TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/10/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1790/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1790/2025 promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. MISERICORDIA DANIELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. MISERICORDIA DANIELA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/05/2001 in San NI
(TR), precisando che dall'unione sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nata a [...] il [...]), e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente Persona_2 del Tribunale in sede di separazione, omologata con Decreto del Tribunale di Terni del 22/11/2013, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 01/10/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“- il sig. si obbliga a corrispondere entro il 15 di ogni mese a titolo di Controparte_1 mantenimento per ciascun figlio lo importo mensile di € 240,50 cadauno per un totale di € 481,00 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
a tale somma mensile sarà aggiunto lo importo di € 7,14 per figlio per ogni pasto (pranzo o cena) non consumato presso il padre;
- Il Sig. si obbliga a versare in favore dei figli il 50% delle spese sanitarie, Controparte_1 comprese quelle odontoiatriche, scolastiche (libri, mensa, trasporti, ripetizioni, tasse e iscrizioni universitarie) e sportive ordinarie nonché il 50% straordinarie concordate e ove non d'accordo saranno pagate dal genitore che intende effettuarle. La quota spettante delle spese straordinarie dovrà essere restituita al genitore che l'ha anticipata entro il mese successivo all'effettuazione della spesa;
- I figli, ad oggi collocati presso la casa materna, trascorreranno con il padre uno/due giornate alla settimana dalla mattina alla sera, con consumazione del pranzo e cena presso la di lui abitazione, per un totale di 14 pasti mensili, giorni che verranno di volta in volta concordati a seconda dei propri turni lavorativi, con una giornata di anticipo;
alla quota mensile prevista per il mantenimento (€ 240,50 per ogni figlio per un totale di € 481 mensili) saranno corrisposti dal sig. lo importo di € 7,14 per figlio per ogni pasto non consumato presso il padre;
CP_1 quanto alle festività i figli ad anni alterni le trascorreranno con ciascun genitore, per due settimane anche non consecutive, sia per Natale che durante le vacanze estive, purché preventivamente concordate almeno un mese prima;
-il sig. a far data dal mese di febbraio 2026 si impegna al pagamento della Controparte_1 ulteriore somma di € 150,00 mensili a titolo di rimborso degli arretrati ISTAT maturati e non corrisposti a far data dal decreto di omologa sino ad oggi pari ad € 3.498,68.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/05/2001 in San
NI (TR), tra lle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto e riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di San
NI (TR) (atto n.13, parte II, serie A, anno 2001);
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 29.10.2025
Il Presidente est.
LI AR