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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 05/06/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 566/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 5.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 566/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Mazara del Vallo (TP), C.so Umberto I – Largo delle Sirene n. 2, presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO TRUGLIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalla funzionaria delegata dott.ssa GABRIELLA POMPOSO;
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE:
1. Accertare e dichiarare che il mancato riconoscimento alla ricorrente da parte del del bonus docente tramite la “Carta elettronica” per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, costituisce una discriminazione per la violazione del principio comunitario di non discriminazione (clausola 4 e 6 dell'accordo quadro), letto alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121-124, della Legge n. 107/2015, nonché dell'art. 2
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, nella parte in cui viene riservato al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, nonché di ogni altro atto amministrativo e normativo contrastante .
3. Per l'effetto e per le superiori causali condannare il Controparte_1 all'adozione delle attività necessarie a consentire ai ricorrenti il pieno di godimento del beneficio medesimo.
4. Ad ogni modo ed in via eventualmente subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrent e ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso per ciascun docente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1, commi 121 -124, della Legge n. 107/2015 e degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre 2007. 5. Ad ogni modo ed in via definitivamente subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 e per l'effetto riconoscere ai ricorrenti il diritto al pagamento del bonus carta docenti per gli AA .SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ciascuno per il servizio effettivamente svolto in tali anni e per le corrispettive somme.
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore intestatario.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla docente ricorrente per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, in quanto il servizio è stato prestato per supplenze brevi e saltuarie per un orario inferiore alla metà dell'orario contrattualmente previsto per i docenti di scuola secondaria di primo grado;
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c. o, in caso di parziale accoglimento del ricorso avversario, con compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.2 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.5.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. La presente causa costituiva riassunzione dell'analogo giudizio, instaurato da parte ricorrente dinanzi al Tribunale di Trapani, dichiaratosi incompetente, con ordinanza del 30.4.2024.
2 Riferiva di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in CP_1 forza di successivi contratti a tempo determinato, negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Allegava di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali. La ricorrente produceva formale atto di diffida, che aveva trasmesso alla controparte senza ricevere alcun riscontro. Richiamava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che aveva disciplinato le modalità di assegnazione della carta, riservata ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale e anche in periodo di formazione e prova. Esso era stato, poi, modificato dal d.p.c.m. del 28.11.2016, fermo restando che il beneficio era riservato ai docenti assunti a tempo indeterminato. Lamentava l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Evidenziava l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale aveva sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione era, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022. Deduceva altresì la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego. Richiamando le disposizioni rilevanti di cui al CCNL scuola e citando precedenti giurisprudenziali favorevoli, sottolineava che il diritto/dovere di formazione e aggiornamento riguardasse indistintamente il personale a tempo determinato e indeterminato. Ciononostante, soltanto alla seconda categoria era garantito lo strumento di autoformazione in questione. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire l'importo di euro 500,00, tramite carta elettronica, per ciascuno degli anni in cui era stata titolare di contratto a tempo determinato.
Si costituiva il con Controparte_1 memoria difensiva depositata rispettivamente il 23.5.2025. Chiedeva, preliminarmente, il non riconoscimento del beneficio per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, in quanto il servizio era stato prestato per supplenze brevi e
3 saltuarie con orario inferiore al 50% di quello previsto per i docenti a tempo indeterminato. Riferiva che la ricorrente, nel corso degli anni, non aveva ricevuto la carta docente in quanto riservata ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e che, cionondimeno, aveva fruito, al pari del restante personale, dell'attività formativa obbligatoria, erogata dall'istituzione scolastica di appartenenza. Citava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015, sottolineando che il beneficio riguardava i soli docenti di ruolo e che esso non costituiva retribuzione accessoria, né reddito imponibile. Rilevava che anche la normativa secondaria (d.p.c.m. 23.9.2015 e 28.11.2016) aveva escluso il personale non di ruolo dalla fruizione della carta. Si opponeva alla condanna alla corresponsione di un importo di denaro, dal momento che, anche per i docenti di ruolo, la carta docente consentiva soltanto la generazione di buoni, spendibili presso gli esercenti convenzionati e per i beni e servizi previsti dalla normativa. L'erogazione di una somma di denaro, al contrario, non avrebbe consentito la verifica della finalità della spesa, generando una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti di ruolo.
Si opponeva altresì al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici anteriori al 2020/2021, atteso che l'art. 3, comma 3 del DPCM 23.09.2015, imponeva ai docenti di ruolo la spendita del beneficio entro l'anno scolastico successivo a quello del suo ottenimento. Sosteneva, quindi, richiamando alcuni precedenti di merito, che la sua concessione per tutte le annualità richieste avrebbe determinato una discriminazione alla rovescia dei docenti a tempo indeterminato.
All'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. La ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per gli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Non è controversa tra le parti la circostanza che la ricorrente, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito della carta docente. 2. Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo
4 nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal CP_1 oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter
5 conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento,
6 senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 3. Tale ultimo problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata. Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate.
7 A tale conclusione è pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. 4. Le medesime considerazioni in punto di comparabilità si impongono anche quanto ai servizi di docenza che, pur aventi natura giuridica di supplenza breve e saltuaria e non diretti alla copertura di posti vacanti e disponibili o disponibili, siano stati, di fatto, prestati per l'intero anno scolastico. Analogamente, tali principi si applicano anche con riguardo ai servizi di docenza caratterizzati da un impegno orario inferiore al limite minimo del 50%, previsto per i docenti di ruolo. In presenza di incarichi annuali o comunque protrattisi sino al termine delle attività didattiche, la ridotta entità dell'impegno orario non esclude la piena assimilabilità del servizio prestato a quello svolto dai docenti a tempo indeterminato, permanendo l'identità delle mansioni, della funzione educativa e della responsabilità didattica assunta. Come già osservato nella giurisprudenza di merito (Trib. Ancona, sent. n. 431/2024, Trib. Isernia, sent. n. 189/2024), l'esigenza di garantire un'adeguata qualità dell'insegnamento impone, infatti, che siano assicurate analoghe opportunità di aggiornamento e formazione professionale, indipendentemente dal carico orario. L'esercizio del diritto-dovere alla formazione del docente, a cui è, secondo costante giurisprudenza, finalizzato il beneficio in questione, si riverbera sulla qualità della didattica e quindi del servizio pubblico che questi è chiamato a fornire, a prescindere dal numero delle ore di lezione svolte, purché sia, comunque, sussistente il carattere annuale della didattica. Tali considerazioni trovano applicazione, nel caso di specie, con riferimento alla posizione della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Dalla documentazione in atti risulta che, nell'a.s. 2019/2020, la ricorrente ha prestato servizio mediante la stipulazione di una serie di contratti a tempo determinato, senza significative cesure temporali, presso il medesimo istituto, per l'insegnamento della medesima materia e con un impegno orario pari a 6 ore settimanali. Nell'a.s. 2020/2021, invece, sono stati stipulati due contratti distinti: il primo, dal 30.9.2020 al 2.10.2020, a orario completo;
il secondo, dal 3.10.2020 al 30.6.2021, per 8 ore settimanali. In entrambi i casi, pertanto, il servizio è stato reso con continuità e, sia sul piano qualitativo sia quantitativo, presenta i requisiti di carattere annuale che, secondo
8 consolidata giurisprudenza, costituiscono presupposto necessario per configurare la comparabilità con il servizio svolto dai docenti a tempo indeterminato. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è d'uopo citare la sentenza della Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 165/2024 del 24.5.2024, ove la Corte ha osservato che: “Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 38, nonché Per_1 del 30 giugno 2022, Comunidad de Castilla y León, C-192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”) decorre dal 31 dicembre al 30 giugno.
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che , ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio
9 economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”. Contr 5. Non può essere accolta l'eccezione del , volta a limitare la condanna ai due anni precedenti la proposizione della domanda. Essa si fonda sulla considerazione per cui la normativa regolamentare (art. 3 comma 3 del DPCM 23.09.2015), prevede, a carico dei docenti a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, il limite dell'anno scolastico successivo a quello della sua concessione, per spendere la somma accreditata sulla cd. carta docente. Il convenuto ne deduce, quindi, che l'accoglimento integrale della domanda provocherebbe una discriminazione alla rovescia, poiché i docenti a tempo determinato si vedrebbero riconoscere un importo per un periodo di tempo superiore a due anni scolastici.
La questione appare mal posta. In primo luogo, deve osservarsi che in tanto si può parlare di discriminazione, in quanto i soggetti asseritamente discriminati si trovino in una situazione di fatto paragonabile, il che non è, poiché il limite di due anni imposto dal regolamento si applica a chi ha ricevuto il beneficio, mentre è pacifico che i ricorrenti non l'abbiano avuto, né avrebbero potuto domandarlo in via amministrativa. In secondo luogo, quindi, l'interpretazione proposta consiste, in concreto, nell'individuazione di un termine di decadenza di origine regolamentare, rispetto all'esercizio di un diritto attribuito da norma primaria e senza delega da parte del legislatore. La tesi di parte convenuta, pur sostenuta da alcuni precedenti di merito, non può essere condivisa. Con il che non si perviene alla disapplicazione della norma regolamentare, ma a una sua interpretazione razionale e conforme ai principi dell'ordinamento: non vi è dubbio, infatti che, una volta riconosciuta la cd. carta docente ai ricorrenti, essi potranno fruirne fino all'anno scolastico successivo a quello in cui sarà stata loro consegnata, sotto pena di perdita del beneficio. Sul punto, va altresì richiamata la citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, per cui “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 6. Il valore del beneficio riconosciuto alla ricorrente, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla più volte citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036). Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
10 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore economico dei benefici riconosciuti (euro 1.500), della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.030 oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Va disposta la distrazione in favore del Difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, condanna il a Controparte_1 consegnare alla ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a euro 1.500 per T_
, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli
[...] contratti a termine al saldo effettivo, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 1.030, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Truglio. Così deciso il 5.6.2025 Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 5.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 566/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Mazara del Vallo (TP), C.so Umberto I – Largo delle Sirene n. 2, presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO TRUGLIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato e difeso dalla funzionaria delegata dott.ssa GABRIELLA POMPOSO;
- convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi I Difensori delle parti, come sopra costituite, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE:
1. Accertare e dichiarare che il mancato riconoscimento alla ricorrente da parte del del bonus docente tramite la “Carta elettronica” per Controparte_1
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, costituisce una discriminazione per la violazione del principio comunitario di non discriminazione (clausola 4 e 6 dell'accordo quadro), letto alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121-124, della Legge n. 107/2015, nonché dell'art. 2
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, nella parte in cui viene riservato al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, nonché di ogni altro atto amministrativo e normativo contrastante .
3. Per l'effetto e per le superiori causali condannare il Controparte_1 all'adozione delle attività necessarie a consentire ai ricorrenti il pieno di godimento del beneficio medesimo.
4. Ad ogni modo ed in via eventualmente subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrent e ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso per ciascun docente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 1, commi 121 -124, della Legge n. 107/2015 e degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre 2007. 5. Ad ogni modo ed in via definitivamente subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 e per l'effetto riconoscere ai ricorrenti il diritto al pagamento del bonus carta docenti per gli AA .SS. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ciascuno per il servizio effettivamente svolto in tali anni e per le corrispettive somme.
6. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore intestatario.
PER IL CONVENUTO : Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla docente ricorrente per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, in quanto il servizio è stato prestato per supplenze brevi e saltuarie per un orario inferiore alla metà dell'orario contrattualmente previsto per i docenti di scuola secondaria di primo grado;
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c. o, in caso di parziale accoglimento del ricorso avversario, con compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.2 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.5.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. La presente causa costituiva riassunzione dell'analogo giudizio, instaurato da parte ricorrente dinanzi al Tribunale di Trapani, dichiaratosi incompetente, con ordinanza del 30.4.2024.
2 Riferiva di avere prestato servizio alle dipendenze del convenuto, in CP_1 forza di successivi contratti a tempo determinato, negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Allegava di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali. La ricorrente produceva formale atto di diffida, che aveva trasmesso alla controparte senza ricevere alcun riscontro. Richiamava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015 e il primo regolamento attuativo, emanato con d.p.c.m. 23.9.2015, che aveva disciplinato le modalità di assegnazione della carta, riservata ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale e anche in periodo di formazione e prova. Esso era stato, poi, modificato dal d.p.c.m. del 28.11.2016, fermo restando che il beneficio era riservato ai docenti assunti a tempo indeterminato. Lamentava l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, per violazione della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. Evidenziava l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. Richiamava la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 2022, la quale aveva sottolineato l'assenza di ragioni per istituire un trattamento dei docenti a tempo determinato meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato. L'illegittimità della suddetta esclusione era, poi, stata confermata anche dall'ordinanza resa dalla CGUE il 18.5.2022. Deduceva altresì la violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché del principio di parità di trattamento, vigente nell'ambito del sistema del pubblico impiego. Richiamando le disposizioni rilevanti di cui al CCNL scuola e citando precedenti giurisprudenziali favorevoli, sottolineava che il diritto/dovere di formazione e aggiornamento riguardasse indistintamente il personale a tempo determinato e indeterminato. Ciononostante, soltanto alla seconda categoria era garantito lo strumento di autoformazione in questione. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto a percepire l'importo di euro 500,00, tramite carta elettronica, per ciascuno degli anni in cui era stata titolare di contratto a tempo determinato.
Si costituiva il con Controparte_1 memoria difensiva depositata rispettivamente il 23.5.2025. Chiedeva, preliminarmente, il non riconoscimento del beneficio per gli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, in quanto il servizio era stato prestato per supplenze brevi e
3 saltuarie con orario inferiore al 50% di quello previsto per i docenti a tempo indeterminato. Riferiva che la ricorrente, nel corso degli anni, non aveva ricevuto la carta docente in quanto riservata ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e che, cionondimeno, aveva fruito, al pari del restante personale, dell'attività formativa obbligatoria, erogata dall'istituzione scolastica di appartenenza. Citava il disposto dell'art. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015, sottolineando che il beneficio riguardava i soli docenti di ruolo e che esso non costituiva retribuzione accessoria, né reddito imponibile. Rilevava che anche la normativa secondaria (d.p.c.m. 23.9.2015 e 28.11.2016) aveva escluso il personale non di ruolo dalla fruizione della carta. Si opponeva alla condanna alla corresponsione di un importo di denaro, dal momento che, anche per i docenti di ruolo, la carta docente consentiva soltanto la generazione di buoni, spendibili presso gli esercenti convenzionati e per i beni e servizi previsti dalla normativa. L'erogazione di una somma di denaro, al contrario, non avrebbe consentito la verifica della finalità della spesa, generando una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti di ruolo.
Si opponeva altresì al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici anteriori al 2020/2021, atteso che l'art. 3, comma 3 del DPCM 23.09.2015, imponeva ai docenti di ruolo la spendita del beneficio entro l'anno scolastico successivo a quello del suo ottenimento. Sosteneva, quindi, richiamando alcuni precedenti di merito, che la sua concessione per tutte le annualità richieste avrebbe determinato una discriminazione alla rovescia dei docenti a tempo indeterminato.
All'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto. La ricorrente agisce, in questa sede, per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”) e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per gli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato, alle dipendenze del convenuto. CP_1
Non è controversa tra le parti la circostanza che la ricorrente, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito della carta docente. 2. Va premesso che tale beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così reca: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo
4 nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_3
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 novembre 2016, a far data dal 2 dicembre 2016. Entrambi i regolamenti, così come i successivi provvedimenti di dettaglio emanati dal CP_1 oggi convenuto (tra cui la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015) hanno ritenuto, in applicazione della suddetta normativa, di riservare il beneficio “ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3, primo comma, del d.p.c.m. del 2016 cit.), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato. È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter
5 conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione). Il Giudice amministrativo d'appello ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al d. lgs. n. 165/2001 e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento,
6 senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria. 3. Tale ultimo problema risulta in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21. Richiamando propri orientamenti giurisprudenziali consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “ Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1 dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33). La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e dall'altro non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato, appena citata. Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46). Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate.
7 A tale conclusione è pervenuta la S.C., nella sentenza sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, ove si è ritenuto che, ai docenti titolari di contratti di supplenza annuale su posti in organico di diritto (fino al 31.8) o di fatto (fino al 30.6), spetti senz'altro la cd. carta docente, con conseguente disapplicazione delle normative che ne limitano la fruizione agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Nessun'altra giustificazione a carattere oggettivo, idonea a giustificare la disparità di trattamento, è stata dedotta in causa. Del tutto irrilevante è la circostanza che i docenti a tempo determinato siano coinvolti in altre iniziative a carattere formativo, aperte a tutto il personale e anzi la circostanza per cui a essi sono riservate alcune attività, con esclusione di altre, costituisce conferma della denunciata discriminazione. 4. Le medesime considerazioni in punto di comparabilità si impongono anche quanto ai servizi di docenza che, pur aventi natura giuridica di supplenza breve e saltuaria e non diretti alla copertura di posti vacanti e disponibili o disponibili, siano stati, di fatto, prestati per l'intero anno scolastico. Analogamente, tali principi si applicano anche con riguardo ai servizi di docenza caratterizzati da un impegno orario inferiore al limite minimo del 50%, previsto per i docenti di ruolo. In presenza di incarichi annuali o comunque protrattisi sino al termine delle attività didattiche, la ridotta entità dell'impegno orario non esclude la piena assimilabilità del servizio prestato a quello svolto dai docenti a tempo indeterminato, permanendo l'identità delle mansioni, della funzione educativa e della responsabilità didattica assunta. Come già osservato nella giurisprudenza di merito (Trib. Ancona, sent. n. 