Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/10/2022, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/10/2022
N. 01627/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2022, proposto da
IC SA, rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani n. 30;
contro
Lega Navale Italiana - Sede Nazionale, Lega Navale Italiana - Sezione di Taranto, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
CE ET, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio – rigetto relativo alla richiesta (proposta dal ricorrente il 14/3/22 e reiterata il successivo 22/3/22) di accesso agli atti, ed in particolare della Determinazione n. 87 del 6 marzo 2022 con la quale il Presidente Nazionale della Lega Navale Italiana ha nominato il dott. CE ET Commissario Straordinario della Sezione di Taranto, nonché di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale e presupposto e l’accertamento conseguente del diritto di accesso da parte del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza depositata in data 12 luglio 2022, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori avv. R. G. Marra, in sostituzione dell'avv. L. Ancora, per la parte ricorrente;
Rilevato che, con atti depositati in date 12 e 13 luglio 2022, il ricorrente – dopo aver rappresentato che “successivamente alla notifica e deposito del ricorso le parti hanno trovato una intesa conciliativa, sicché non vi è più intenzione di coltivare il ricorso” – ha espressamente chiesto “che venga dichiarata la improcedibilità del ricorso n. 581/2022, per sopravvenuto difetto di interesse”;
Ritenuto che, ciò detto, non permanga al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, peraltro, che nulla debba essere disposto in ordine alle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto IC Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO