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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 4732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4732 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa ON D'OS Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3617 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024, al quale è stata riunita la casa portante n. R.G. 3801/24 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CONIGLIARO VALENTINA, che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], C.F.: Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MASSARI C.F._2
EM che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come in note in sostituzione dell'udienza del 12/11/2025.
Il Pubblico Ministero non esprimeva il chiesto parere, apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 20/03/2024,
ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio da Parte_1 [...]
contenuti nell'accordo di divorzio raggiunto in data 18/01/2021 ex Controparte_1 art. 6 della Legge 162/2014, a seguito di negoziazione assistita, iscritto al n. 21/2021
R.N.A. Proc. Civili – Amministrativi, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo mediante provvedimento depositato in cancelleria il 29/03/2021 e trascritto, previa trasmissione nei termini di legge, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo ove il matrimonio fu iscritto o trascritto, in punto di regolamentazione del regi- me di frequentazione della minore nata a [...] il [...], pre- Persona_1 viste nei seguenti termini
“3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre, quando sarà Palermo, potrà vedere tenere con sé la figli il fine settimana, dall'uscita da scuola del venerdì fino Per_1 alla domenica sera ore 22:00; nel corso della settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00. Rimane inteso che ciascuno dei genitori potrà, pre- vio avviso all'altro coniuge, concordare diversamente il diritto di visita, anche in base ai propri impegni lavorativi;
relativamente, poi, agli incontri dalla bambina con i nonni, questi in assenza del signo potranno concordare detti incontri con la signor che CP_1 Parte_1 stante la tenera età della minore, sarà pure presente.
4. In considerazione del trasferimento il signo durante le vacanze natalizie porterà CP_1 con sé la figlia, al compimento del suo sesto anno di età, ad anni alterni dal 23 al 29 dicem- bre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre la festività di Pasqua e quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascuno dei suoi genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilire concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”. Nello specifico la ricorrente chiedeva che il padre vedesse la figlia solo a Palermo, opponendosi ai viaggi all'estero della minore.
Anche sul versante economico la chiedeva una modifica con elevazione Parte_1 dell'importo stabilito a titolo di contributo ordinario al mantenimento da € 250,00 a
€.450,00 e della misura della compartecipazione alle spese straordinarie dal 50% a 2/3, a causa dello stato di disoccupazione in cui la stessa versava a fronte dell'incremento delle ri- sorse economiche del resistente.
Con ricorso depositato in data 22/03/2024 chiedeva in- Controparte_1 dividuarsi ex art. 473 bis 38 c.p.c. le modalità di attuazione dell'accordo di divorzio rag- giunto dalle parti nella parte in cui disciplinava le modalità del diritto di visita tra il padre e la figlia ovvero, autorizzarsi la frequentazione libera tra padre e figlia anche e non Per_1 solo in Svizzera, ma in luogo altro da Palermo in Italia e all'estero, prima ancora di ogni eventuale accertamento, secondo l'allegato piano genitoriale e comunque già a partire dalle prossime vacanze estive, in considerazione del contrasto con la madre sul punto. Chiedeva,
- 2 - altresì, adottarsi i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c. denunciando le gravi ina- dempienze di quest'ultima.
Con provvedimento del 5/06/2024 i due procedimenti venivano riuniti.
In corso di causa e segnatamente nell'ambito del sub-procedimento n. 2, Parte_1
modificava la domanda anche in punto di regimo di affido, chiedendo
[...]
l'affidamento esclusivo a sé stessa della minore alla luce delle condotte pregiudizievoli tenu- te dal padre.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni del divor- zio tra le parti nei termini che vanno a esporsi.
Prendendo le mosse dal regime di affido, in via generale deve ricordarsi che, per quanto attiene alla regolamentazione dell'affidamento della prole minorenne, secondo l'art. 337 ter, secondo comma, cod. civ., in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio, va valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, tenuto conto del fatto che su entrambi incom- be la responsabilità genitoriale la quale, ai sensi dell'art. 317, secondo comma, cod. civ. non cessa a seguito degli eventi precedentemente citati.
L'affidamento esclusivo può esser adottato quindi, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.) che lo giustifichino e che devono avere natura oggettiva, non potendo consistere in soggetti- ve difficoltà delle parti.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha indicato né, tantomeno, concretamente pro- vato elementi utili a far ritenere che sussistano ragioni concrete contrarie all'interesse della minore, per giustificare l'affidamento esclusivo della medesima: la stessa ha affidato la ri- chiesta a labiali affermazioni di scelte educative arbitrarie, quali il farla “dormire nello stu- dio utilizzato dalla moglie d per la relativa attività di estetista – in uno con gli atteg- CP_1 giamenti severi e violenti di sottrazione del dispositivo cellulare”. Tali elementi, al di là della effettiva corrispondenza alla realtà, non appaiono di per sé tali da inficiare il giudizio di idoneità genitoriale del padre, sì da concentrare la responsabilità genitoriale esclusivamente in capo alla madre.
Inoltre, il solo fatto della lontananza del luogo di residenza dell'altro genitore, dovuto pe- raltro, nel caso di specie, a esigenze lavorative e familiari, non può ritenersi di per sé solo idoneo ad escludere l'affidamento condiviso.
Al contrario, tale circostanza impone che i genitori adottino responsabilmente e concor- demente specifiche iniziative per salvaguardare il diritto della minore a mantenere un rap-
- 3 - porto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori previsto dall'art. 337 ter cod. civ., iniziative che risulterebbero di essere precluse da un ulteriore significativo allontanamento, conseguente all'affidamento esclusivo della figlia.
Al contrario, la circostanza documentata e pacifica tra le parti che Controparte_1 risieda all'estero, e quindi lontano dal luogo dove la minore vive ed intrattiene
[...] le sue più significative relazioni familiari e sociali, impone per un verso di stabilire che abbia la propria residenza prevalente presso la madre e, per altro verso, che que- Per_1 st'ultima abbia la facoltà di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale con rife- rimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlia, negli accordi originari sottoscritti dalle parti il trasferimento del “fuori Palermo” era stata una circostanza presa in conside- CP_1 razione a tal punto da prevedere un regime ordinario di visite nel territorio palermitano, ovvero della residenza della minore nei periodi di permanenza in Italia del resistente, e una disciplina del periodo festivo (tanto natalizio, pasquale o estivo) con lo spostamento della minore in Svizzera.
Alla luce delle relazioni del Consultorio e del coordinatore genitoriale, nessuna pregiudi- zialità concreta è stata evidenziata circa il mantenimento di questo assetto, essendo piuttosto probabilmente sfuggito alle parti un passaggio importante delle conclusioni del Consultorio nella nota del gennaio 2025 che qui si riportano
Il diritto alla bigenitorialità di posto al centro dell'intervento giudiziale, non giu- Per_1 stifica alcuna modifica a quell'assetto che distribuisce i tempi di permanenza della minore col padre in maniera differente tra periodo ordinario-scolastico ed extrascolastico, non es- sendo emersa agli atti alcuna pregiudizialità per la minore, apparendo il regime perfetta- mente consono alle esigenze di una bambina dell'età di e al suo diritto di stare con Per_1 entrambi i genitori, sebbene con tempi differenti in relazione alla distanza geografica della residenza del padre.
Va precisato che l'età di (che ad aprile p.v. compirà 10 anni) ha giustificato la Per_1 scelta di non procedere al suo ascolto in considerazione della fragilità della stessa, da come
- 4 - emerge dalla relazione dei servizi, del contesto giudiziario in cui la stessa è coinvolta, carat- terizzato da una escalation di ricorsi, allegazioni documentali spesso irrilevanti e polemiche il più delle volte sterili su questioni estranee alla materia del contendere, che riflette il clima familiare e -presumibilmente - incide sulla sua capacità di discernimento e valutazione, già ridotta per la tenera età: da qui, la decisione di non ascoltarla, essendo forte il rischio che tale adempimento, lungi dall'aggiungere ulteriori tasselli al quadro probatorio già comples- so, potesse tradursi in un'esperienza traumatica per la bambina e inutile per la decisione.
Ciò detto, opportuno appare però incaricare per un anno il servizio sociale del Comune di Palermo di effettuare un'attività di monitoraggio e sostegno alla minore e al nucleo fami- liare e per verificare ulteriori spazi di intervento, con invito a relazionare al Giudice Tutela- re con cadenza semestrale.
