Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 3357
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    L'atto impugnato è ritenuto sufficientemente motivato, in quanto l'ingiunzione e l'avviso di accertamento sono derivati dalla stessa pratica e l'ingiunzione è stata inviata alla società ricorrente a seguito di fusione.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del diritto

    Non è maturata la prescrizione, dato il tempo trascorso tra la notifica dell'avviso di accertamento e l'ingiunzione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 3357
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3357
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo