Articolo 3 della Legge 21 marzo 1953, n. 161
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 aprile 1953
Art. 3.
Gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilita', dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.
In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.
Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore; qualora il ricorrente si faccia assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto.
Entrata in vigore il 16 aprile 1953
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