CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3168/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
ES CA, Relatore
IZ RT, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16914/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Consorzio_1 Dei Ricorrente_1 - 80072720636
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cercola - Piazza Della Liberta' 6 80040 Cercola NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220157245855000 Nominativo_1 2018
- PIGNORAMENTO n. 07184202500027444000 Nominativo_2 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 668/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato il legale rappresentante del Consorzio_1 dei Ricorrente_1 dei Comuni di Cercola, San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n°
07184202500027444000 del 26.09.2025 notificato in data 03.10.2025; l'avviso di mora/intimazione n°
07120259029169228 19.06.2025 e la cartella esattoriale n°07120220157245855000, dettagliatamente specificati in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: nullità della notifica a mezzo pec degli atti presupposti, in quanto eseguita a un indirizzo non comunicato nei pubblichi elenchi;
non debenza del tributo.
Si sono costituiti la Direzione Provinciale 2 di Napoli dell'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate e della SC ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che il ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n°
07184202500027444000, con il quale l'Agenzia Entrate SC ha ordinato al terzo debitor debitoris, in ragione dei rapporti finanziari sussistenti con la parte ricorrente, di pagare, nei limiti previsti di legge, e fino a concorrenza del credito per il quale procedeva, la somma complessiva di 113.486,49 euro, relativa agli addebiti indicati nell'atto stesso e derivanti dalla prodromica cartella di pagamento n°
07120220157245855000, notificata il 19.12.2022, cui ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120259029169228000, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202300000086000, notificata a mezzo pec il 06.06.2023; l'avviso di intimazione n. 07120249018301282000 notificato il
25/03/2024; il pignoramento presso terzi n. 07184202400021919001 notificato il 13.11.2024.
Parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per l'asserita nullità delle notifiche degli atti sopra indicati, in quanto tramessi dall'Agenzia delle Entrate e della SC asseritamente ad un indirizzo non comunicato nei pubblichi elenchi;
ancora perchè la supposta inesistenza della notifica del 19.12.2022 avrebbe comportato la decadenza del potere accertativo.
Le deduzioni di parte ricorrente sono infondate.
Invero va precisato che il ricorrente, in precedenza, ha già impugnato la cartella di pagamento n.
07120220157245855000 innanzi alla C.G.T. di I grado di Napoli, Sez. 31, che si è pronunciata sulla regolarità della notifica della stessa, con la sentenza n.15280/2025 in data 18.3.2025, ove tra l'altro si legge: “…Nel caso di specie, inoltre, l'atto presupposto la cartella di pagamento n. 07120220157245855000, è stato regolarmente notificato a mezzo PEC in data 19/12/2022 e non impugnata come previsto dall'art. 21, comma
1, del D.Lgs. n.546/1992, per cui il titolo è diventato titolo definitivo…”. Ed infatti le notifiche sono state eseguite all'indirizzo pec: Email_5”, lo stesso indicato dal ricorrente Consorzio quale domicilio digitale, ai fini della ricezione degli avvisi e delle comunicazioni relative ad un precedente contenzioso avverso altra cartella di pagamento. Ancora si precisa che, come provato dall'Agente della
SC, tale indirizzo risulta essere l'“indirizzo PEC primario” del Consorzio come emerge dalla visura estratta dal registro IPA depositata e dalla quale emerge che “le informazioni pubblicate sono state aggiornate dall'ente in data 27.11.2017”; dunque ben prima della notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 19.12.2022.
Tornando alla citata sentenza n.15280/2025 in data 18.3.2025 si precisa ulteriormente che l'atto impugnato in quella sede è un pignoramento presso terzi, diverso da quello oggetto del presente giudizio, ma fondato sulla medesima cartella di pagamento in questa sede impugnata;
e la Sez. 31 della C.G.T. di 1° grado di
Napoli, si ribadisce, ha accertato la regolarità della notifica della suddetta cartella n. 07120220157245855000, avvenuta a mezzo pec in data 19/12/2022, dichiarandone la definitività. Diverso contenzioso pende tra le parti in Cassazione.
Ed è comunque provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, che è entrato nella sfera di conoscenza.
Pertanto, in questa sede, parte ricorrente ripropone le stesse doglianze già evidenziate nell'altro citato procedimento e rigettate dal Giudice tributario.
Ma il ricorso è infondato anche nel merito.
Infatti va specificato che l'iscrizione a ruolo scaturisce dal controllo automatizzato, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/74 e 54-bis del DPR 633/72, concernente I.V.A, per l'anno di imposta 2018, preceduta dalla comunicazione d'irregolarità n. 0189364019401, consegnata a mezzo raccomandata in data
15-04-2022. A seguito del mancato pagamento delle somme oggetto della predetta cartella, sono stati altresì notificati al ricorrente, come sopra specificato, la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
07176202300000086000, notificata a mezzo pec il 06/06/2023 e l'Atto di intimazione di pagamento n.
07120249018301282000, notificato a mezzo pec il 25/03/2024, entrambi non impugnati.
Pertanto del tutto infondata è l'eccezione di mancata pregressa conoscenza della pretesa erariale vantata nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate.