431/2024, Trib. Isernia, sent. n. 189/2024), l'esigenza di garantire un'adeguata qualità dell'insegnamento impone, infatti, che siano assicurate analoghe opportunità di aggiornamento e formazione professionale, indipendentemente dal carico orario. L'esercizio del diritto-dovere alla formazione del docente, a cui è, secondo costante giurisprudenza, finalizzato il beneficio in questione, si riverbera sulla qualità della didattica e quindi del servizio pubblico che questi è chiamato a fornire, a prescindere dal numero delle ore di lezione svolte, purché sia, comunque, sussistente il carattere annuale della didattica. Tali considerazioni trovano applicazione, nel caso di specie, con riferimento alla posizione della ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Dalla documentazione in atti risulta che, nell'a.s. 2019/2020, la ricorrente ha prestato servizio mediante la stipulazione di una serie di contratti a tempo determinato, senza significative cesure temporali, presso il medesimo istituto, per l'insegnamento della medesima materia e con un impegno orario pari a 6 ore settimanali. Nell'a.s. 2020/2021, invece, sono stati stipulati due contratti distinti: il primo, dal 30.9.2020 al 2.10.2020, a orario completo;
il secondo, dal 3.10.2020 al 30.6.2021, per 8 ore settimanali. In entrambi i casi, pertanto, il servizio è stato reso con continuità e, sia sul piano qualitativo sia quantitativo, presenta i requisiti di carattere annuale che, secondo
8 consolidata giurisprudenza, costituiscono presupposto necessario per configurare la comparabilità con il servizio svolto dai docenti a tempo indeterminato. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., è d'uopo citare la sentenza della Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 165/2024 del 24.5.2024, ove la Corte ha osservato che: “Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, C-466/17, EU:C:2018:758, punto 38, nonché Per_1 del 30 giugno 2022, Comunidad de Castilla y León, C-192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”) decorre dal 31 dicembre al 30 giugno.
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che , ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio
9 economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”. Contr 5. Non può essere accolta l'eccezione del , volta a limitare la condanna ai due anni precedenti la proposizione della domanda. Essa si fonda sulla considerazione per cui la normativa regolamentare (art. 3 comma 3 del DPCM 23.09.2015), prevede, a carico dei docenti a tempo indeterminato, destinatari del beneficio, il limite dell'anno scolastico successivo a quello della sua concessione, per spendere la somma accreditata sulla cd. carta docente. Il convenuto ne deduce, quindi, che l'accoglimento integrale della domanda provocherebbe una discriminazione alla rovescia, poiché i docenti a tempo determinato si vedrebbero riconoscere un importo per un periodo di tempo superiore a due anni scolastici.
La questione appare mal posta. In primo luogo, deve osservarsi che in tanto si può parlare di discriminazione, in quanto i soggetti asseritamente discriminati si trovino in una situazione di fatto paragonabile, il che non è, poiché il limite di due anni imposto dal regolamento si applica a chi ha ricevuto il beneficio, mentre è pacifico che i ricorrenti non l'abbiano avuto, né avrebbero potuto domandarlo in via amministrativa. In secondo luogo, quindi, l'interpretazione proposta consiste, in concreto, nell'individuazione di un termine di decadenza di origine regolamentare, rispetto all'esercizio di un diritto attribuito da norma primaria e senza delega da parte del legislatore. La tesi di parte convenuta, pur sostenuta da alcuni precedenti di merito, non può essere condivisa. Con il che non si perviene alla disapplicazione della norma regolamentare, ma a una sua interpretazione razionale e conforme ai principi dell'ordinamento: non vi è dubbio, infatti che, una volta riconosciuta la cd. carta docente ai ricorrenti, essi potranno fruirne fino all'anno scolastico successivo a quello in cui sarà stata loro consegnata, sotto pena di perdita del beneficio. Sul punto, va altresì richiamata la citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, per cui “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. 6. Il valore del beneficio riconosciuto alla ricorrente, in misura pari a quello perduto, va incrementato di interessi legali e rivalutazione monetaria, come statuito dalla più volte citata sentenza di Cass., sez. lav., 27.10.2023, n. 29961, punto 2 del dispositivo. Ciò avviene a prescindere dalla proposizione tempestiva della relativa domanda, atteso che, a norma dell'art. 429 c.p.c., interessi e rivalutazione sui crediti dei lavoratori vanno liquidati dal giudice d'ufficio (Cass., sez. un., 7.7.2010, n. 16036). Trattandosi di datore di lavoro pubblico, gli interessi legali vanno portati in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994.
10 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore economico dei benefici riconosciuti (euro 1.500), della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.030 oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Va disposta la distrazione in favore del Difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, condanna il a Controparte_1 consegnare alla ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, con accredito sulla stessa di un importo nominale, spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a euro 1.500 per T_
, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla decorrenza dei singoli
[...] contratti a termine al saldo effettivo, nei limiti di cui in motivazione;
2) condanna il alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 1.030, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Truglio. Così deciso il 5.6.2025 Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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