Al contempo, sussistono i presupposti per la pronunzia della sanzione dell'ammonimento di entrambi i coniugi, entrambi obiettivamente inadempienti rispetto all'obbligo di collabo- razione sui medesimi incombente nell'interesse esclusivo della prole, con invito ai servizi in- caricati di segnalare al pubblico ministero minorile eventuali comportamenti pregiudizievo- li senza ritardo.
Quanto alle domande di carattere economico, ha chiesto elevarsi il Parte_1 contributo economico stabilito negli accordi da € 250,00 a € 450,00 adducendo la modifica delle condizioni economiche delle parti.
Esaminando la documentazione in atti, in primo luogo deve osservarsi che insufficiente appare l'autocertificazione versata dalla ricorrente circa i redditi del 2024 in quanto alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti deve esclu- dersi possa attribuirsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può de- rivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.
Quanto alla posizione di le dichiarazioni dei redditi in atti attestano un reddito CP_1 medio annuo tra i 40.000,00 e 50.000,00 € l'anno ma, come già osservato in corso di cau- sa, nella valutazione dell'importo da porre a carico del non può non tenersi in CP_1 conto anche il costo che lo stesso deve sostenere per esercitare il suo diritto di visita alla fi- glia, tanto quando si reca in Sicilia, tanto quando la figlia lo raggiunge in Svizzera.
Da qui ritiene il collegio che la somma originariamente prevista sia ancora congrua, spe- cie alla luce dell'operatività del regime per le festività e per l'estate, avendo la minore rag- giunto l'età dei sei anni prevista, e comunque essendo positivo il vaglio sull'interesse della stessa a recarsi nei periodi extrascolastici dal padre.
- 5 - Tuttavia, alla può riconoscersi il diritto di percepire l'intero importo Parte_1 dell'assegno unico erogato dallo Stato italiano, nella qualità di genitore collocatario.
Quanto alle spese straordinarie, alla luce dei redditi documentati e di quelli presumibili, la ripartizione va fatta per 2/3 in capo al 1/3 in capo alla . CP_1 Parte_1
Ogni altra domanda relativa ai rapporti tra la minore e i differenti rami parentali esula dalla materia del contendere ed è inammissibile in questo giudizio.
Stante l'esito del giudizio le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni di cui all'accordo di divorzio raggiunto in data 18/01/2021 ex art. 6 della Legge 162/2014, a seguito di negoziazione assistita, iscritto al n. 21/2021
R.N.A. Proc. Civili – Amministrativi, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo mediante provvedimento depositato in cancelleria il 29/03/2021 e trascritto, previa trasmissione nei termini di legge, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo ove il matrimonio fu iscritto o trascritto e, per l'effetto, conferma il regime di affidamento condiviso della minore nata a [...]- Persona_1 lermo il 26/04/2016, attribuendo a la facoltà di esercitare separa- Parte_1 tamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ.; conferma il regime di visita del genitore non collocatario;
conferma l'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese un assegno mensile di euro
[...]
250,00 a titolo di concorso per il mantenimento della figlia, che verrà rivalutato annual- mente secondo l'indice Istat;
pone a carico di di contribuire ai 2/3 delle spese c.d. Controparte_1 straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019; incarica il servizio sociale territorialmente competente di effettuare per un anno un'attività di monitoraggio e sostegno alla minore nata a [...] il Persona_1
26/04/2016, e al nucleo familiare e per verificare ulteriori spazi di intervento, con invito a relazionare al Giudice Tutelare con cadenza semestrale;
formula l'espresso avvertimento, nei confronti di entrambe le parti in causa, a collabora- re nell'interesse della minore, invitando i servizi sociali a segnalare immediatamente even-
- 6 - tuali comportamenti pregiudizievoli al pubblico ministero minorile;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, anche dei due sub- procedimenti;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 20/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
ON D'OS
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. ON D'OS , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa ON D'OS Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3617 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2024, al quale è stata riunita la casa portante n. R.G. 3801/24 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CONIGLIARO VALENTINA, che la rap- presenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], C.F.: Controparte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MASSARI C.F._2
EM che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come in note in sostituzione dell'udienza del 12/11/2025.
