CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3357/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19500/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 D'A. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli - . 80018 Mugnano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ DI PAGA n. 0252113 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rapprr/te della SOGET eccepisce che il difetto di prescrizione è superata dai documenti prodotti, nonchè
l'eccezione dei difetti di motivazione è irrilevante ai fini della decisione avendo la SOGET prodotti gli atti prodomici attestando che trattasi di stesso numero pratica e in autotutele avrebbe potuto chiedere chiarimenti in fine si richiama la sentenza di cassazione n. 22951/ 2024 che sansisce la solidarietà della beneficiare sciossionaria senza limiti del patrominio.
Il difensore della società ricorrente eccepisce che non vi è alcun rilferimento alla C D combustibile
Italiana. Si rinvia alla nuova versione dell'art 7 L. 212/2000 in vigore dal 18 01 24 in base al quale bisogna esguire la notifica dell'atto prodomico a tutti i solidali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l., rappresenta e difesa dal dott. Difensore_1 contro il comune di Mugnano di Napoli e SO.G.E.T. S.p.a., impugna ingiunzione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- difetto di motivazione ex art.7 L.212-2000;
- decadenza e prescrizione del diritto.
Chiede:
- annullamento dell'atto impugnato;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio SO.G.E.T. S.p.a..
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese e con rimborso forfetario, con iva e cp.a.
Non si costituisce il comune di Mugnano di Napoli.
All'Udienza del 18/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva: - che è infondata l'eccezione di difetto di motivazione ex art.7 L.212-2000. L'atto impugnato è sufficientemente motivato, come da interpretazione giurisprudenziale degli art. 7 L212/200 e art. 3 L
241/90. L'ingiunzione n. 252113-2025 e l'avviso 3071 del 2019 sono sorti dalla stessa pratica n. 900.2022.0021893017, il primo è stata rivolto alla società Società_2 srl "estinta" e a seguito di fusione, la ingiunzione è stata inviata alla ricorrente;
- che è infondata l'eccezione di decadenza e prescrizione del diritto. Non è maturata la prescrizione, dall'avviso di accertamento TARI del 2019 n. 3071 del 18/01/2019 notificato il 19/02/2019 all'impugnata ingiunzione di pagamento n. 252113 notificata in data 26/08/2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente costituita, che liquida in euro 200,00 oltre rimborso forfetario, IVA e cp.a. Spese nulle per il comune di Mugnano di
Napoli.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19500/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 D'A. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Di Napoli - . 80018 Mugnano Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ DI PAGA n. 0252113 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rapprr/te della SOGET eccepisce che il difetto di prescrizione è superata dai documenti prodotti, nonchè
l'eccezione dei difetti di motivazione è irrilevante ai fini della decisione avendo la SOGET prodotti gli atti prodomici attestando che trattasi di stesso numero pratica e in autotutele avrebbe potuto chiedere chiarimenti in fine si richiama la sentenza di cassazione n. 22951/ 2024 che sansisce la solidarietà della beneficiare sciossionaria senza limiti del patrominio.
Il difensore della società ricorrente eccepisce che non vi è alcun rilferimento alla C D combustibile
Italiana. Si rinvia alla nuova versione dell'art 7 L. 212/2000 in vigore dal 18 01 24 in base al quale bisogna esguire la notifica dell'atto prodomico a tutti i solidali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Società_1 s.r.l., rappresenta e difesa dal dott. Difensore_1 contro il comune di Mugnano di Napoli e SO.G.E.T. S.p.a., impugna ingiunzione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- difetto di motivazione ex art.7 L.212-2000;
- decadenza e prescrizione del diritto.
Chiede:
- annullamento dell'atto impugnato;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio SO.G.E.T. S.p.a..
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese e con rimborso forfetario, con iva e cp.a.
Non si costituisce il comune di Mugnano di Napoli.
All'Udienza del 18/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva: - che è infondata l'eccezione di difetto di motivazione ex art.7 L.212-2000. L'atto impugnato è sufficientemente motivato, come da interpretazione giurisprudenziale degli art. 7 L212/200 e art. 3 L
241/90. L'ingiunzione n. 252113-2025 e l'avviso 3071 del 2019 sono sorti dalla stessa pratica n. 900.2022.0021893017, il primo è stata rivolto alla società Società_2 srl "estinta" e a seguito di fusione, la ingiunzione è stata inviata alla ricorrente;
- che è infondata l'eccezione di decadenza e prescrizione del diritto. Non è maturata la prescrizione, dall'avviso di accertamento TARI del 2019 n. 3071 del 18/01/2019 notificato il 19/02/2019 all'impugnata ingiunzione di pagamento n. 252113 notificata in data 26/08/2025.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente costituita, che liquida in euro 200,00 oltre rimborso forfetario, IVA e cp.a. Spese nulle per il comune di Mugnano di
Napoli.