgemma.
Contestava la nullità del contratto, osservando che il bene locato è perfettamente idoneo all'uso pattuito e che, in ogni caso, la violazione della richiamata norma del C.d.S. è sanzionata in via amministrativa.
Eccepiva, poi, l'indebito arricchimento dell'opponente ai sensi dell'art. 2041 c,c. ed il correlato depauperamento del proprio patrimonio per la mancata disponibilità del proprio mezzo per più di otto mesi e concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di “1) Preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, per i motivi in narrativa;
2) In via subordinata concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto relativamente alla somma di € 2.440,00 relativa alla
pagina 2 di 9 fattura n. 7/19 del 08/04/2019, per le ragioni esposte;
Nel merito: 3) Rigettare la proposta opposizione in tutte le sue parti e accertato il rapporto debitorio della nei confronti del Sig. Parte_1
, confermare il D.I. 236/2019 ; 4) Nella denegata quanto non creduta ipotesi di Controparte_1
declaratoria di nullità del contratto del 15/09/2018 di cui alla narrativa, condannare la
[...] al pagamento della somma di € 15.860,00 ex art. 2041 c.c.. per le ragioni sopra esposte;
5) Parte_1
Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, anche in ragione dell'art. 96
c.p.c.”
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con l'ordinanza del 27.12.2019 e disposta la correzione dell'errore materiale della medesima ordinanza (cfr. ordinanza del 26.05.2020), veniva esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria e venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183, comma 6, c.p.c.
Nel corso del giudizio interveniva la rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Giuseppe Maturo, difensore dell'opponente, e successivamente, con memoria depositata in data 21.02.2020, si costituiva il nuovo difensore, Avv. Domenico Primarosa, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio, a tutti gli scritti difensivi in atti ed alle richieste e conclusioni ivi rassegnate.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1, depositata in data 9.3.2021, l'opponente precisava che l'opposto, dopo la stipula del contratto di locazione del 15.09.2018 e prima di darvi esecuzione, in data
12.10.2018 aveva venduto il medesimo automezzo alla società Tuttoruote S.r.l., sottoscrivendo specifico contratto di vendita dell'Autocarro acl 75 ( per l'importo di € 15.000,00, Parte_2 oltre € 2.000,00 per la fornitura di per un totale di € 17.000,00, così, a suo avviso, Pt_3
risolvendo di fatto il contratto di locazione.
Soggiungeva di essersi poi accordato con la società Tuttoruote Srl per il subentro nel contratto di acquisto e precisava che l'opposto aveva acconsentito alla cessione a determinate condizioni e, in particolare, imponendogli il pagamento in contanti dell'intero corrispettivo e l'assunzione del sig.
cugino di , quale conducente dell'automezzo per tutto il periodo Persona_1 Controparte_1 di aggiudicazione dell'appalto con l' CP_2
Specificava di aver sottoscritto l'atto di cessione del contratto con la società Tuttoruote srls in data
30.10.2018, di aver assunto il sig. nonché eseguito nelle mani del sig. Persona_1 CP_1
i pattuiti versamenti in contanti (nella specie, € 1.000,00 in data 31.12.2018, € 6.000,00 in data
[...]
20.01.2019, € 6.000,00 in data 28.02.2019 ed € 4.000,00 in data 30.04.2019, per un totale complessivo di € 17,000,00) e di aver quindi chiesto all'opposto il trasferimento in proprietà dell'autocarro e, da ultimo, spiegazioni sulla successiva emissione delle fatture per il nolo dell'autocarro e per la fornitura di salgemma, evidenziandone l'intento truffaldino, fraudolento ed estorsivo.
pagina 3 di 9 Ritenendo dunque di non dover pagare all'opposto alcuna somma per l'automezzo in questione concludeva chiedendo al Tribunale di “a) accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla società opponente all'opposto, per i motivi esposti al punto I) del presente atto e, per l'effetto, revocare
e/o annullare il DI n. 236/19, R.G. n. 599/2019 reso dall'intestato Tribunale in data 27.05.2019 in quanto nullo, ingiusto ed illegittimo;
b) in via gradata, dichiarare la nullità del contratto di nolo a freddo oggetto della domanda monitoria, per i motivi esposti nella premessa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare e/o annullare il DI n. 236/19, R.G. n.
599/2019 reso dall'intestato Tribunale in data 27.05.2019 in quanto nullo, ingiusto ed illegittimo;
c) vittoria delle spese e competenze di lite con attribuzione.”
Con la successiva memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata in data 05.04.2021, la parte opposta eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza delle nuove deduzioni avversarie e del nuovo petitum, contestando in particolare la vendita dell'automezzo locato e i pagamenti in contanti e concludeva instando per l'inammissibilità delle nuove deduzioni e per il rigetto dell'opposizione.
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. da tutte le parti, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Concessi i termini massimi (60+20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la causa veniva decisa nei seguenti termini.
L'opposizione si presenta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia.
Per effetto dell'opposizione non si verifica, invero, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Cass. n. 21101/2015).
In particolare, a ciò consegue che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo debba avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione previsti dal comma 3 n. 4 dell'art. 163 c.p.c., giacché sotto il profilo del contenuto esso è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare - salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale od una chiamata in causa - i requisiti di pagina 4 di 9 cui all'art. 167 c.p.c. (cfr. Cass. n. 22528/2006; Cass. n. 1552/1995). In altri e più precisi termini, se si prescinde dai requisiti formali, l'atto di opposizione, proprio in quanto trattasi della prima difesa dell'asserito debitore (e cioè di colui contro cui viene esercitata l'azione di adempimento), è equiparabile ad una comparsa di risposta e, cioè, ad un atto non destinato a includere necessariamente una domanda giudiziale (il cui inserimento - in via riconvenzionale - costituisce infatti una mera eventualità) ed il cui contenuto, qualora detta domanda riconvenzionale non venga proposta, è invece costituito ex art. 167 c.p.c. solo da tutte le difese del debitore, nonché dalle eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e dall'eventuale chiamata di un terzo in causa.
Le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (cfr., ex multis, Cass. nn. 2421/2006; 13533/2001; 4974/2000; 7476/1997; SS.UU. 7448/1993).
Inoltre, in applicazione del criterio di riparto dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 2421/2006; Cass.13533/2001; Cass. n.
4974/2000; Cass. n. 7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre 2015,
n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo
2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione, in modo puntuale e specifico e non limitandosi ad una generica contestazione, sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie, la società opponente agisce per la revoca del decreto ingiuntivo n. 236/2019 (R.G. n. 599/2019), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data
27.05.2019 per la somma complessiva di € 18.300,00 (oltre interessi e spese della procedura), di cui €
15.860,00 a titolo di canoni di locazione dell'automezzo spargisale Fiat PC75, targato CJ293PP (fattura n. FPR 6/19 del 08.04.2019) ed € 2.440,00 per la fornitura di salgemma (fattura n. FRP 7/19 del
08.04.2019).
pagina 5 di 9 A fondamento della non debenza delle somme ingiunte e, dunque, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo, parte opponente eccepisce, nell'atto introduttivo del giudizio, la nullità del contratto di locazione per inidoneità del bene locato e, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'avvenuto pagamento (in contanti) nelle mani dell'opposto della somma complessiva di € 17.000,00 quale corrispettivo, non della locazione, ma della vendita dell'automezzo de quo e della fornitura di all'uopo producendo i contratti di locazione del 15.09.2018, di vendita del 12.10.2018 e di Pt_3
cessione del 30.10.2018.
Preliminarmente, quanto alla censura di inammissibilità delle nuove deduzioni avversarie per violazione del regime delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., deve osservarsi che le allegazioni difensive contenute nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., sostanziatesi nell'eccezione di pagamento, devono ritenersi ammissibili alla luce dei principi vigenti in materia di preclusioni.
Vale infatti osservare che l'art. 167 c.p.c., nel disciplinare le facoltà e gli oneri ricollegati alla costituzione in giudizio del convenuto, collega la “sanzione” della decadenza soltanto a talune delle attività che il convenuto può aver interesse ad effettuare (ossia, alla domanda riconvenzionale, alle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e alla chiamata in causa del terzo), con la conseguenza che l'attività strettamente defensionale (comma 1 dell'art. 167 c.p.c.) non è sottoposta a decadenza e può essere esercita al più tardi nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., come avvenuto nel caso di specie.
Occorre inoltre precisare che la richiesta di parte opponente volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di nolo a freddo, dapprima proposta in via principale, successivamente (nella prima memoria integrativa ex art. 183, co. 6 c.p.c.) in via subordinata, deve essere intesa quale eccezione riconvenzionale, consistendo, a ben vedere, in una prospettazione difensiva che appare finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda attorea (cfr. Cass. n. 7292/2021).
Tanto premesso, venendo al merito della res controversa, deve anzitutto osservarsi che oggetto di puntuale e specifica contestazione è il solo credito derivante dal nolo dell'automezzo Fiat PC75 targato
CJ293PP per il periodo dal 12.10.2018 al 30.04.2019, oggetto della fattura n. FPR 6/19 del 08.04.2019 di € 15.860,00, e non anche quello derivante dalla fornitura di salgemma di cui alla fattura n. FRP 7/19 del 08.04.2019 di € 2.440,00. Alcuna specifica contestazione viene infatti mossa contro la suddetta fornitura, peraltro espressamente indicata insieme alla vendita dell'automezzo nel contratto del
12.10.2018 in produzione di parte opponente e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (cfr. in particolare punto n. 2).
Orbene, applicando tutti i suesposti principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che la parte opposta ha fornito la prova del fatto costitutivo del suo diritto di credito ottemperando all'onere posto a pagina 6 di 9 suo carico attraverso la produzione in giudizio del contratto, debitamente sottoscritto, di locazione di veicolo senza conducente del 15.09.2018 e delle fatture nn. 6/19 e 7/19 dell'08.04.2019 con relativa annotazione nel registro delle fatture di vendita (cfr. allegati alla memoria del 7.8.2019).