Il Pubblico Ministero non esprimeva il chiesto parere, apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 20/03/2024,
ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio da Parte_1 [...]
contenuti nell'accordo di divorzio raggiunto in data 18/01/2021 ex Controparte_1 art. 6 della Legge 162/2014, a seguito di negoziazione assistita, iscritto al n. 21/2021
R.N.A. Proc. Civili – Amministrativi, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo mediante provvedimento depositato in cancelleria il 29/03/2021 e trascritto, previa trasmissione nei termini di legge, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo ove il matrimonio fu iscritto o trascritto, in punto di regolamentazione del regi- me di frequentazione della minore nata a [...] il [...], pre- Persona_1 viste nei seguenti termini
“3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre, quando sarà Palermo, potrà vedere tenere con sé la figli il fine settimana, dall'uscita da scuola del venerdì fino Per_1 alla domenica sera ore 22:00; nel corso della settimana potrà tenerla con sé un pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00. Rimane inteso che ciascuno dei genitori potrà, pre- vio avviso all'altro coniuge, concordare diversamente il diritto di visita, anche in base ai propri impegni lavorativi;
relativamente, poi, agli incontri dalla bambina con i nonni, questi in assenza del signo potranno concordare detti incontri con la signor che CP_1 Parte_1 stante la tenera età della minore, sarà pure presente.
4. In considerazione del trasferimento il signo durante le vacanze natalizie porterà CP_1 con sé la figlia, al compimento del suo sesto anno di età, ad anni alterni dal 23 al 29 dicem- bre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre la festività di Pasqua e quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo delle vacanze estive, la figlia trascorrerà con ciascuno dei suoi genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilire concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”. Nello specifico la ricorrente chiedeva che il padre vedesse la figlia solo a Palermo, opponendosi ai viaggi all'estero della minore.
Anche sul versante economico la chiedeva una modifica con elevazione Parte_1 dell'importo stabilito a titolo di contributo ordinario al mantenimento da € 250,00 a
€.450,00 e della misura della compartecipazione alle spese straordinarie dal 50% a 2/3, a causa dello stato di disoccupazione in cui la stessa versava a fronte dell'incremento delle ri- sorse economiche del resistente.
Con ricorso depositato in data 22/03/2024 chiedeva in- Controparte_1 dividuarsi ex art. 473 bis 38 c.p.c. le modalità di attuazione dell'accordo di divorzio rag- giunto dalle parti nella parte in cui disciplinava le modalità del diritto di visita tra il padre e la figlia ovvero, autorizzarsi la frequentazione libera tra padre e figlia anche e non Per_1 solo in Svizzera, ma in luogo altro da Palermo in Italia e all'estero, prima ancora di ogni eventuale accertamento, secondo l'allegato piano genitoriale e comunque già a partire dalle prossime vacanze estive, in considerazione del contrasto con la madre sul punto. Chiedeva,
- 2 - altresì, adottarsi i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 39 c.p.c. denunciando le gravi ina- dempienze di quest'ultima.
Con provvedimento del 5/06/2024 i due procedimenti venivano riuniti.
In corso di causa e segnatamente nell'ambito del sub-procedimento n. 2, Parte_1
modificava la domanda anche in punto di regimo di affido, chiedendo
[...]
l'affidamento esclusivo a sé stessa della minore alla luce delle condotte pregiudizievoli tenu- te dal padre.
***
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni del divor- zio tra le parti nei termini che vanno a esporsi.
Prendendo le mosse dal regime di affido, in via generale deve ricordarsi che, per quanto attiene alla regolamentazione dell'affidamento della prole minorenne, secondo l'art. 337 ter, secondo comma, cod. civ., in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio, va valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, tenuto conto del fatto che su entrambi incom- be la responsabilità genitoriale la quale, ai sensi dell'art. 317, secondo comma, cod. civ. non cessa a seguito degli eventi precedentemente citati.
