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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/11/2025, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa IT NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12077/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_1
Guastella, d'intesa con l'avv. Antonio Guastella, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Ragusa, via Marsala n. 3, nonché presso gli indirizzi pec:
e pec: Email_1 Email_2
giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_2 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente in data 23.12.2024 , in proprio Parte_1
e quale legale rappresentante della società agricola ha impugnato: Controparte_1
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-002578632 notificata con racc. A/R in data 29.11.2024, con la quale l' ha ingiunto alla stessa ed alla società quale obbligato CP_2 Controparte_1 solidale, il pagamento della complessiva somma di € 15.876,14 a titolo di sanzione amministrativa in riferimento alla annualità 2021, per la presunta violazione dell'art. 2 comma
1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), asseritamente contestata con atto di accertamento n. .2100.01/02/2023.0066450 del 1.2.2023, oltre € CP_2
9,05 a titolo di spese;
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-002578633 notificata con racc. A/R in data 29.11.2024, con la quale l' ha ingiunto alla stessa ed alla società agricola quale obbligato CP_2 Controparte_1 solidale, il pagamento della complessiva somma di € 15.876,14 a titolo di sanzione amministrativa in riferimento alla annualità 2021, per la presunta violazione dell'art. 2 comma
1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), asseritamente contestata con atto di accertamento n. .2100.01/02/2023.0066451 del 1.2.2023, oltre € CP_2
9,05 a titolo di spese.
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- che, in violazione dell'art. 3 comma 1 l. n. 241/1990, le ordinanze ingiunzione opposte sono prive di motivazione, in quanto “non contengono alcuna analitica indicazione delle cause di irregolarità riscontrate dall' limitandosi ad un generico richiamo per relationem ad CP_2 altri atti”, peraltro mai notificati, con conseguente compromissione del proprio diritto di difesa;
- che non sono stati rispettati i criteri di legge nella determinazione del quantum della sanzione irrogata;
- che non sono stati notificati gli atti prodromici, sottesi alle ordinanze ingiunzione impugnate;
- che, ad ogni modo, la pretesa sanzionatoria è estinta per violazione del disposto dell'art.14 u.c. della l. n. 689/81;
- che, comunque, dovrebbe essere applicata la sanzione nella misura ridotta prevista dall'art. 16 della l. n. 689/1981: possibilità questa che non le è stata concessa a causa della mancata notifica degli atti presupposti.
Pagina 2 Su tali premesse, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti, “in via principale e nel merito: … (di) dichiarare la nullità e/o illegittimità dei provvedimenti impugnati: - Ordinanza Ingiunzione n. OI-002578632 notificata con racc. A/R in data 29.11.2024, per mezzo della quale l' – sede di Catania - ha ingiunto alla CP_2 ricorrente ed in solido con la il pagamento Controparte_3 della complessiva somma di € 15.876,14 a titolo di sanzione amministrativa per l'omesso versamento - in riferimento alla annualità 2021 – di ritenute previdenziali ed assistenziali portate dall'atto di accertamento n. 2100.01/02/2023.0066450 del 01/02/2023 riferito CP_2 all'anno 2021, oltre € 9,05 a titolo di spese;
- Ordinanza Ingiunzione n. OI-002578633 notificata con racc. A/R in data 29.11.2024, per mezzo della quale l' – sede di Catania - CP_2 ha ingiunto alla ricorrente ed in solido con la , Controparte_3 il pagamento della complessiva somma di € 15.876,14 a titolo di sanzione amministrativa per
l'omesso versamento - in riferimento alla annualità 2021 – di ritenute previdenziali ed assistenziali portate dall'atto di accertamento n. 2100.01/02/2023.0066451 del CP_2
01/02/2023 riferito all'anno 2021, oltre € 9,05 a titolo di spese. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari …”.
In data 24.10.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' , depositando nel fascicolo CP_2 telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto di “aver avviato l'iter di annullamento dell'OI opposta in autotutela”, per cui ha chiesto “accertata l'ammissibilità dell'opposizione
(di) dichiarare la cessazione della materia del contendere, spese compensate”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali e, all'udienza del 14.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Innanzitutto, va dichiarata l'ammissibilità del giudizio di opposizione che ci occupa, essendo provato in atti che entrambe le ordinanze ingiunzione oggetto di causa sono state notificate in data 29.11.2024 e dai registri di consolle risulta che il ricorso è stato depositato il 23.12.2024.
In via assorbente, si prende atto che con le note cartolari depositate il 4.11.2024 l'ente resistente ha depositato provvedimento n. 210000-25-0579 dell'01.11.2025 con il quale, “…
Considerato che gli avvisi di accertamento, prodromici alle emissioni delle OO.II. opposte, sono stati consegnati all'agente notificatore oltre i termini di legge di cui all'art. 14 della L.
Pagina 3 689/81, e precisamente entrambi in data 16/03/2023”, ha provveduto in autotutela all'annullamento dei titoli oggetto di causa.
In considerazione della situazione sopravvenuta de qua, è venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dal ricorrente.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, nella fattispecie concreta, va adottata in dispositivo tale statuizione.
Questione del tutto diversa è l'accertamento della fondatezza del ricorso ai fini della distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tale indagine va condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo ai canoni della causalità che ne informano il contenuto (di recente, ad esempio, Cass. 17.01.2020,
n.1005; ex plurimis, Cass. 31.01.2017, n.2570; Cass.16.10.2012, n.17683).
A tal fine, giova osservare che le iniziative assunte dalla pubblica amministrazione in autotutela rappresentano non solo un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso, preordinato a mantenere invariato il rapporto costi –benefici e ad assicurare la conformità dei comportamenti amministrativi alle regole giuridiche, restando legittimato il ricorso ad esso anche in pendenza di giudizio quale proiezione applicativa del principio di lealtà processuale.
Nella fattispecie concreta, l'esercizio del potere discrezionale in parola appare evidentemente influenzato dai puntuali rilievi difensivi svolti dai procuratori della parte ricorrente avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale, che, del resto, non ha prodotto in giudizio elementi utili a supportare la pretesa sanzionatoria avanzata ab origine.
In questa prospettiva, muovendo dall'insegnamento della Corte Costituzionale (v., ad esempio, sent. 23.11.2004, n.199; sent. 12.07.2005, n.274) – che seppure affermatosi con
Pagina 4 riguardo al settore tributario appare di portata generale- non può ritenersi trascurabile che parte ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere degli esborsi causati dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa creditoria al tempo in cui essa è stata esercitata, che, proprio in quanto tale, è stato eliminato dall'Istituto resistente attivando prontamente i propri poteri autoritativi.
Pertanto, ad avviso di questo giudice, valutate le specifiche ragioni poste alla base del dedotto annullamento, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per assicurarsi la dovuta tutela a fronte delle conseguenze previste dalla legge in caso di infruttuoso decorso dei termini decadenziali entro i quali l'ordinamento consente ai privati di far valere le proprie ragioni.
In concreto, i compensi professionali in favore della parte ricorrente restano liquidati avuto riguardo alla natura e al valore della causa in rapporto alla natura unitaria dell'obbligazione traente origine dal medesimo illecito amministrativo contestato per l'annualità 2021, al mancato svolgimento della fase istruttoria, al mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022, altresì tenendo conto della domanda di distrazione avanzata dai procuratori costituiti in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa alla ordinanza ingiunzione OI-
002578632 e all'ordinanza ingiunzione OI-002578633
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore di CP_2
parte ricorrente che liquida in 43,00 a titolo di spese vive ed in euro1243,35 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dei relativi procurati antistatari
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 15.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa IT NI
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