CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1173/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
EL SA, LA
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 635/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-pronuncia sentenza n. 2370/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9000201106 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000737 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000737 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000737 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000426 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000426 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000426 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000539 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000539 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000539 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 594/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente _1 proponeva ricorso nei confronti sia dell'Agenzia Entrate Riscossione che dell'Agenzia Entrate DiP di Salerno avverso l'intimazione di pagamento n. 10020239000201106/000 di €.
110.175,85, notificato in data 06/12/2023, congiuntamente agli atti in essa richiamati, ossia agli avvisi di accertamento n. 250TE7M000539 (a.i. 2013); 250TE7M000426 (a.i. 2014) e n. 250TE7M000737 (a.i. 2015) nonché i ruoli ivi sottesi afferenti a tributi erariali. Eccepiva: 1) Carenza di legittimazione tributaria passiva in forza della cessione d'azienda comprensiva dei beni locati e per confusione giuridica della posizione del locatore e del conduttore. il presente motivo afferisce agli avvisi di accertamento n. 250TE7M000426 (a.i.
2014) e n. 250TE7M000737 (a.i. 2015); 2) Nullità della intimazione di pagamento e del titolo presupposto (accertamento e ruolo) ut supra identificati, unitamente alla stessa impugnati, per omessa od irrituale notificazione di questi ultimi, in violazione degli artt. 25, 26 e 50, co. 2, DPR 602/73, 60 DPR n. 600/73 e dell'art. 6, co. 1 Legge n. 212/2000; 3) Nullità dell'atto impugnato e dei sottesi ruoli per difetto di motivazione
(apparente motivazione), quale conseguenza della violazione degli artt. 7 e 17 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990, dell'art. 41, co.2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali U.E., nonché dell'art. 24 Cost.; 4)
Nullità degli atti opposti e della pretesa tributaria sottesa per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere quest'ultima e 5) Nullità degli atti opposti per intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e degli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cc.
Chiedeva la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, degli avvisi di accertamento e dei ruoli in essi incorporati, impugnati congiuntamente all'intimazione, con vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio e con controdeduzioni contestava in toto i presupposti di fatto e di diritto posti dalla controparte a fondamento del ricorso. Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso avverso gli avvisi di accertamento in quanto regolarmente notificati con raccomandata A/R nelle mani dello stesso ricorrente e divenuti definitivi per mancata opposizione. Nel merito evidenziava che la giurisprudenza di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto. Nessuna prescrizione era intervenuta per i tributi e per gli accessori del tributo, secondo il principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria, sancito dalla
Suprema Corte in seno all'Ordinanza n. 10549/2019. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio come da nota allegata.
La CGT di primo grado di Salerno con sentenza n. 2370/02/2024 del 22/05/2024, depositata il 31/05/2024, rigettava il ricorso con condanna alle spese, rilevando che i crediti erariali dedotti nell'ingiunzione erano stati regolarmente notificati e che nessuna prescrizione era intervenuta. Faceva presente, altresì, l'inammissibilità delle eccezioni relative agli avvisi di accertamento in quanto erano divenuti definitivi per mancata impugnazione e che i richiamati atti prodromici attenevano a particelle diverse da quelle cedute con l'atto notarile del 09/05/2014.
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva atto di appello in data 23/01/25 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 4, D.Lgs. 546/1992 in riferimento alla eccepita carenza di legittimazione passiva degli avvisi di accertamento n. 250TE7M000426 (a.i. 2014) e n.
250TE7M000737 (a.i. 2015) e l'erronea statuizione in ordine alla definitività della pretesa per effetto della mancata impugnazione e II) Erroneità della decisione ai sensi dell'art. 36, co. 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992 per violazione dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 2948 n. 4 c.c. anche con riferimento all'art. 67 del Decreto Cura Italia nonché dell'art. 115 cpc, quanto alla eccepita prescrizione (successiva) del credito,
e, in ogni caso, delle sanzioni e interessi portati dall'avviso di accertamento n. 250TE7M000539 (a.i. 2013).
