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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/11/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3407 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2022 promossa
DA
, , in atti Parte_1 Parte_2 Parte_3
identificati, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Sampaoli, come da procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Frosinone, via Tommaso Landolfi n. 167.
-ATTORE- C O N T R O
- in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_1
rapp.to e difeso dall'avv. Massimiliano Martini in virtù di delega apposta su foglio separato e allegato in calce al presente atto ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Frosinone, Via Marittima, 246; il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica Email_1
-CONVENUTO-
residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO (contumace)
Oggetto: risarcimento danni riflessi MOTIVI DELLA DECISIONE
Con regolare atto di citazione, i suddetti attori convenivano in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, ed il Sig. per Controparte_1 Controparte_2
sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei “danni riflessi” da loro subiti per effetto del sinistro in cui rimaneva coinvolto il loro congiunto Sig. Parte_4
ove riportava gravi lesioni personali.
A sostegno della domanda allegavano che, il giorno 14.08.2019, alle ore 11.00 circa, quest'ultimo, dopo aver accompagnato a casa sua moglie , si recava con Parte_1
la sua moto Honda tg. BH87899 a Frosinone per fare delle commissioni, allorquando verso le ore 12:50 circa, nell'intento di tornare a casa, si trovava percorrere la Via
OL (ex SS dei Monti Lepini) con direzione Frosinone - Ceccano quando, giunto nei pressi dell'intersezione tra Via OL la sua moto veniva travolta da una Fiat Doblò tg. ED405LJ, di proprietà del Sig. e nell'occorso condotta dal Sig. Controparte_2
, il quale effettuava una svolta a sinistra per immettersi su Via delle Parte_5
Madonna delle Rose, gli tagliava letteralmente la strada, provocando il violento impatto contro il ciclomotore.
A causa di detto violento urto, il sig riportava gravi lesioni. Parte_4
Per effetto di tale evento, assume la difesa di parte attrice, la vita dinamico relazionale della moglie , nonché quella dei due figli e Parte_1 Pt_2
, veniva irrimediabilmente stravolta. Pt_3
In conseguenza di tale danno subito gli attori agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno riflesso/diretto, cosaì quantificato: a Parte_1
€ 54.000,00; a € 12.150,00; a € 12.150,00. Parte_2 Parte_3
Si costituiva in giudizio la sola , chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda. Nessuno si costituiva per il sig. per il quale deve essere Controparte_2
riconosciuta la contumacia.
All'udienza di prima comparizione, una volta assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c, il Tribunale invitava le parti a trovare un accordo transattivo.
Gli attori, pertanto, inviavano una proposta conciliativa alla convenuta, rimasta tuttavia senza alcun riscontro.
Svanito il tentativo di conciliazione, il Tribunale ammetteva le prove richieste ed espletate queste, rinviava la causa al 04.04.2025 per la precisazione delle conclusioni, invitando nuovamente la compagnia di assicurazione a tentare di conciliare la lite, vista l'acquisizione della prova sui fatti di causa.
Anche tale invito non sortiva alcun effetto.
Di conseguenza, alla predetta udienza del 04.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nelle more del deposito delle comparse conclusionali la compagnia Convenuta manifestava interesse a conciliare la lite sulla base della prima proposta transattiva formulatagli dagli attori.
A questo punto, a ridosso della scadenza per il deposito delle comparse, le parti congiuntamente formulavano istanza di rimessione della causa sul ruolo, in quanto si era raggiunto un accordo.
Rimessa la causa sul ruolo, l' revocava la propria volontà. CP_1
All'udienza del 11.07.2025, venivano precisate nuovamente le conclusioni e la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La domanda formulata da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
appare fondata.
La presente controversia verte sulla tematica del c.d. danno riflesso.
Si parla di danno riflesso quando ci si riferisce alla necessità di tutelare i familiari della vittima primaria in caso di lesioni non mortali del congiunto, connesse ad un qualunque tipo di fatto illecito. Anche i familiari di un danneggiato, a seguito dell'evento, subiscono una compromissione dei propri diritti, sia in termini di peggioramento della qualità della propria vita, sia in termini di sofferenza morale: si pensi, ad esempio, al caso di una madre che, in seguito ad un grave danno alla salute riportato dal proprio figlio convivente, dovrà prestargli assistenza per tutta la vita.
Questa categoria di danno è sempre stata ritenuta secondaria, e perciò in qualche modo non meritevole di ristoro, rispetto al caso più impattante della morte del proprio caro.
