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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3879 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 9486/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, a seguito di trattazione scritta, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella presente causa vertente
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Parte_1 Parisi;
- RICORRENTE -
e
in persona del Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, contumace;
- RESISTENTE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto che:
1. è stata dipendente del con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato come A.T.A. in servizio presso l'I.P.S.S. “Modugno”;
2. nel corso dell'a.s. 2019/2020 ha fruito dell'aspettativa ai sensi dell'art. 59 del CCNL Scuola svolgendo la supplenza fino al 30.06.2020 come docente di sostegno sulla Classe di Concorso AD03 presso l'Istituto “Vito Sante Longo” di Monopoli in relazione a cui ha richiesto
1 solo due giorni di ferie (precisamente il 10.10.2019 e il 7.11.2019);
3. con nota del 9.07.2020 l'I.T. “Longo” ha comunicato che la parte ricorrente avrebbe fruito di ulteriori 17 giorni di ferie a partire dal 11.06.2020 (ultimo giorno di servizio secondo l'Istituto “Longo”) fino al 30.06.2020 – data di scadenza del contratto
4. tanto secondo l'istituto scolastico sarebbe avvenuto in quanto l'accettazione dell'incarico quale docente a termine avrebbe comportato l'applicazione della disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato. Tutto ciò premesso la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: << A. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire dei 17 giorni di ferie maturati nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, o il diverso periodo che il Giudice adito riterrà giusto o equo, con riferimento al periodo intercorrente tra il 12 e il 30 giungo 2020 come sopra meglio precisato;
B. per l'effetto disporre che l'amministrazione adotti tutti i provvedimenti necessari per consentire alla ricorrente il godimento dei giorni di ferie; C. condannare le amministrazioni resistenti al pagamento di un'indennità per il mancato godimento delle ferie da computarsi sulla base della paga giornaliera dovuta per ogni giornata di ferie non goduta; D. condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese ed onorari di causa come per legge per cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario>>. Il è rimasto contumace. CP_1 La domanda è fondata. Nel merito, anche a prescindere dal chiaro disposto di cui all'art. 59, comma 2, c.c.n.l. scuola, va premesso che essendosi al cospetto di un periodo di servizio espletato dalla parte ricorrente quale docente con supplenza al 30.06 deve ritenersi applicabile la disciplina anche collettiva stabilita per i docenti (e non quella stabilita per gli A.T.A.). Ciò posto, sul tema è da ultimo intervenuta una condivisibile pronuncia della Corte Suprema di Cassazione (alla cui ampia motivazione si rimanda) che ha espresso il principio per cui
<Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 2 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro>>. Non risultando il previo invito, da parte del a CP_1 godere delle ferie con il contestuale espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, il resistente deve essere CP_1 condannato alla corresponsione dell'indennità per ferie non godute in relazione ai 17 compresi tra l'ultimo giorno di servizio ed il 30.06.2020 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla insorgenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese di lite – liquidate ai minimi in ragione della serialità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente in quanto antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Giuseppe Craca, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente alla corresponsione dell'indennità CP_1 per ferie non godute in relazione ai 17 compresi tra l'ultimo giorno di servizio ed il 30.06.2020 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla insorgenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994; b) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 1.030,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. e rimborso contributo unificato come per legge con distrazione.
Bari, 21.10.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, a seguito di trattazione scritta, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella presente causa vertente
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Parte_1 Parisi;
- RICORRENTE -
e
in persona del Controparte_1 CP_2
,
[...] Controparte_3 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, contumace;
- RESISTENTE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe indicata ha dedotto che:
1. è stata dipendente del con Controparte_1 contratto a tempo indeterminato come A.T.A. in servizio presso l'I.P.S.S. “Modugno”;
2. nel corso dell'a.s. 2019/2020 ha fruito dell'aspettativa ai sensi dell'art. 59 del CCNL Scuola svolgendo la supplenza fino al 30.06.2020 come docente di sostegno sulla Classe di Concorso AD03 presso l'Istituto “Vito Sante Longo” di Monopoli in relazione a cui ha richiesto
1 solo due giorni di ferie (precisamente il 10.10.2019 e il 7.11.2019);
3. con nota del 9.07.2020 l'I.T. “Longo” ha comunicato che la parte ricorrente avrebbe fruito di ulteriori 17 giorni di ferie a partire dal 11.06.2020 (ultimo giorno di servizio secondo l'Istituto “Longo”) fino al 30.06.2020 – data di scadenza del contratto
4. tanto secondo l'istituto scolastico sarebbe avvenuto in quanto l'accettazione dell'incarico quale docente a termine avrebbe comportato l'applicazione della disciplina prevista dal CCNL per il personale assunto a tempo determinato. Tutto ciò premesso la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: << A. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire dei 17 giorni di ferie maturati nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, o il diverso periodo che il Giudice adito riterrà giusto o equo, con riferimento al periodo intercorrente tra il 12 e il 30 giungo 2020 come sopra meglio precisato;
B. per l'effetto disporre che l'amministrazione adotti tutti i provvedimenti necessari per consentire alla ricorrente il godimento dei giorni di ferie; C. condannare le amministrazioni resistenti al pagamento di un'indennità per il mancato godimento delle ferie da computarsi sulla base della paga giornaliera dovuta per ogni giornata di ferie non goduta; D. condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese ed onorari di causa come per legge per cui il sottoscritto difensore si dichiara antistatario>>. Il è rimasto contumace. CP_1 La domanda è fondata. Nel merito, anche a prescindere dal chiaro disposto di cui all'art. 59, comma 2, c.c.n.l. scuola, va premesso che essendosi al cospetto di un periodo di servizio espletato dalla parte ricorrente quale docente con supplenza al 30.06 deve ritenersi applicabile la disciplina anche collettiva stabilita per i docenti (e non quella stabilita per gli A.T.A.). Ciò posto, sul tema è da ultimo intervenuta una condivisibile pronuncia della Corte Suprema di Cassazione (alla cui ampia motivazione si rimanda) che ha espresso il principio per cui
<Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 2 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro>>. Non risultando il previo invito, da parte del a CP_1 godere delle ferie con il contestuale espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, il resistente deve essere CP_1 condannato alla corresponsione dell'indennità per ferie non godute in relazione ai 17 compresi tra l'ultimo giorno di servizio ed il 30.06.2020 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla insorgenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994. Le spese di lite – liquidate ai minimi in ragione della serialità delle questioni affrontate – seguono la soccombenza con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente in quanto antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott. Giuseppe Craca, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente alla corresponsione dell'indennità CP_1 per ferie non godute in relazione ai 17 compresi tra l'ultimo giorno di servizio ed il 30.06.2020 oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla insorgenza di ogni posta al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994; b) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 1.030,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. e rimborso contributo unificato come per legge con distrazione.
Bari, 21.10.2025 Il Giudice
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