Articolo 1 della Legge 9 marzo 1971, n. 99
Articolo 2
Versione
11 aprile 1971
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 20.000.000 per provvedere alla ristampa degli atti relativi ai lavori dell'Assemblea costituente.
Entrata in vigore il 11 aprile 1971