Invero, il danno riflesso veniva considerato dalla giurisprudenza non direttamente collegato all'evento dannoso e, quindi, non risarcibile ai sensi dell'art. 1223 del Codice civile, secondo il quale va indennizzato ogni danno che sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito. La svolta rispetto a questo iniziale atteggiamento ostile da parte della giurisprudenza si ha a partire dal 2002, quando le Sezioni Unite hanno cristallizzato una valorizzazione della posizione dei congiunti in ipotesi di gravi lesioni alla salute di un familiare, affermando che “ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile”
(Cassazione civile, SU, sentenza n. 9556/2002).
Così facendo, si è stabilito che anche il danno riflesso, pur trovando origine in un evento che colpisce la vittima principale, è risarcibile. Si tratta pur sempre di una conseguenza diretta del fatto illecito che ha causato la lesione del familiare e che produce, nella sfera giuridica delle cosiddette “vittime secondarie”, il diritto al risarcimento relativo al pregiudizio iure proprio.
A ciò si aggiunge altresì che, contrariamente a quanto ritenuto un tempo, non sussiste alcun limite normativo per il danno riflesso;
in passato, infatti, si riteneva che un danno potesse essere risarcito solo al di sopra di una certa soglia, ossia solamente se gli effetti del danno biologico del congiunto fossero particolarmente elevati. Ad oggi, invece, si dovrebbe prescindere dalla gravità della lesione per riconoscere la sussistenza o meno del danno riflesso, atteso che a rigore la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima “secondaria” è un danno proprio diverso da quello biologico della vittima primaria. Resta inteso, però, che più sarà elevato il grado di invalidità permanente riconosciuto alla vittima primaria, più sarà facilmente dimostrabile il patimento e l'alterazione delle condizioni di vita quotidiane del familiare.
Ciò precisato, si rileva che quanto sostenuto dalla Compagnia, secondo la quale il danno riflesso richiesto dagli attori non sarebbe risarcibile in ragione dell'entità del danno biologico subito dal congiunto (30%), il quale, pur avendo patito lesioni importanti, non sarebbe mai stato in pericolo di vita, appare privo di pregio, in quanto il danno riflesso costituisce un danno proprio diverso da quello biologico della vittima primaria e va comunque risarcito a prescindere dall'entità di quest'ultimo, purché adeguatamente provato. A tale riguardo, dall'esame del teste escusso , cugino di Testimone_1 Parte_4
, dalla quale emerge un vero e proprio stravolgimento della vita degli attori
[...]
in conseguenza del sinistro, sia in termini di sofferenza interiore, sia in termini di pregiudizio alla vita dinamico- relazionale, di tutti i componenti il nucleo familiare, inteso come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Appare dunque adeguatamente provato il danno riflesso patito dagli attori.
Per quanto concerne la quantificazione dello stesso,, la Corte di Cassazione assume che il criterio equitativo puro – largamente usato nei Tribunali di merito – dovrebbe trovare applicazione solo quando la particolarità delle circostanze lo giustifichi, purché idoneamente motivato;
invero, nella sentenza il giudice dovrebbe sempre esplicitare il percorso logico seguito, consentendo così di ricostruire le circostanze che ha scelto di valorizzare e quelle, invece, che ha ritenuto di non considerare, e questo anche al fine di rendere sindacabile la sua decisione.
Se dunque il criterio equitativo dovrebbe essere relegato a casi particolari, il principale parametro guida per la liquidazione del danno riflesso deve invece essere quello predisposto dalle Tabelle del Tribunale di Roma.
In questa ottica, proprio in applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma, ritiene questo Tribunale che gli importi richiesti in citazione per coniuge e figli siano congrui, in quanto in linea con i parametri stabiliti in dette tabelle, in particolare di quella riguardante il danno riflesso ( tabella E).
Ne deriva l'accoglimento della domanda nei termini predetti, con la condanna della compagnia convenuta e del sig. in solido tra loro, a Controparte_2
corrispondere agli attori gli importi richiesti in citazione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna la compagnia convenuta,
, in persona del suo legale rappresentante e il sig. Controparte_1
in solido tra loro, a corrispondere agli attori i seguenti importi: Controparte_2
a , coniuge, € 54.000,00; a , figlio, € 12.150,00; Parte_1 Parte_2
a , figlia, € 12.150,00, somme già stimate all'attualità; Parte_3
Il tutto oltre interessi legali dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo.
NA , in persona del suo legale rappresentante e Controparte_1
il sig. in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che Controparte_2
liquida in € 545,00 per spese, € 7.800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, il 4/11/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani