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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 667/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BIELLA
Verbale di udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza
Oggi 25 marzo 2025 alle ore 11:00 innanzi al giudice dott. Enrico Chemollo, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Sono comparsi: per le parti appellanti e Parte_1 Controparte_1
, l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Torino, in persona dell'avv.
[...]
Alessandra SIMONE;
per la parte appellata , nessuno. CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i partecipanti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantirne l'ordinato svolgimento. Si avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice, visto l'art. 436 bis c.p.c., invita alla discussione della causa.
L'avv. SIMONE procede alla discussione orale della causa, riportandosi all'entrata in vigore della normativa che ha previsto l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate, precisando le conclusioni come da atto depositato in data 10/3/2025.
Al termine il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione in forma sintetica.
Su invito del giudice, i predetti soggetti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice procede alla lettura del verbale e della sentenza nonché alla condivisione attraverso la relativa funzione dell'applicativo mediante il quale è stato realizzato il collegamento da remoto.
Il Giudice
dott. Enrico Chemollo
pagina 1 di 4 N. 667/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BIELLA
in persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato ex art. 436 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello a sentenza del G.d.P. in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
e (C.F. ), in persona del Ministro p.t., rappresentati Controparte_1 P.IVA_2
e difesi ed assistiti dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Torino parti appellanti, contro
(C.F. ), con l'avv. Marzia TUCCI CP_2 C.F._1 parte appellata, in punto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti appellanti ha concluso come da verbale d'udienza.
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/6/2024 le pubbliche amministrazioni appellanti hanno impugnato la sentenza n. 75/2024 del Giudice di Pace, depositata in data 15/3/2024, con la quale era stata accolta l'opposizione presentata ex art. 22 L. 689/1981 da avverso Controparte_3
l'avviso di addebito n. 13220226000005083000 di irrogazione della sanzione amministrativa nei suoi confronti di € 100,00 per violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater D.L. 44/2021 in quanto, alla data del 15/6/2022, non aveva iniziato il ciclo vaccinale primario, con compensazione delle spese del giudizio di opposizione. pagina 2 di 4 Con comparsa depositata in data 12/10/2024 si è costituito tempestivamente l'appellato, istando per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, nonché per la riforma parziale della stessa in punto spese, benché senza proposizione di appello incidentale.
Con decreto del 28/6/2024 è stata fissata udienza al giorno 22/10/2024, all'esito della quale si è rinviato all'odierna udienza in ragione della mancata acquisizione da parte della Cancelleria del fascicolo di primo grado, pur disposta nel decreto suddetto.
Nelle more l'Avvocatura dello Stato ha depositato in atti il 10/3/2025 per entrambe le amministrazioni appellanti istanza di dichiarazione dell'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate, come disposto dall'art. 21 co. 5 del D.L. 202/2024, entrato in vigore il 28/12/2024, convertito con L. 15/2025.
All'udienza odierna si è discussa la causa e precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. ed all'esito è stata pronunciata sentenza.
Come indicato dall'Avvocatura dello Stato, in forza dell'art. 21 co. 5 del D.L. 202/2024, entrato in vigore il 28/12/2024 e poi convertito in L.15/2025, va dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Tale norma prevede infatti, testualmente: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via Controparte_4 telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ne consegue che, essendo l'annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate operante ex lege, nel presente giudizio occorre limitarsi a dichiarare l'estinzione del processo, come espressamente indicato, a spese integralmente compensate, costituendo la scelta del Legislatore di provvedere ad una definizione “tombale” delle questioni inerenti l'obbligo vaccinale per Covid-19 degli ultracinquantenni il frutto di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze in gioco, rispetto al quale non vi è modo di discostarsi, stante il chiaro tenore letterale della disposizione, né ravvisandosi alcuna fondata ragione di incostituzionalità della norma.
In ragione di quanto sopra, non possono essere esaminate le questioni proposte dalle parti nel presente giudizio d'appello, neppure in punto spese del giudizio primo grado. pagina 3 di 4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio d'appello.
Biella, 25/3/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI BIELLA
Verbale di udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza
Oggi 25 marzo 2025 alle ore 11:00 innanzi al giudice dott. Enrico Chemollo, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.
Sono comparsi: per le parti appellanti e Parte_1 Controparte_1
, l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Torino, in persona dell'avv.
[...]
Alessandra SIMONE;
per la parte appellata , nessuno. CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i partecipanti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantirne l'ordinato svolgimento. Si avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice, visto l'art. 436 bis c.p.c., invita alla discussione della causa.
L'avv. SIMONE procede alla discussione orale della causa, riportandosi all'entrata in vigore della normativa che ha previsto l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate, precisando le conclusioni come da atto depositato in data 10/3/2025.
Al termine il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione in forma sintetica.
Su invito del giudice, i predetti soggetti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice procede alla lettura del verbale e della sentenza nonché alla condivisione attraverso la relativa funzione dell'applicativo mediante il quale è stato realizzato il collegamento da remoto.
Il Giudice
dott. Enrico Chemollo
pagina 1 di 4 N. 667/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BIELLA
in persona del Giudice dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato ex art. 436 bis c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello a sentenza del G.d.P. in epigrafe indicata, promossa da
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
e (C.F. ), in persona del Ministro p.t., rappresentati Controparte_1 P.IVA_2
e difesi ed assistiti dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di Torino parti appellanti, contro
(C.F. ), con l'avv. Marzia TUCCI CP_2 C.F._1 parte appellata, in punto: opposizione ad ordinanza - ingiunzione
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti appellanti ha concluso come da verbale d'udienza.
SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/6/2024 le pubbliche amministrazioni appellanti hanno impugnato la sentenza n. 75/2024 del Giudice di Pace, depositata in data 15/3/2024, con la quale era stata accolta l'opposizione presentata ex art. 22 L. 689/1981 da avverso Controparte_3
l'avviso di addebito n. 13220226000005083000 di irrogazione della sanzione amministrativa nei suoi confronti di € 100,00 per violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater D.L. 44/2021 in quanto, alla data del 15/6/2022, non aveva iniziato il ciclo vaccinale primario, con compensazione delle spese del giudizio di opposizione. pagina 2 di 4 Con comparsa depositata in data 12/10/2024 si è costituito tempestivamente l'appellato, istando per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado, nonché per la riforma parziale della stessa in punto spese, benché senza proposizione di appello incidentale.
Con decreto del 28/6/2024 è stata fissata udienza al giorno 22/10/2024, all'esito della quale si è rinviato all'odierna udienza in ragione della mancata acquisizione da parte della Cancelleria del fascicolo di primo grado, pur disposta nel decreto suddetto.
Nelle more l'Avvocatura dello Stato ha depositato in atti il 10/3/2025 per entrambe le amministrazioni appellanti istanza di dichiarazione dell'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate, come disposto dall'art. 21 co. 5 del D.L. 202/2024, entrato in vigore il 28/12/2024, convertito con L. 15/2025.
All'udienza odierna si è discussa la causa e precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 436 bis c.p.c. ed all'esito è stata pronunciata sentenza.
Come indicato dall'Avvocatura dello Stato, in forza dell'art. 21 co. 5 del D.L. 202/2024, entrato in vigore il 28/12/2024 e poi convertito in L.15/2025, va dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate.
Tale norma prevede infatti, testualmente: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via Controparte_4 telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Ne consegue che, essendo l'annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate operante ex lege, nel presente giudizio occorre limitarsi a dichiarare l'estinzione del processo, come espressamente indicato, a spese integralmente compensate, costituendo la scelta del Legislatore di provvedere ad una definizione “tombale” delle questioni inerenti l'obbligo vaccinale per Covid-19 degli ultracinquantenni il frutto di un bilanciamento tra le contrapposte esigenze in gioco, rispetto al quale non vi è modo di discostarsi, stante il chiaro tenore letterale della disposizione, né ravvisandosi alcuna fondata ragione di incostituzionalità della norma.
In ragione di quanto sopra, non possono essere esaminate le questioni proposte dalle parti nel presente giudizio d'appello, neppure in punto spese del giudizio primo grado. pagina 3 di 4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa integralmente le spese del presente giudizio d'appello.
Biella, 25/3/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
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