TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7222
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
>
TAR
Decreto cautelare 24 giugno 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2023
>
TAR
Sentenza 22 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015

    Il giudice rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2024 che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti impugnati

    Il giudice ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015 e che le imprese avrebbero dovuto considerare i rischi contrattuali. Il payback non altera le procedure di gara in quanto opera esternamente sul fatturato complessivo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015

    Il giudice rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2024 che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti impugnati

    Il giudice ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015 e che le imprese avrebbero dovuto considerare i rischi contrattuali. Il payback non altera le procedure di gara in quanto opera esternamente sul fatturato complessivo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015

    Il giudice rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2024 che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti impugnati

    Il giudice ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015 e che le imprese avrebbero dovuto considerare i rischi contrattuali. Il payback non altera le procedure di gara in quanto opera esternamente sul fatturato complessivo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015

    Il giudice rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2024 che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti impugnati

    Il giudice ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015 e che le imprese avrebbero dovuto considerare i rischi contrattuali. Il payback non altera le procedure di gara in quanto opera esternamente sul fatturato complessivo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015

    Il giudice rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2024 che ha ritenuto il meccanismo ragionevole e proporzionato.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari del legittimo affidamento, della libertà di impresa e dell’evidenza pubblica

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza di un meccanismo di fissazione di un tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti impugnati

    Il giudice ritiene che il meccanismo del payback fosse noto fin dal 2015 e che le imprese avrebbero dovuto considerare i rischi contrattuali. Il payback non altera le procedure di gara in quanto opera esternamente sul fatturato complessivo.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività demandate alle regioni e province autonome sono di carattere meramente attuativo-esecutivo, prive di discrezionalità e consistono in un'attività meramente ricognitiva e riepilogativa. Si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, con un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività demandate alle regioni e province autonome sono di carattere meramente attuativo-esecutivo, prive di discrezionalità e consistono in un'attività meramente ricognitiva e riepilogativa. Si instaura un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, con un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo. Pertanto, la controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7222
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7222
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo