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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1403/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3127/21 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere sezione lavoro pubblicata il 15.12.21
TRA
quale successore della Antico Foro S.a.s. Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Alessandro Clemente
APPELLANTE
E
non costituito Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado il citava in giudizio l' CP_1 [...] esponendo di aver lavorato Parte_3 alle dipendenze della predetta società – operante nel settore della ristorazione addetta all'attività di rosticceria, pizzeria e preparazione cibi da asporto – dall'1.6.2009 al 29.1.2016, pur essendo stato formalmente inquadrato solo nel periodo dall'1-07-
2011 al 9-12-2014; di aver iniziato a lavorare nella sede di Recale, previo colloquio di lavoro avvenuto con il sig. Pt_4
, coniuge di di aver svolto le mansioni
[...] Parte_1 di cuoco e di pizzaiolo, inquadrabili nel IV livello del CCNL pubblici esercizi;
di aver osservato, presso la sede di Recale,
l'orario di lavoro dalle 9 alle 11 e dalle 16,30 alle 23-23,30 dal lunedì alla domenica, con eccezione del martedì, giorno di chiusura settimanale;
che invece presso la sede di Caserta aveva osservato l'orario di lavoro dalle 9 alle 12 e dalle 16,30 alle
23, con riposo il solo pomeriggio del mercoledì; di aver percepito la retribuzione di €.1.200,00 mensili nel periodo di omesso inquadramento e, con riguardo al periodo di inquadramento, le retribuzioni di cui alle buste paga prodotte in atti;
di non aver percepito le mensilità supplementari;
di aver fruito di soli 15 giorni di ferie annue, di aver lavorato nelle festività civili e religiose senza aver percepito alcuna maggiorazione, di aver svolto lavoro straordinario senza aver percepito la relativa retribuzione;
di non aver percepito alcunchè a titolo di TFR.
Il ricorrente chiedeva accertarsi la diversa data di inizio del rapporto di lavoro e il riconoscimento delle differenze retributive a titolo di maggior orario di lavoro svolto.
La società convenuta negava che vi fosse stato un rapporto di lavoro prima del luglio 2011; replicava che solo a partire da tale periodo aveva assunto il ricorrente e poi (a Controparte_2 novembre 2011) come pizzaioli, che avevano osservato gli stessi orari e giorni di lavoro;
che dal luglio 2011 al dicembre 2014, il aveva svolto esclusivamente mansioni di pizzaiolo CP_1 lavorando dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle ore
17.00 alle 22.00, nonchè la domenica esclusivamente dalle ore
17.00 alle ore 22.00, osservando la giornata di riposo il lunedì, percependo la retribuzione di cui alle buste paga depositate;
che per il lavoro domenicale era stata corrisposta al la somma CP_1
pag. 2/6 di €.100,00; che nel mese di agosto di ciascun anno il CP_1 aveva fruito di 15 giorni di ferie, percependo anche la relativa indennità sostitutiva per il periodo residuo;
che il ricorrente sino al 2011, aveva svolto attività artigianale in proprio come risultava dalla visura camerale versata in atti, esercitata dal
2006 al 2011 senza soluzione di continuità; che per il periodo successivo al dicembre 2014 il aveva chiesto l'indennità CP_1 di disoccupazione . Per_1
Il Tribunale, previo espletamento di prova testimoniale, rigettava la domanda di retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro e accoglieva parzialmente quella per differenze retributive, condannando la al Parte_3 pagamento in favore del ricorrente della somma di Controparte_1 complessivi €.39.870,42 oltre accessori;
condannava altresì la resistente al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello in qualità di successore Parte_1 della Parte_3 eccependo:
-la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la contraddittoria motivazione della sentenza atteso che il GL da un lato aveva ritenuto il teste non attendibile quanto Tes_1 all'orario di lavoro serale mentre dall'altro lo aveva ritenuto credibile quanto all'orario di sei ore e trenta minuti al giorno per sei giorni alla settimana;
-che il non aveva fornito alcuna prova circa le diverse CP_1 mansioni e le maggiori quantità di lavoro asseritamente prestate in favore della società, come era suo onere;
-che la prospettazione fornita dal ricorrente era stata smentita dai documenti depositati da essa convenuta;
-che era arbitraria la ricostruzione dell'orario di lavoro del e l'inquadramento nel IV livello del CCNL Pubblici CP_1
pag. 3/6 esercizi in assenza di un qualsivoglia fondamento probatorio, peraltro disattendendo le stesse risultanze emerse dalla breve istruttoria espletata,
-che la sentenza difetta dei requisiti minimi per una corretta intelligibilità dell'iter logico giuridico adottato dal giudice di prime cure, con conseguente lesione dell'art. 112 c.p.c.,
-che il Tribunale ha del tutto omesso di considerare la circostanza, pacifica tra le parti in quanto risultante dagli atti, che l'attività svolta dalla società era quella di “pizzeria al taglio” da asporto e non di ristorazione, nell'ambito della quale il Sig. aveva svolto solo mansioni di pizzaiolo e CP_1 non di vendita al banco, donde il carattere arbitrario delle ragioni espresse dal Tribunale nel ritenere “inverosimile” che la preparazione delle pizze da parte del potesse CP_1 interrompersi alle ore 22.00,
-che il Tribunale ha confuso l'attività di preparazione delle pizze, esercitata dal e dal pizzaiolo fino CP_1 Controparte_2 alle ore 22.00, con quella di vendita al dettaglio che si svolgeva nelle ore successive e alla quale non era incaricato il , CP_1
-l'illegittimità del capo relativo al regolamento delle spese, risultando del tutto ingiusta la condanna di essa appellante.
L'appellato, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del 10.4.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc
(decreto 12.9.24 regolarmente comunicato); alla udienza del
10.4.25, in assenza di deposito di note ex art.127 ter cpc, il
Collegio rinvia la causa alla udienza del 22.5.25 sempre ex art.127 ter cpc (ordinanza regolarmente comunicata); alla udienza del 22.5.25 parte appellante non depositava le note di udienza.
pag. 4/6 *********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 10.4.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.435
c.p.c., non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la
Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza); si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto pag. 5/6 per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.5.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1403/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.3127/21 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere sezione lavoro pubblicata il 15.12.21
TRA
quale successore della Antico Foro S.a.s. Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Alessandro Clemente
APPELLANTE
E
non costituito Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado il citava in giudizio l' CP_1 [...] esponendo di aver lavorato Parte_3 alle dipendenze della predetta società – operante nel settore della ristorazione addetta all'attività di rosticceria, pizzeria e preparazione cibi da asporto – dall'1.6.2009 al 29.1.2016, pur essendo stato formalmente inquadrato solo nel periodo dall'1-07-
2011 al 9-12-2014; di aver iniziato a lavorare nella sede di Recale, previo colloquio di lavoro avvenuto con il sig. Pt_4
, coniuge di di aver svolto le mansioni
[...] Parte_1 di cuoco e di pizzaiolo, inquadrabili nel IV livello del CCNL pubblici esercizi;
di aver osservato, presso la sede di Recale,
l'orario di lavoro dalle 9 alle 11 e dalle 16,30 alle 23-23,30 dal lunedì alla domenica, con eccezione del martedì, giorno di chiusura settimanale;
che invece presso la sede di Caserta aveva osservato l'orario di lavoro dalle 9 alle 12 e dalle 16,30 alle
23, con riposo il solo pomeriggio del mercoledì; di aver percepito la retribuzione di €.1.200,00 mensili nel periodo di omesso inquadramento e, con riguardo al periodo di inquadramento, le retribuzioni di cui alle buste paga prodotte in atti;
di non aver percepito le mensilità supplementari;
di aver fruito di soli 15 giorni di ferie annue, di aver lavorato nelle festività civili e religiose senza aver percepito alcuna maggiorazione, di aver svolto lavoro straordinario senza aver percepito la relativa retribuzione;
di non aver percepito alcunchè a titolo di TFR.
Il ricorrente chiedeva accertarsi la diversa data di inizio del rapporto di lavoro e il riconoscimento delle differenze retributive a titolo di maggior orario di lavoro svolto.