Ogni altra questione è assorbita.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti, della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede: Rigetta il ricorso e compensa le spese Così deciso in Napoli, nella
Camera di Consiglio del 19.1.2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dr. Nominativo_3 dr. Francesco Abete
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
ES CA, Relatore
IZ RT, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16914/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Consorzio_1 Dei Ricorrente_1 - 80072720636
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Cercola - Piazza Della Liberta' 6 80040 Cercola NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220157245855000 Nominativo_1 2018
- PIGNORAMENTO n. 07184202500027444000 Nominativo_2 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 668/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato il legale rappresentante del Consorzio_1 dei Ricorrente_1 dei Comuni di Cercola, San Sebastiano al Vesuvio e Massa di Somma propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto di pignoramento di crediti verso terzi n°
07184202500027444000 del 26.09.2025 notificato in data 03.10.2025; l'avviso di mora/intimazione n°
07120259029169228 19.06.2025 e la cartella esattoriale n°07120220157245855000, dettagliatamente specificati in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: nullità della notifica a mezzo pec degli atti presupposti, in quanto eseguita a un indirizzo non comunicato nei pubblichi elenchi;
non debenza del tributo.
Si sono costituiti la Direzione Provinciale 2 di Napoli dell'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate e della SC ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che il ricorrente ha impugnato l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n°
07184202500027444000, con il quale l'Agenzia Entrate SC ha ordinato al terzo debitor debitoris, in ragione dei rapporti finanziari sussistenti con la parte ricorrente, di pagare, nei limiti previsti di legge, e fino a concorrenza del credito per il quale procedeva, la somma complessiva di 113.486,49 euro, relativa agli addebiti indicati nell'atto stesso e derivanti dalla prodromica cartella di pagamento n°
07120220157245855000, notificata il 19.12.2022, cui ha fatto seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120259029169228000, la comunicazione preventiva di ipoteca n. 07176202300000086000, notificata a mezzo pec il 06.06.2023; l'avviso di intimazione n. 07120249018301282000 notificato il
25/03/2024; il pignoramento presso terzi n. 07184202400021919001 notificato il 13.11.2024.
Parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per l'asserita nullità delle notifiche degli atti sopra indicati, in quanto tramessi dall'Agenzia delle Entrate e della SC asseritamente ad un indirizzo non comunicato nei pubblichi elenchi;
ancora perchè la supposta inesistenza della notifica del 19.12.2022 avrebbe comportato la decadenza del potere accertativo.
Le deduzioni di parte ricorrente sono infondate.
Invero va precisato che il ricorrente, in precedenza, ha già impugnato la cartella di pagamento n.
07120220157245855000 innanzi alla C.G.T. di I grado di Napoli, Sez. 31, che si è pronunciata sulla regolarità della notifica della stessa, con la sentenza n.15280/2025 in data 18.3.2025, ove tra l'altro si legge: “…Nel caso di specie, inoltre, l'atto presupposto la cartella di pagamento n. 07120220157245855000, è stato regolarmente notificato a mezzo PEC in data 19/12/2022 e non impugnata come previsto dall'art. 21, comma
1, del D.Lgs. n.546/1992, per cui il titolo è diventato titolo definitivo…”. Ed infatti le notifiche sono state eseguite all'indirizzo pec: Email_5”, lo stesso indicato dal ricorrente Consorzio quale domicilio digitale, ai fini della ricezione degli avvisi e delle comunicazioni relative ad un precedente contenzioso avverso altra cartella di pagamento. Ancora si precisa che, come provato dall'Agente della
SC, tale indirizzo risulta essere l'“indirizzo PEC primario” del Consorzio come emerge dalla visura estratta dal registro IPA depositata e dalla quale emerge che “le informazioni pubblicate sono state aggiornate dall'ente in data 27.11.2017”; dunque ben prima della notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta in data 19.12.2022.
Tornando alla citata sentenza n.15280/2025 in data 18.3.2025 si precisa ulteriormente che l'atto impugnato in quella sede è un pignoramento presso terzi, diverso da quello oggetto del presente giudizio, ma fondato sulla medesima cartella di pagamento in questa sede impugnata;
e la Sez. 31 della C.G.T. di 1° grado di
Napoli, si ribadisce, ha accertato la regolarità della notifica della suddetta cartella n. 07120220157245855000, avvenuta a mezzo pec in data 19/12/2022, dichiarandone la definitività. Diverso contenzioso pende tra le parti in Cassazione.
Ed è comunque provato che il contribuente ha avuto piena cognizione dell'atto, che è entrato nella sfera di conoscenza.
Pertanto, in questa sede, parte ricorrente ripropone le stesse doglianze già evidenziate nell'altro citato procedimento e rigettate dal Giudice tributario.
Ma il ricorso è infondato anche nel merito.
Infatti va specificato che l'iscrizione a ruolo scaturisce dal controllo automatizzato, effettuato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/74 e 54-bis del DPR 633/72, concernente I.V.A, per l'anno di imposta 2018, preceduta dalla comunicazione d'irregolarità n. 0189364019401, consegnata a mezzo raccomandata in data
15-04-2022. A seguito del mancato pagamento delle somme oggetto della predetta cartella, sono stati altresì notificati al ricorrente, come sopra specificato, la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
07176202300000086000, notificata a mezzo pec il 06/06/2023 e l'Atto di intimazione di pagamento n.
07120249018301282000, notificato a mezzo pec il 25/03/2024, entrambi non impugnati.
Pertanto del tutto infondata è l'eccezione di mancata pregressa conoscenza della pretesa erariale vantata nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate.
Ogni altra questione è assorbita.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti, della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede: Rigetta il ricorso e compensa le spese Così deciso in Napoli, nella
Camera di Consiglio del 19.1.2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dr. Nominativo_3 dr. Francesco Abete