In particolare, dall'esame del contratto di locazione di veicolo senza conducente (o di nolo a freddo) in atti (prodotto anche dall'opponente in allegato al ricorso per sequestro conservativo del 3.9.2019 nel relativo subprocedimento) si evince che il sig. ha concesso in locazione alla società Controparte_1
l'autocarro FIAT 75 PC (targa CJ293PP) in perfetto stato di funzionamento e di Parte_1
manutenzione, in perfette condizioni di efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché regolarmente manutenuto e provvisto di tutti i documenti necessari per la circolazione su strada e per il suo utilizzo
(cfr. art. 2); con la previsione di un canone di noleggio di € 2.000,00 +IVA al mese per l'intero periodo contrattuale dal 15.10.2018 al 30.04.2019 (cfr. art. 3 del contratto in atti) e con l'obbligo per il conduttore di verificarne periodicamente l'efficienza e il buon funzionamento e, nel caso, segnalare al locatore le eventuali anomali riscontrate per consentire di intervenire (cfr. art 6 del contratto in atti).
Di contro, la parte opponente non è riuscita a dimostrare gli asseriti fatti modificativi, impeditivi e/o estintivi della pretesa azionata col procedimento monitorio.
Con specifico riguardo alla dedotta nullità del contratto di locazione senza conducente (o di nolo a freddo) per inidoneità del bene all'uso pattuito con violazione dell'art. 82 del D. Lgs. n. 285/1992
(C.d.S), valga rilevare che l'utilizzo del veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione non è ad ogni modo idonea a determinare la nullità del contratto, in quanto infrazione sanzionata in via amministrativa e, precisamente, col pagamento di una somma da €
87,00 a € 344,00 (art. 32 comma 8 C.d.S.).
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, a fronte di una norma che commina una sanzione amministrativa, “è escluso che si possa predicare una nullità virtuale per sua violazione, in quanto la nullità virtuale presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata. Ove, invece, via sia la previsione di una espressa sanzione, come quella amministrativa prevista in questo caso, è da escludersi che debba ricavarsene una diversa
(nullità dell'atto) per via interpretativa, ed assunta come virtuale.” (cfr. Cass. n. 525/2020).
Inoltre, vale osservare che la giurisprudenza di legittimità ha avvicinato il contratto di nolo (sia a caldo che a freddo) al contratto di locazione, in quanto viene soltanto messo a disposizione il bene ed, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nell'attività d'impresa e nell'organizzazione dell'utilizzatore (cfr. Cass. n. 8481/2018). In conseguenza di tale accostamento,
pagina 7 di 9 potrebbe al più postularsi l'applicazione della disciplina dei vizi della cosa locata di cui all'art. 1578
c.c. e dei relativi rimedi.
Com'è noto, il conduttore, in relazione a un vizio esistente al momento della consegna o sopravvenuto nel corso della locazione, ha la facoltà di domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, a seconda della gravità del vizio, e in ogni caso il risarcimento dei danni, se il locatore non provi di avere senza colpa ignorato il vizio al momento della consegna. Difatti, ai sensi dell'art. 1578 c.c., “Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna”.
Insomma, l'eventuale vizio del bene potrebbe al più legittimare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo dovuto, senza inficiare in alcun modo la validità del contratto.
A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, il vizio dell'automezzo locato, ravvisato dall'opponente nella
“destinazione ad uso proprio” risultante dalla carta di circolazione, è stato denunciato solo con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Il motivo di opposizione in esame è, dunque, infondato e non merita accoglimento.
In ordine poi all'eccezione di pagamento, l'allegazione di parte opponente di aver versato in contanti nelle mani del sig. le somme di € 1.000,00 in data 31.12.2018, di € 6.000,00 in data Controparte_1
20.01.2019, di € 6.000,00 in data 28.02.2019 e di € 4.000,00 in data 30.04.2019, per un totale complessivo di € 17,000,00, è rimasta sfornita di sufficiente dimostrazione.
A tal riguardo, in disparte la causale dei suddetti pagamenti, non vi è prova sufficiente che “i corrispondenti prelievi in contanti eseguiti dall'opponente nei periodi in considerazione” siano collegati al pagamento del canone/prezzo dell'automezzo spargisale ed alla fornitura di salgemma. Il mastrino di sottoconto dal 31.12.2018 al 30.04.2019 in atti, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, non basta a comprovare i pagamenti de quibus ed il suo attento esame fa, peraltro, emergere il prelievo di somme maggiori rispetto a quelle dedotte (cfr. mastrino di sottoconto allegato alla memoria del
9.3.2021).
In difetto di una puntuale e rigorosa prova finalizzata a dimostrare gli asseriti atti solutori del debito per cui è causa, non può insomma ritenersi accertata l'estinzione del credito eccepita dall'opponente.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Assorbito ogni altro profilo.
pagina 8 di 9 In punto di regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, in applicazione dei valori prossimi ai medi previsti per lo scaglione compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00 in relazione alle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 236/2019 (R.G. n.
599/2019), dichiarandone la definitiva esecutività;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lagonegro, il 15/04/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 9 di 9