L'affidamento esclusivo può esser adottato quindi, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.) che lo giustifichino e che devono avere natura oggettiva, non potendo consistere in soggetti- ve difficoltà delle parti.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha indicato né, tantomeno, concretamente pro- vato elementi utili a far ritenere che sussistano ragioni concrete contrarie all'interesse della minore, per giustificare l'affidamento esclusivo della medesima: la stessa ha affidato la ri- chiesta a labiali affermazioni di scelte educative arbitrarie, quali il farla “dormire nello stu- dio utilizzato dalla moglie d per la relativa attività di estetista – in uno con gli atteg- CP_1 giamenti severi e violenti di sottrazione del dispositivo cellulare”. Tali elementi, al di là della effettiva corrispondenza alla realtà, non appaiono di per sé tali da inficiare il giudizio di idoneità genitoriale del padre, sì da concentrare la responsabilità genitoriale esclusivamente in capo alla madre.
Inoltre, il solo fatto della lontananza del luogo di residenza dell'altro genitore, dovuto pe- raltro, nel caso di specie, a esigenze lavorative e familiari, non può ritenersi di per sé solo idoneo ad escludere l'affidamento condiviso.
Al contrario, tale circostanza impone che i genitori adottino responsabilmente e concor- demente specifiche iniziative per salvaguardare il diritto della minore a mantenere un rap-
- 3 - porto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori previsto dall'art. 337 ter cod. civ., iniziative che risulterebbero di essere precluse da un ulteriore significativo allontanamento, conseguente all'affidamento esclusivo della figlia.
Al contrario, la circostanza documentata e pacifica tra le parti che Controparte_1 risieda all'estero, e quindi lontano dal luogo dove la minore vive ed intrattiene
[...] le sue più significative relazioni familiari e sociali, impone per un verso di stabilire che abbia la propria residenza prevalente presso la madre e, per altro verso, che que- Per_1 st'ultima abbia la facoltà di esercitare separatamente la responsabilità genitoriale con rife- rimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ.
Quanto al regime di frequentazione padre-figlia, negli accordi originari sottoscritti dalle parti il trasferimento del “fuori Palermo” era stata una circostanza presa in conside- CP_1 razione a tal punto da prevedere un regime ordinario di visite nel territorio palermitano, ovvero della residenza della minore nei periodi di permanenza in Italia del resistente, e una disciplina del periodo festivo (tanto natalizio, pasquale o estivo) con lo spostamento della minore in Svizzera.
Alla luce delle relazioni del Consultorio e del coordinatore genitoriale, nessuna pregiudi- zialità concreta è stata evidenziata circa il mantenimento di questo assetto, essendo piuttosto probabilmente sfuggito alle parti un passaggio importante delle conclusioni del Consultorio nella nota del gennaio 2025 che qui si riportano
Il diritto alla bigenitorialità di posto al centro dell'intervento giudiziale, non giu- Per_1 stifica alcuna modifica a quell'assetto che distribuisce i tempi di permanenza della minore col padre in maniera differente tra periodo ordinario-scolastico ed extrascolastico, non es- sendo emersa agli atti alcuna pregiudizialità per la minore, apparendo il regime perfetta- mente consono alle esigenze di una bambina dell'età di e al suo diritto di stare con Per_1 entrambi i genitori, sebbene con tempi differenti in relazione alla distanza geografica della residenza del padre.
Va precisato che l'età di (che ad aprile p.v. compirà 10 anni) ha giustificato la Per_1 scelta di non procedere al suo ascolto in considerazione della fragilità della stessa, da come
- 4 - emerge dalla relazione dei servizi, del contesto giudiziario in cui la stessa è coinvolta, carat- terizzato da una escalation di ricorsi, allegazioni documentali spesso irrilevanti e polemiche il più delle volte sterili su questioni estranee alla materia del contendere, che riflette il clima familiare e -presumibilmente - incide sulla sua capacità di discernimento e valutazione, già ridotta per la tenera età: da qui, la decisione di non ascoltarla, essendo forte il rischio che tale adempimento, lungi dall'aggiungere ulteriori tasselli al quadro probatorio già comples- so, potesse tradursi in un'esperienza traumatica per la bambina e inutile per la decisione.
Ciò detto, opportuno appare però incaricare per un anno il servizio sociale del Comune di Palermo di effettuare un'attività di monitoraggio e sostegno alla minore e al nucleo fami- liare e per verificare ulteriori spazi di intervento, con invito a relazionare al Giudice Tutela- re con cadenza semestrale.
