TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/05/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5654 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato PARRETTA LAURA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato VIOLI ANDREA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come rassegnate all'udienza del
9/04/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 3 1. Le parti, a seguito di procedura di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel comune di Nonantola (MO) in data 09.05.2009, hanno raggiunto accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, sottoscritto in data 08.03.2019. Tra le altre, la condizione n. 7 dell'accordo prevedeva che “Il sig. contribuirà Controparte_1
al mantenimento della figlia minore tramite la corresponsione alla sig.ra Per_1
mediante bonifico bancario da effettuarsi in via anticipata, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese per complessive 12 mensilità, della somma di € 280,00
(duecentottanta/00) mensili, a decorrere da aprile 2019, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT della Provincia di Modena, a decorrere dal mese di aprile 2020, prendendo ogni anno quale indice di riferimento quello intercorso da Gennaio a Gennaio dell'anno precedente.”
Successivamente all'accordo di divorzio, le parti facevano richiesta di ottenimento dell'Assegno unico universale che le parti percepiscono in misura del 50% ciascuno.
2. Con ricorso del 12/12/2024 la ricorrente ha chiesto disporre la modifica della precedente condizione, disponendo a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia di Euro 500,00. In alternativa la ricorrente ha chiesto che l'assegno unico competa in via esclusiva alla madre a partire dal settembre 2022 con condanna a carico del marito alla restituzione delle somme già percepite o in subordine l'attribuzione integrale dell'assegno unico a far data del deposito del ricorso.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto delle domande di parte ricorrente e la conferma delle condizioni di divorzio stabilite nell'accordo di negoziazione assistita.
4. All'udienza del 9/04/2024 le parti, su proposta del Giudice, hanno raggiunto a seguito di discussione l'accordo che segue:
“- la madre è autorizzata a chiedere integralmente l'assegno unico per la figlia
e dal mese di aprile, fino a quando non lo percepirà per intero, il padre le Per_1 verserà mensilmente l'importo da lui ricevuto entro il giorno 20 e comunque alla ricezione del bonifico da parte dell'INPS;
pagina 2 di 3 - la quota parte (50%) che spetterebbe al padre verrà utilizzata dalla madre per le esigenze della figlia con rendicontazione annuale a gennaio di ogni anno al padre in ordine all'utilizzo di tali importi;
- fermo il resto;
- spese del procedimento compensate”.
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti all'udienza poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni contenute nell' accordo di cessazione degli effetti civili raggiunto mediante procedura di negoziazione assistita sottoscritto in data
08.03.2019:
1. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. spese compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 7/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3