Sentenza 16 gennaio 2025
Decreto cautelare 13 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00902/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01180/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1180 del 2025, proposto dal signor CO EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del signor EU BA, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell''ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00813/2025, resa tra le parti
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come in atti.
-impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito;
-ritenuto quanto al fumus boni iuris che il gravame non sia assistito da elementi di fondatezza, constatato che i quesiti proposti risultano coerenti con le prescrizioni contenute nel bando di concorso, in quanto rientranti nell’ambito delle materie ivi indicate, non implicanti nozioni di carattere eccessivamente specialistico, ricomprese nei programmi di esame delle scuole secondarie di secondo grado;
-ritenuto, quanto al periculum in mora , che le successive fasi concorsuali (motorio - attitudinali) si sono concluse nello scorso mese di febbraio, e che non sussiste allo stato paventato danno grave e irreparabile;
-che l’appello cautelare deve essere pertanto respinto;
-spese della presente fase cautelare compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare, confermando la misura cautelare disposta in primo grado.
Spese del grado compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO