TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3641/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
1 N. 3641/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 3641/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
AVERSA alla VIA SALVO D'ACQUISTO n. 5 presso lo studio dell'Avv. LAUDANTE
GIUSEPPE (c.f.: dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in C.F._2
calce al ricorso introduttivo,
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elett.te domiciliata in ROMA, alla VIA LUIGI RIZZO n. 72, presso lo studio dell'Avv.
CELLI PAOLO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- RESISTENTE
OGGETTO: Arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e,
dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (cfr.,
in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo 2009, n.
6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: - di essere comproprietaria, unitamente a CP [...]
, rispettivamente per una quota pari al 50%, dell'immobile sito in Aversa alla via CP_2
dell'Archeologia n. 54; - che tale immobile è stato concesso in locazione alla sig.ra
[...]
[...
[...] , con decorrenza dal 13.08.2016 sino al 12.08.2020, con canone annuo Parte_2 CP_2
pari ad euro 4.800,00 da versarsi in dodici rate mensili di euro 400,00; - che tuttavia la quale creditrice del , sottopose a pignoramento il canone di Controparte_1 CP_2
locazione di cui si è detto a seguito di procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi
(n. 1900/2018 R.G.) per vedere soddisfatto il proprio credito;
- che, a seguito di tanto, in data 09.04.2019 veniva emessa ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo al debitore esecutato (sig. ), per l'importo mensile di euro Parte_2 Controparte_2
400,00, fino a concorrenza del credito complessivo innanzi indicato di euro 857.539,16; -
che tuttavia è interesse della ricorrente, quale comproprietaria del bene concesso in locazione, procedere alla ripetizione, a danno del creditore procedente, delle somme indebitamente riscosse, corrispondenti alla quota di comproprietà di sua pertinenza.
Ha dunque concluso la ricorrente come segue: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in
diritto illustrate in narrativa, così giudicare: - condannare la alla Controparte_1
restituzione dei canoni illegittimamente riscossi dalla data del pignoramento 13.12.2018
alla data del luglio 2023, per un totale di euro 22.000,00, pari a 55 mensilità. - Con vittoria
di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara
antistatario”.
Si è costituita in giudizio la che, nel Controparte_1
contestare decisamente gli avversi assunti, ha evidenziato che per un verso il contratto di locazione è cessato alla data del 30/11/2023, onde la domanda deve ritenersi tardiva, e per altro verso che l'effetto sostanziale della negotiorum gestio in capo al comproprietario 'non locatore' per il pagamento pro quota dei canoni può essere invocata solo laddove “vi sia
stata una precedente sua ratifica in relazione all'operato del gestore”, di cui non vi è
4 traccia nella fattispecie. Onde, tenuto conto che il ricorrente “in tema di ratifica della
locazione … nulla deduce né potrà rilevare, attesi i rigorosi limiti di allegazione e prova del
rito prescelto e le preclusioni maturate”, ha concluso per il rigetto della domanda o, in via subordinata, per il suo accoglimento in misura ridotta del 50%, pari alla quota di comproprietà, ossia pari all'importo di euro 11.000,00.
Attesa la sua natura documentale, la causa è stata immediatamente rinviata per discussione ex art. 281 sexies e terdecies c.p.c. e viene decisa con la presente sentenza.
***
Ciò detto, va anzitutto dichiarata l'inammissibilità delle memorie depositate da parte ricorrente il 22.07.2025, trattandosi di deposito non autorizzato e comunque precluso alla luce del rito prescelto, non essendo peraltro mai stati concessi gli invocati termini ex art. 281 duodecies c.p.c..
Nel merito, come anticipato, la domanda è infondata.
La ricorrente, quale comproprietaria locatrice dell'immobile in discorso, agisce per la ripetizione delle somme riscosse da parte del creditore procedente nel procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi di cui al n. 1900/2018 R.G., pretendendo dall'istituto bancario il pagamento, in suo favore, della somma di euro 22.000,00, pari a 55 mensilità.
Tuttavia, il resistente ha correttamente evidenziato (e trattasi di circostanza pacifica,
in quanto incontestata) che il contratto di locazione era cessato in data precedente alla messa in mora (peraltro nemmeno indirizzata al locatore comproprietario) e che, per quanto maggiormente interessa in questa sede, non vi è prova della ratifica, da parte della ricorrente, dell'operato dell'altro comproprietario, condizione legittimante l'esercizio dell'azione in questa sede proposta, dovendosi peraltro ritenere del tutto inefficace, a tale scopo, l'atto di messa in mora dell'11.3.2024, per quanto detto.
5 Va infatti evidenziato che, come noto, la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 c.c., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705, comma 2, c.c., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 c.c., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa (Cass.
civ., Sez. U., 04/07/2012, n. 11135, in Giust. civ. Mass. 2012, 7-8, 874; conf. Cass. civ., sez.
III, 10/09/2019, n. 22540 in Guida dir., 2019, 48, 87).
In buona sostanza, pur in presenza di una gestione non rappresentativa, che si svolga quindi senza alcuna contemplatio domini, la ratifica determina, dal suo manifestarsi, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato (art. 2032 c.c.). E tra gli effetti del mandato vi è
proprio quello di cui all'art. 1705 c.c., comma 2, che abilita il comproprietario non locatore a richiedere, per il tempo successivo alla ratifica, il pagamento pro quota del canone al conduttore. La ratifica, giova soggiungere, non necessita di formalità particolari, ben potendo essere espressa dalla domanda che il comproprietario non locatore rivolga al conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, di vedersi attribuito il 50%
dei canoni per il periodo successivo alla ratifica.
Sul punto è stato efficacemente precisato che, sebbene la domanda di pagamento dei canoni, proposta in giudizio, possa intendersi, in sostanza, alla stregua di una ratifica del contratto, tuttavia gli effetti della ratifica non sono retroattivi quanto al diritto al pagamento del canone, bensì lo fanno insorgere soltanto per i canoni dovuti dal conduttore nel periodo successivo (Cass. civ., sez. III, 10/10/2019, n. 25433; si v. anche Cass. civ., sez. III,
18/07/2023, n. 20885).
6 Nella fattispecie in esame, il comproprietario non locatore, non proponendo la domanda anche nei confronti del locatore, non ha offerto la prova, anche meramente indiziaria, della ratifica dell'operato del “gestor”, in tempo utile per esigere i canoni scaduti,
dovendosi ritenere del tutto inefficace la ratifica intervenuta il 11/03/2024, poiché
successiva alla risoluzione del contratto di locazione e, dunque, alla cessazione dei suoi effetti.
Alla luce delle precisazioni che precedono, deve infatti ritenersi che, in difetto di ratifica, la banca procedente abbia legittimamente riscosso i canoni di locazione da parte del terzo pignorato e che, conseguentemente, la nulla può pretendere nei suoi Pt_1
confronti.
La domanda va quindi respinta.
Alla soccombenza segue la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore della resistente, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, con aumento ex art. 4 co. 8° del predetto D.M. nella misura del
33%, essendo risultate le difese della parte vittoriosa manifestamente fondate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna quest'ultima al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 4.518,01 per CP
compensi professionali, al netto dell'aumento del 33% per le ragioni esposte, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
7 Aversa, 19/09/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; visto l'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le modalità di svolgimento dell'udienza in “forma scritta” disposte dal giudice risultano in realtà pienamente conformi alla celebrazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che “certamente non è tra quelle che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti” (di recente, Cass. civ., sez. III, 19/12/2022, n. 37137); considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata modalità di trattazione dell'udienza; viste le note prodotte dalle parti;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127 ter c.p.c.
1 N. 3641/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 3641/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
AVERSA alla VIA SALVO D'ACQUISTO n. 5 presso lo studio dell'Avv. LAUDANTE
GIUSEPPE (c.f.: dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in C.F._2
calce al ricorso introduttivo,
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elett.te domiciliata in ROMA, alla VIA LUIGI RIZZO n. 72, presso lo studio dell'Avv.
CELLI PAOLO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- RESISTENTE
OGGETTO: Arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI: come da note conclusive depositate dalle parti nel fascicolo telematico.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e,
dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (cfr.,
in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo 2009, n.
6205; Cass., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118), stante la materiale superfluità di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,,
così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis
applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69,
secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla
presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: - di essere comproprietaria, unitamente a CP [...]
, rispettivamente per una quota pari al 50%, dell'immobile sito in Aversa alla via CP_2
dell'Archeologia n. 54; - che tale immobile è stato concesso in locazione alla sig.ra
[...]
[...
[...] , con decorrenza dal 13.08.2016 sino al 12.08.2020, con canone annuo Parte_2 CP_2
pari ad euro 4.800,00 da versarsi in dodici rate mensili di euro 400,00; - che tuttavia la quale creditrice del , sottopose a pignoramento il canone di Controparte_1 CP_2
locazione di cui si è detto a seguito di procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi
(n. 1900/2018 R.G.) per vedere soddisfatto il proprio credito;
- che, a seguito di tanto, in data 09.04.2019 veniva emessa ordinanza di assegnazione delle somme dovute dal terzo al debitore esecutato (sig. ), per l'importo mensile di euro Parte_2 Controparte_2
400,00, fino a concorrenza del credito complessivo innanzi indicato di euro 857.539,16; -
che tuttavia è interesse della ricorrente, quale comproprietaria del bene concesso in locazione, procedere alla ripetizione, a danno del creditore procedente, delle somme indebitamente riscosse, corrispondenti alla quota di comproprietà di sua pertinenza.
Ha dunque concluso la ricorrente come segue: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in
diritto illustrate in narrativa, così giudicare: - condannare la alla Controparte_1
restituzione dei canoni illegittimamente riscossi dalla data del pignoramento 13.12.2018
alla data del luglio 2023, per un totale di euro 22.000,00, pari a 55 mensilità. - Con vittoria
di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara
antistatario”.