Al contempo, sussistono i presupposti per la pronunzia della sanzione dell'ammonimento di entrambi i coniugi, entrambi obiettivamente inadempienti rispetto all'obbligo di collabo- razione sui medesimi incombente nell'interesse esclusivo della prole, con invito ai servizi in- caricati di segnalare al pubblico ministero minorile eventuali comportamenti pregiudizievo- li senza ritardo.
Quanto alle domande di carattere economico, ha chiesto elevarsi il Parte_1 contributo economico stabilito negli accordi da € 250,00 a € 450,00 adducendo la modifica delle condizioni economiche delle parti.
Esaminando la documentazione in atti, in primo luogo deve osservarsi che insufficiente appare l'autocertificazione versata dalla ricorrente circa i redditi del 2024 in quanto alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti deve esclu- dersi possa attribuirsi qualsiasi rilevanza, sia pure indiziaria, nel processo civile al fine di provare un elemento costitutivo dell'azione o dell'eccezione, atteso che la parte non può de- rivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.
Quanto alla posizione di le dichiarazioni dei redditi in atti attestano un reddito CP_1 medio annuo tra i 40.000,00 e 50.000,00 € l'anno ma, come già osservato in corso di cau- sa, nella valutazione dell'importo da porre a carico del non può non tenersi in CP_1 conto anche il costo che lo stesso deve sostenere per esercitare il suo diritto di visita alla fi- glia, tanto quando si reca in Sicilia, tanto quando la figlia lo raggiunge in Svizzera.
Da qui ritiene il collegio che la somma originariamente prevista sia ancora congrua, spe- cie alla luce dell'operatività del regime per le festività e per l'estate, avendo la minore rag- giunto l'età dei sei anni prevista, e comunque essendo positivo il vaglio sull'interesse della stessa a recarsi nei periodi extrascolastici dal padre.
- 5 - Tuttavia, alla può riconoscersi il diritto di percepire l'intero importo Parte_1 dell'assegno unico erogato dallo Stato italiano, nella qualità di genitore collocatario.
Quanto alle spese straordinarie, alla luce dei redditi documentati e di quelli presumibili, la ripartizione va fatta per 2/3 in capo al 1/3 in capo alla . CP_1 Parte_1
Ogni altra domanda relativa ai rapporti tra la minore e i differenti rami parentali esula dalla materia del contendere ed è inammissibile in questo giudizio.
Stante l'esito del giudizio le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
modifica le condizioni di cui all'accordo di divorzio raggiunto in data 18/01/2021 ex art. 6 della Legge 162/2014, a seguito di negoziazione assistita, iscritto al n. 21/2021
R.N.A. Proc. Civili – Amministrativi, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo mediante provvedimento depositato in cancelleria il 29/03/2021 e trascritto, previa trasmissione nei termini di legge, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo ove il matrimonio fu iscritto o trascritto e, per l'effetto, conferma il regime di affidamento condiviso della minore nata a [...]- Persona_1 lermo il 26/04/2016, attribuendo a la facoltà di esercitare separa- Parte_1 tamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 337 ter, terzo comma, cod. civ.; conferma il regime di visita del genitore non collocatario;
conferma l'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese un assegno mensile di euro
[...]
250,00 a titolo di concorso per il mantenimento della figlia, che verrà rivalutato annual- mente secondo l'indice Istat;
pone a carico di di contribuire ai 2/3 delle spese c.d. Controparte_1 straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel
Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019; incarica il servizio sociale territorialmente competente di effettuare per un anno un'attività di monitoraggio e sostegno alla minore nata a [...] il Persona_1
26/04/2016, e al nucleo familiare e per verificare ulteriori spazi di intervento, con invito a relazionare al Giudice Tutelare con cadenza semestrale;
formula l'espresso avvertimento, nei confronti di entrambe le parti in causa, a collabora- re nell'interesse della minore, invitando i servizi sociali a segnalare immediatamente even-
- 6 - tuali comportamenti pregiudizievoli al pubblico ministero minorile;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, anche dei due sub- procedimenti;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 20/11/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Francesco Micela
ON D'OS
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. ON D'OS , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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