Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1173
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione tributaria passiva

    La Corte rileva che le eccezioni relative ai crediti possono essere fatte valere solo con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, cartelle esattoriali, ingiunzione di pagamento e preavviso di fermo, salvo che queste non siano state ritualmente notificate. In caso di mancata impugnazione, tali vizi non possono essere fatti valere contro atti successivi, a meno che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'atto successivo.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione di pagamento e del titolo presupposto per omessa o irrituale notificazione

    La Corte rileva che l'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude l'eccezione di prescrizione anteriore.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato e dei sottesi ruoli per difetto di motivazione

    La Corte rileva che le eccezioni relative ai crediti possono essere fatte valere solo con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, cartelle esattoriali, ingiunzione di pagamento e preavviso di fermo, salvo che queste non siano state ritualmente notificate. In caso di mancata impugnazione, tali vizi non possono essere fatti valere contro atti successivi, a meno che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'atto successivo.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la pretesa tributaria

    La Corte rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella. Inoltre, si applica la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi

    La Corte rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella. Inoltre, si applica la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1173
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1173
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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