Art. 168. Attribuzioni del Vice comandante generale 1. Il Vice comandante generale e' il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo piu' anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina e' predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa. 2. Rimane in carica ((per un periodo pari a due anni, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge)) . Il Vice comandante generale e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri. 3. Il Ministro della difesa ha facolta' di escludere il generale di corpo d'armata di cui al comma 1 e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianita' tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente. 4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.
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- 1. Documenti costituzionali francesi (II parte):le costituzioni napoleonicheFulco Lanchester · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 8 agosto 2020
Giurisprudenza • 147
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/06/2022, n. 7536Provvedimento: […] per l'accertamento del silenzio inadempimento, previa adozione di idonea misura cautelare, anche monocratica, all'obbligo di nominare il Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 168 del d.lgs. n. 66/2010 ("Codice dell'Ordinamento Militare", in appresso anche "Codice")Leggi di più...
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