Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.1044/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nata a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in VIA A. VELLA N. 22 95041 CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. AVARELLO GAETANO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in C.V.Emanuele, 106 93012 Gela presso lo studio dell'avv. Licata Angelo che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.12.2024 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1
separazione personale da . CP_1
Esponeva che il matrimonio celebrato in data 17.9.1975 , dal quale erano nati quattro figli tutti maggiorenni ed autonomi dal punto di vista reddituali era entrato in crisi a causa del carattere
“spigoloso” del marito con conseguenze negative sul menage familiare.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi si costituiva in giudizio che CP_1 preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, eccezione a cui aderiva la parte ricorrente.
Le parti chiedevano quindi emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
E' fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa del resistente, a cui ha peraltro aderito la parte ricorrente in seno al verbale di udienza di prima comparizione.
Alla presente controversia va infatti applicato l'art.473-bis.47 che prevede che “in mancanza di figli minori è competente il Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del convenuto”, che nel caso di specie è Gela con la conseguente competenza del relativo Tribunale, risultando dagli atti di causa,
e segnatamente dalle stesse allegazioni della parte ricorrente, che i figli della coppia sono maggiorenni ed indipendenti.
Va pertanto adottata la relativa statuizione con conseguente remissione della causa al giudice competente
Le spese del presente giudizio in considerazione dell'adesione di parte ricorrente all'eccezione possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando dichiara la propria incompetenza a conoscere la presente controversia per essere competente il Tribunale di Gela innanzi al quale rimette le parti assegnando i termini di legge per la riassunzione;
compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Caltagirone il 15/05/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Concetta Grillo