Si è costituita in giudizio la che, nel Controparte_1
contestare decisamente gli avversi assunti, ha evidenziato che per un verso il contratto di locazione è cessato alla data del 30/11/2023, onde la domanda deve ritenersi tardiva, e per altro verso che l'effetto sostanziale della negotiorum gestio in capo al comproprietario 'non locatore' per il pagamento pro quota dei canoni può essere invocata solo laddove “vi sia
stata una precedente sua ratifica in relazione all'operato del gestore”, di cui non vi è
4 traccia nella fattispecie. Onde, tenuto conto che il ricorrente “in tema di ratifica della
locazione … nulla deduce né potrà rilevare, attesi i rigorosi limiti di allegazione e prova del
rito prescelto e le preclusioni maturate”, ha concluso per il rigetto della domanda o, in via subordinata, per il suo accoglimento in misura ridotta del 50%, pari alla quota di comproprietà, ossia pari all'importo di euro 11.000,00.
Attesa la sua natura documentale, la causa è stata immediatamente rinviata per discussione ex art. 281 sexies e terdecies c.p.c. e viene decisa con la presente sentenza.
***
Ciò detto, va anzitutto dichiarata l'inammissibilità delle memorie depositate da parte ricorrente il 22.07.2025, trattandosi di deposito non autorizzato e comunque precluso alla luce del rito prescelto, non essendo peraltro mai stati concessi gli invocati termini ex art. 281 duodecies c.p.c..
Nel merito, come anticipato, la domanda è infondata.
La ricorrente, quale comproprietaria locatrice dell'immobile in discorso, agisce per la ripetizione delle somme riscosse da parte del creditore procedente nel procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi di cui al n. 1900/2018 R.G., pretendendo dall'istituto bancario il pagamento, in suo favore, della somma di euro 22.000,00, pari a 55 mensilità.
Tuttavia, il resistente ha correttamente evidenziato (e trattasi di circostanza pacifica,
in quanto incontestata) che il contratto di locazione era cessato in data precedente alla messa in mora (peraltro nemmeno indirizzata al locatore comproprietario) e che, per quanto maggiormente interessa in questa sede, non vi è prova della ratifica, da parte della ricorrente, dell'operato dell'altro comproprietario, condizione legittimante l'esercizio dell'azione in questa sede proposta, dovendosi peraltro ritenere del tutto inefficace, a tale scopo, l'atto di messa in mora dell'11.3.2024, per quanto detto.
5 Va infatti evidenziato che, come noto, la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 c.c., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l'operato del gestore e, ai sensi dell'art. 1705, comma 2, c.c., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 c.c., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa (Cass.
civ., Sez. U., 04/07/2012, n. 11135, in Giust. civ. Mass. 2012, 7-8, 874; conf. Cass. civ., sez.
III, 10/09/2019, n. 22540 in Guida dir., 2019, 48, 87).
In buona sostanza, pur in presenza di una gestione non rappresentativa, che si svolga quindi senza alcuna contemplatio domini, la ratifica determina, dal suo manifestarsi, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato (art. 2032 c.c.). E tra gli effetti del mandato vi è
proprio quello di cui all'art. 1705 c.c., comma 2, che abilita il comproprietario non locatore a richiedere, per il tempo successivo alla ratifica, il pagamento pro quota del canone al conduttore. La ratifica, giova soggiungere, non necessita di formalità particolari, ben potendo essere espressa dalla domanda che il comproprietario non locatore rivolga al conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, di vedersi attribuito il 50%
dei canoni per il periodo successivo alla ratifica.
Sul punto è stato efficacemente precisato che, sebbene la domanda di pagamento dei canoni, proposta in giudizio, possa intendersi, in sostanza, alla stregua di una ratifica del contratto, tuttavia gli effetti della ratifica non sono retroattivi quanto al diritto al pagamento del canone, bensì lo fanno insorgere soltanto per i canoni dovuti dal conduttore nel periodo successivo (Cass. civ., sez. III, 10/10/2019, n. 25433; si v. anche Cass. civ., sez. III,
18/07/2023, n. 20885).
6 Nella fattispecie in esame, il comproprietario non locatore, non proponendo la domanda anche nei confronti del locatore, non ha offerto la prova, anche meramente indiziaria, della ratifica dell'operato del “gestor”, in tempo utile per esigere i canoni scaduti,
dovendosi ritenere del tutto inefficace la ratifica intervenuta il 11/03/2024, poiché
successiva alla risoluzione del contratto di locazione e, dunque, alla cessazione dei suoi effetti.
Alla luce delle precisazioni che precedono, deve infatti ritenersi che, in difetto di ratifica, la banca procedente abbia legittimamente riscosso i canoni di locazione da parte del terzo pignorato e che, conseguentemente, la nulla può pretendere nei suoi Pt_1
confronti.
La domanda va quindi respinta.
Alla soccombenza segue la condanna di al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore della resistente, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014, con aumento ex art. 4 co. 8° del predetto D.M. nella misura del
33%, essendo risultate le difese della parte vittoriosa manifestamente fondate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna quest'ultima al pagamento in favore di
[...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 4.518,01 per CP
compensi professionali, al netto dell'aumento del 33% per le ragioni esposte, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
7 Aversa, 19/09/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
8