Chiedeva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di annullare gli atti impugnati, con tutte le conseguenziali pronunce e statuizioni, con vittoria di spese e competenze oltre accessori di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio in data 25/02/2025 e con controdeduzioni contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto dall'Appellante e che le doglianze erano del tutto infondate e pretestuose. Faceva presente che era priva di censura la pronuncia adottata dai Primi Giudici che, con congrua e corretta motivazione, avevano rigettato le eccezioni poste. Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di giudizio, come da nota allegata.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione in giudizio e le controdeduzioni dell'appellato, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi meritevole di un accoglimento parziale.
L'appellante ribadisce che la sentenza deve essere riformata in quanto: a) era privo di legittimazione passiva avendo ceduto l'immobile relativo agli accertamenti per l'anno d'imposta 2014 e 2015; b) che era intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti sia per la sorta capitale che delle sanzioni e degli interessi, in mancanza di atti interruttivi successivi, in quanto l'intimazione impugnata era stata notificata in data 06/12/2023.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno ribadisce la correttezza del giudicato effettuato dai giudici di prime cure e che i presupposti di fatto e di diritto posti dall'appellante sono infondati.
La Corte rileva che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza n. 20476/2025, del 21 luglio 2025).
Secondo la Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 28706/25 del 30/10/2025, l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento deve essere eccepita impugnando l'intimazione stessa. Se il contribuente non impugna l'intimazione nei 60 giorni previsti dall'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992, la pretesa si consolida e non è più possibile far valere la prescrizione in sede di impugnazione di atti successivi. Questa Corte ritiene che la prescrizione vada eccepita facendo ricorso contro l'intimazione di pagamento, altrimenti il credito tributario si "cristallizza" e non è più contestabile
La Corte rileva, inoltre, in applicazione dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che le eccezioni relative ai crediti possono essere fatte valere solo con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, cartelle esattoriali, ingiunzione di pagamento e preavviso di fermo, salvo che queste non siano state ritualmente notificate, nel qual caso l'eccezione non può essere sollevata contro l'atto successivo (Cass. Ordinanza n.
3005/2020). La Corte con detta Ordinanza ha affermato che "l'ingiunzione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ingiunzione predetta......." (Cass. n. 23046/2016).
La Corte di cassazione (Sez. V civ.), con sentenza n. 34007/2022 depositata il 18 novembre 2022 ribadisce che qualora il contribuente non abbia tempestivamente impugnato la cartella di pagamento, nel ricorso proposto contro il successivo atto non possono essere prospettati vizi dell'atto presupposto ma solo i vizi dell'atto stesso (ingiunzione di pagamento).
Si può dunque affermare che tutte le eccezioni, avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere dal contribuente con il primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata portata alla conoscenza della parte privata. Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'ufficio, il diritto di difesa del contribuente può trovare "nuova espansione" nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3. Pertanto, nel caso de quo, l'ingiunzione di pagamento può essere impugnato solamente per vizi propri e non certamente per eccepire doglianza su atti ormai cristallizzati in quanto non opposti e divenuti definitivi per il decorso temporale;
ciò comporta l'inammissibilità del ricorso originario ad essa riferita.
L'avvenuta notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento e la mancata impugnazione delle stesse hanno reso incontestabile la pretesa portata dal ruolo, da ciò discende che l'appellante non può proporre ricorso mediante l'intimazione di pagamento. La riconosciuta impugnabilità del ruolo e della cartella non
(validamente) notificati, dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l'intimazione di pagamento, non consente di estendere il rimedio giurisdizionale anche al caso in cui la cartella sia stata notificata e non opposta nei termini.
Tuttavia la rituale notificazione della prodromica cartella di pagamento o degli avvisi di accertamento non consente al giudice tributario di dichiarare inammissibile il ricorso del contribuente avverso la successiva
Intimazione di pagamento, qualora lo stesso abbia eccepito anche la prescrizione successiva alla notificazione della medesima cartella di pagamento (Cassazione Civile ordinanza n. 6289 del 08/03/2024). La Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 16986/2022 ha chiarito che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella.
La Corte fa presente che l'art. 68 del DL. n. 18/2020, il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Inoltre, stabilisce al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo
2020 al 31 dicembre 2021, si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi. In merito alla Prescrizione dei crediti erariali la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 4385/2025 del 19/02/2025 ha ribadito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, giungendo ad affermare che "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo)
è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi
". Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale
(Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019; Cass. n. 16232/2020; Cass. n. 25716/2020).