La società convenuta negava che vi fosse stato un rapporto di lavoro prima del luglio 2011; replicava che solo a partire da tale periodo aveva assunto il ricorrente e poi (a Controparte_2 novembre 2011) come pizzaioli, che avevano osservato gli stessi orari e giorni di lavoro;
che dal luglio 2011 al dicembre 2014, il aveva svolto esclusivamente mansioni di pizzaiolo CP_1 lavorando dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle ore
17.00 alle 22.00, nonchè la domenica esclusivamente dalle ore
17.00 alle ore 22.00, osservando la giornata di riposo il lunedì, percependo la retribuzione di cui alle buste paga depositate;
che per il lavoro domenicale era stata corrisposta al la somma CP_1
pag. 2/6 di €.100,00; che nel mese di agosto di ciascun anno il CP_1 aveva fruito di 15 giorni di ferie, percependo anche la relativa indennità sostitutiva per il periodo residuo;
che il ricorrente sino al 2011, aveva svolto attività artigianale in proprio come risultava dalla visura camerale versata in atti, esercitata dal
2006 al 2011 senza soluzione di continuità; che per il periodo successivo al dicembre 2014 il aveva chiesto l'indennità CP_1 di disoccupazione . Per_1
Il Tribunale, previo espletamento di prova testimoniale, rigettava la domanda di retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro e accoglieva parzialmente quella per differenze retributive, condannando la al Parte_3 pagamento in favore del ricorrente della somma di Controparte_1 complessivi €.39.870,42 oltre accessori;
condannava altresì la resistente al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello in qualità di successore Parte_1 della Parte_3 eccependo:
-la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la contraddittoria motivazione della sentenza atteso che il GL da un lato aveva ritenuto il teste non attendibile quanto Tes_1 all'orario di lavoro serale mentre dall'altro lo aveva ritenuto credibile quanto all'orario di sei ore e trenta minuti al giorno per sei giorni alla settimana;
-che il non aveva fornito alcuna prova circa le diverse CP_1 mansioni e le maggiori quantità di lavoro asseritamente prestate in favore della società, come era suo onere;
-che la prospettazione fornita dal ricorrente era stata smentita dai documenti depositati da essa convenuta;
-che era arbitraria la ricostruzione dell'orario di lavoro del e l'inquadramento nel IV livello del CCNL Pubblici CP_1
pag. 3/6 esercizi in assenza di un qualsivoglia fondamento probatorio, peraltro disattendendo le stesse risultanze emerse dalla breve istruttoria espletata,
-che la sentenza difetta dei requisiti minimi per una corretta intelligibilità dell'iter logico giuridico adottato dal giudice di prime cure, con conseguente lesione dell'art. 112 c.p.c.,
-che il Tribunale ha del tutto omesso di considerare la circostanza, pacifica tra le parti in quanto risultante dagli atti, che l'attività svolta dalla società era quella di “pizzeria al taglio” da asporto e non di ristorazione, nell'ambito della quale il Sig. aveva svolto solo mansioni di pizzaiolo e CP_1 non di vendita al banco, donde il carattere arbitrario delle ragioni espresse dal Tribunale nel ritenere “inverosimile” che la preparazione delle pizze da parte del potesse CP_1 interrompersi alle ore 22.00,
-che il Tribunale ha confuso l'attività di preparazione delle pizze, esercitata dal e dal pizzaiolo fino CP_1 Controparte_2 alle ore 22.00, con quella di vendita al dettaglio che si svolgeva nelle ore successive e alla quale non era incaricato il , CP_1
-l'illegittimità del capo relativo al regolamento delle spese, risultando del tutto ingiusta la condanna di essa appellante.
L'appellato, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del 10.4.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc
(decreto 12.9.24 regolarmente comunicato); alla udienza del
10.4.25, in assenza di deposito di note ex art.127 ter cpc, il
Collegio rinvia la causa alla udienza del 22.5.25 sempre ex art.127 ter cpc (ordinanza regolarmente comunicata); alla udienza del 22.5.25 parte appellante non depositava le note di udienza.
pag. 4/6 *********
L'appello è improcedibile.
L'art. 348, co.2, c.p.c. sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione (mediante il deposito delle note sostitutive della presenza), né a quella successiva, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata quindi improcedibile.
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 10.4.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto ex art.435
c.p.c., non ha depositato le note (sostitutive della presenza); la
Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note (sostitutive della presenza); si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto pag. 5/6 per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 22.5.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 6/6