Questa Corte ritiene, in merito alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, di condividere quanto statuito dai giudici Supremi che hanno ritenuto applicabile la prescrizione decennale solo con riferimento al capitale ma non agli interessi e sanzioni, che per le sanzioni ed interessi si ha prescrizione quinquennale (Cassazione Civile ordinanza n. 872 del 9/1/2024).
La Cassazione con l'Ordinanza 5220/2024 del 27/02/2024 ha espressamente affermato "che in generale deve ritenersi che effettivamente la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 D.Lgs. n.472/1997 per le sanzioni".
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 24721 del 16/09/2024 ha ribadito che il principio, affermato anche da arresti più recenti (Cass. n. 4969/2024), secondo il quale, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall' art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall' art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 7486/2022, nello stesso senso n. 5577/2019). Sicché, il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative e degli interessi è assoggettato al termine di prescrizione decennale, previsto dall' art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato, mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall' art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Con la sentenza n. 23052 dell'11 agosto 2025 la Corte di Cassazione ribadisce la prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni tributarie.
La Corte rileva che si è avuta solo la prescrizione quinquennale, per sanzioni ed interessi relativa all'accertamento n. 250TE7M000539 (a.i. 2013), mentre nessun termine di prescrizione decennale è intervenuto alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di accertamento di cui atto impugnato, tenuto conto della sua regolare notifica e dell'atto interruttivo.
La Corte, alla luce di quanto su esposto accoglie parzialmente l'appello, con riforma della sentenza impugnata e rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore eccezione, in quanto gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Le spese processuali del doppio grado restano compensate tra le parti in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
EL SA, LA
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 635/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Roma
-
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-pronuncia sentenza n. 2370/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 2 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 100 2023 9000201106 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000737 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000737 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000737 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000426 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000426 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000426 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000539 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000539 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TE7M000539 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 594/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente _1 proponeva ricorso nei confronti sia dell'Agenzia Entrate Riscossione che dell'Agenzia Entrate DiP di Salerno avverso l'intimazione di pagamento n. 10020239000201106/000 di €.
110.175,85, notificato in data 06/12/2023, congiuntamente agli atti in essa richiamati, ossia agli avvisi di accertamento n. 250TE7M000539 (a.i. 2013); 250TE7M000426 (a.i. 2014) e n. 250TE7M000737 (a.i. 2015) nonché i ruoli ivi sottesi afferenti a tributi erariali. Eccepiva: 1) Carenza di legittimazione tributaria passiva in forza della cessione d'azienda comprensiva dei beni locati e per confusione giuridica della posizione del locatore e del conduttore. il presente motivo afferisce agli avvisi di accertamento n. 250TE7M000426 (a.i.
2014) e n. 250TE7M000737 (a.i. 2015); 2) Nullità della intimazione di pagamento e del titolo presupposto (accertamento e ruolo) ut supra identificati, unitamente alla stessa impugnati, per omessa od irrituale notificazione di questi ultimi, in violazione degli artt. 25, 26 e 50, co. 2, DPR 602/73, 60 DPR n. 600/73 e dell'art. 6, co. 1 Legge n. 212/2000; 3) Nullità dell'atto impugnato e dei sottesi ruoli per difetto di motivazione
(apparente motivazione), quale conseguenza della violazione degli artt. 7 e 17 L. n. 212/2000, dell'art. 3 L. n. 241/1990, dell'art. 41, co.2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali U.E., nonché dell'art. 24 Cost.; 4)
Nullità degli atti opposti e della pretesa tributaria sottesa per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere quest'ultima e 5) Nullità degli atti opposti per intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e degli interessi ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cc.
Chiedeva la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, degli avvisi di accertamento e dei ruoli in essi incorporati, impugnati congiuntamente all'intimazione, con vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio e con controdeduzioni contestava in toto i presupposti di fatto e di diritto posti dalla controparte a fondamento del ricorso. Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso avverso gli avvisi di accertamento in quanto regolarmente notificati con raccomandata A/R nelle mani dello stesso ricorrente e divenuti definitivi per mancata opposizione. Nel merito evidenziava che la giurisprudenza di merito ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto di intimazione che indichi con precisione ed in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto della cartella previamente notificata, la quale, pertanto, non è neppure necessario venga allegata alla suddetta intimazione, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi ed il contenuto. Nessuna prescrizione era intervenuta per i tributi e per gli accessori del tributo, secondo il principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria, sancito dalla
Suprema Corte in seno all'Ordinanza n. 10549/2019. Chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio come da nota allegata.
La CGT di primo grado di Salerno con sentenza n. 2370/02/2024 del 22/05/2024, depositata il 31/05/2024, rigettava il ricorso con condanna alle spese, rilevando che i crediti erariali dedotti nell'ingiunzione erano stati regolarmente notificati e che nessuna prescrizione era intervenuta. Faceva presente, altresì, l'inammissibilità delle eccezioni relative agli avvisi di accertamento in quanto erano divenuti definitivi per mancata impugnazione e che i richiamati atti prodromici attenevano a particelle diverse da quelle cedute con l'atto notarile del 09/05/2014.
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva atto di appello in data 23/01/25 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, co. 4, D.Lgs. 546/1992 in riferimento alla eccepita carenza di legittimazione passiva degli avvisi di accertamento n. 250TE7M000426 (a.i. 2014) e n.
250TE7M000737 (a.i. 2015) e l'erronea statuizione in ordine alla definitività della pretesa per effetto della mancata impugnazione e II) Erroneità della decisione ai sensi dell'art. 36, co. 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992 per violazione dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 2948 n. 4 c.c. anche con riferimento all'art. 67 del Decreto Cura Italia nonché dell'art. 115 cpc, quanto alla eccepita prescrizione (successiva) del credito,
e, in ogni caso, delle sanzioni e interessi portati dall'avviso di accertamento n. 250TE7M000539 (a.i. 2013).
Chiedeva, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, di annullare gli atti impugnati, con tutte le conseguenziali pronunce e statuizioni, con vittoria di spese e competenze oltre accessori di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno si costituiva in giudizio in data 25/02/2025 e con controdeduzioni contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto dall'Appellante e che le doglianze erano del tutto infondate e pretestuose. Faceva presente che era priva di censura la pronuncia adottata dai Primi Giudici che, con congrua e corretta motivazione, avevano rigettato le eccezioni poste. Chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di giudizio, come da nota allegata.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione in giudizio e le controdeduzioni dell'appellato, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve ritenersi meritevole di un accoglimento parziale.
L'appellante ribadisce che la sentenza deve essere riformata in quanto: a) era privo di legittimazione passiva avendo ceduto l'immobile relativo agli accertamenti per l'anno d'imposta 2014 e 2015; b) che era intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti sia per la sorta capitale che delle sanzioni e degli interessi, in mancanza di atti interruttivi successivi, in quanto l'intimazione impugnata era stata notificata in data 06/12/2023.
L'Agenzia delle Entrate DiP di Salerno ribadisce la correttezza del giudicato effettuato dai giudici di prime cure e che i presupposti di fatto e di diritto posti dall'appellante sono infondati.
La Corte rileva che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza n. 20476/2025, del 21 luglio 2025).
Secondo la Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 28706/25 del 30/10/2025, l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione di pagamento deve essere eccepita impugnando l'intimazione stessa. Se il contribuente non impugna l'intimazione nei 60 giorni previsti dall'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992, la pretesa si consolida e non è più possibile far valere la prescrizione in sede di impugnazione di atti successivi. Questa Corte ritiene che la prescrizione vada eccepita facendo ricorso contro l'intimazione di pagamento, altrimenti il credito tributario si "cristallizza" e non è più contestabile
La Corte rileva, inoltre, in applicazione dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che le eccezioni relative ai crediti possono essere fatte valere solo con l'impugnazione dell'avviso di accertamento, cartelle esattoriali, ingiunzione di pagamento e preavviso di fermo, salvo che queste non siano state ritualmente notificate, nel qual caso l'eccezione non può essere sollevata contro l'atto successivo (Cass. Ordinanza n.
3005/2020). La Corte con detta Ordinanza ha affermato che "l'ingiunzione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ingiunzione predetta......." (Cass. n. 23046/2016).
La Corte di cassazione (Sez. V civ.), con sentenza n. 34007/2022 depositata il 18 novembre 2022 ribadisce che qualora il contribuente non abbia tempestivamente impugnato la cartella di pagamento, nel ricorso proposto contro il successivo atto non possono essere prospettati vizi dell'atto presupposto ma solo i vizi dell'atto stesso (ingiunzione di pagamento).
Si può dunque affermare che tutte le eccezioni, avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere dal contribuente con il primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata portata alla conoscenza della parte privata. Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'ufficio, il diritto di difesa del contribuente può trovare "nuova espansione" nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte del citato articolo 19, comma 3. Pertanto, nel caso de quo, l'ingiunzione di pagamento può essere impugnato solamente per vizi propri e non certamente per eccepire doglianza su atti ormai cristallizzati in quanto non opposti e divenuti definitivi per il decorso temporale;
ciò comporta l'inammissibilità del ricorso originario ad essa riferita.
L'avvenuta notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento e la mancata impugnazione delle stesse hanno reso incontestabile la pretesa portata dal ruolo, da ciò discende che l'appellante non può proporre ricorso mediante l'intimazione di pagamento. La riconosciuta impugnabilità del ruolo e della cartella non
(validamente) notificati, dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l'intimazione di pagamento, non consente di estendere il rimedio giurisdizionale anche al caso in cui la cartella sia stata notificata e non opposta nei termini.
Tuttavia la rituale notificazione della prodromica cartella di pagamento o degli avvisi di accertamento non consente al giudice tributario di dichiarare inammissibile il ricorso del contribuente avverso la successiva
Intimazione di pagamento, qualora lo stesso abbia eccepito anche la prescrizione successiva alla notificazione della medesima cartella di pagamento (Cassazione Civile ordinanza n. 6289 del 08/03/2024). La Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 16986/2022 ha chiarito che, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella.
La Corte fa presente che l'art. 68 del DL. n. 18/2020, il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Inoltre, stabilisce al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo
2020 al 31 dicembre 2021, si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi. In merito alla Prescrizione dei crediti erariali la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 4385/2025 del 19/02/2025 ha ribadito il principio secondo cui ai crediti erariali si applica il termine di prescrizione ordinario decennale, facendo propria la consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia, giungendo ad affermare che "il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo)
è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi
". Crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF e IVA sono soggetti alla prescrizione decennale
(Cass. 9906/2018; Cass. 32308/2019; Cass. n. 16232/2020; Cass. n. 25716/2020).
Questa Corte ritiene, in merito alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi, di condividere quanto statuito dai giudici Supremi che hanno ritenuto applicabile la prescrizione decennale solo con riferimento al capitale ma non agli interessi e sanzioni, che per le sanzioni ed interessi si ha prescrizione quinquennale (Cassazione Civile ordinanza n. 872 del 9/1/2024).
La Cassazione con l'Ordinanza 5220/2024 del 27/02/2024 ha espressamente affermato "che in generale deve ritenersi che effettivamente la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 D.Lgs. n.472/1997 per le sanzioni".
La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 24721 del 16/09/2024 ha ribadito che il principio, affermato anche da arresti più recenti (Cass. n. 4969/2024), secondo il quale, in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall' art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall' art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cass. n. 7486/2022, nello stesso senso n. 5577/2019). Sicché, il diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative e degli interessi è assoggettato al termine di prescrizione decennale, previsto dall' art. 2953 c.c. per l'actio iudicati, solo ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato, mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile opera il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall' art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Con la sentenza n. 23052 dell'11 agosto 2025 la Corte di Cassazione ribadisce la prescrizione quinquennale degli interessi e sanzioni tributarie.
La Corte rileva che si è avuta solo la prescrizione quinquennale, per sanzioni ed interessi relativa all'accertamento n. 250TE7M000539 (a.i. 2013), mentre nessun termine di prescrizione decennale è intervenuto alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di accertamento di cui atto impugnato, tenuto conto della sua regolare notifica e dell'atto interruttivo.
La Corte, alla luce di quanto su esposto accoglie parzialmente l'appello, con riforma della sentenza impugnata e rende superfluo l'esame di ogni e qualsiasi ulteriore eccezione, in quanto gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. Le spese processuali del doppio grado restano compensate tra le parti in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e per soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come in motivazione e compensa le spese del doppio grado di giudizio.