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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6750/2023 del Ruolo Generale
PROMOSSA DA
Parte_1
(C.F. ) in persona del in carica
[...] P.IVA_1 Parte_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato in GL, Via Sonnino n. 96 presso lo studio degli avv.ti Pt_3
e che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù
[...] Parte_4
di procura generale alle liti per atto del notaio del 5/4/16 rep. 12.428 depositato in atti Per_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) residente in [...]S. Pietro, Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. residente in [...]S. Pietro, Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. – P. IVA ), con sede in Milano, nella piazza Tre CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
Torri n. 3, in persona del suo Procuratore , elettivamente domiciliata in GL, nella via Controparte_4
Pag. 1 a 15 della Pineta n. 53/b, presso lo studio degli avv.ti Giampaolo Secci, Marco Secci e Alberto Secci, che la rappresentano e difendono, unitamente e/o disgiuntamente, in forza di procura speciale depositata in atti,
RESISTENTE
Oggetto: morte (rivalsa ) Pt_1
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
(in ricorso introduttivo, confermate in atti):
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta,
1) accertare e dichiarare che l'incidente in premessa si è verificato per fatto e colpa di Controparte_2
e di nelle rispettive qualità di conducente e proprietario dell'autoveicolo Renault Megane CP_5
tg. CR381YH;
2) per l'effetto, condannare , e , in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 Controparte_6
rapp.te, in solido tra loro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1916 e 2054 c.civ., a pagare
all' la somma di € 492.308,67, ovvero quell'altra, maggiorata di interessi fino al saldo e Pt_1
rivalutazione, e salve le variazioni disposte ex lege sulla rendita, che risulterà dovuta ad istruttoria
conclusa;
3) con vittoria di spese e onorari di causa.”
Nell'interesse della parte convenuta:
(con comparsa di costituzione e risposta, confermate in atti):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
in via principale
Pag. 2 a 15 1) accertare e dichiarare che il sinistro stradale occorso in data 23.6.2021, nel quale è rimasto vittima
il sig. , è imputabile alla responsabilità concorrente di entrambi i conducenti Persona_2
coinvolti nello scontro e, per l'effetto, tenuto conto del grado di colpa imputabile alla vittima,
2) dichiarare congruo l'importo già liquidato e corrisposto da in favore dell' ; CP_3 Pt_1
3) con vittoria di spese ed onorari del giudizio;
in via subordinata
4) liquidare, tenuto conto del grado di colpa imputabile, rispettivamente, al sig. e Persona_2
al sig. in relazione al sinistro per cui è causa, l'eventuale ulteriore importo spettante Controparte_2
all' in via di surroga, nei limiti di verità e giustizia, respingendo ogni infondata maggiore Pt_1
domanda;
5) con vittoria di spese ed onorari del giudizio o, quantomeno, con l'integrale compensazione degli
stessi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l' Parte_1
ha convenuto in giudizio i signori
[...] Controparte_1 Controparte_2
e la (rispettivamente proprietario, conducente e compagnia assicuratrice Controparte_6
dell'autovettura Renault Megane tg. CR381YH) al fine di vederli condannare in solido al rimborso di quanto pagato dall' , in favore degli eredi superstiti, a seguito del decesso (per infortunio in itinere) Pt_1
del Sig. avvenuto in GL in data 23 giugno 2021. Persona_2
In particolare, a sostegno della domanda l'Istituto ricorrente ha esposto:
- in data 23 giugno 2021 il Sig. , dipendente della società con la Persona_2 Parte_5
qualifica di autista, si recava al lavoro alla guida del proprio motociclo Yamaha tg. CJ88208 ed assicurato
Pag. 3 a 15 con quando, mentre percorreva in GL la Via Nervi, giunto all'altezza Controparte_7
dell'intersezione con Via delle Miniere, entrava in collisione con l'autoveicolo che lo precedeva –
Renault Megane tg.CR381YH assicurato con la di proprietà del Sig. Controparte_6 [...]
e condotto dal Sig. - il quale effettuava una manovra vietata di inversione del CP_1 Controparte_2
senso di marcia;
- nell'occasione il motociclo ha violentemente impattato con la fiancata sinistra dell'auto ed il Sig.
è caduto ed è deceduto nell'immediatezza; Per_2
- la dinamica del sinistro è stata ricostruita sia dalla Polstrada di GL (che sanzionava il conducente dell'auto ai sensi degli artt. 154 co. 6 e 146 co. 2 del Codice della Strada) sia a seguito di accertamento ispettivo congiunto del 18 agosto 2021; Pt_1
- a seguito di procedimento penale, il sig. è stato condannato con sentenza di Controparte_2
applicazione della pena su richiesta delle parti (n. 1078/22 GUP Tribunale di GL dell'11.11.2022);
- di aver costituito, in conseguenza dell'infortunio in itinere, una rendita ai superstiti già corrisposta.
Tanto premesso in fatto, l'istituto ricorrente ha dichiarato di agire in giudizio in surrogazione nei confronti dei responsabili del sinistro, al fine di ottenere la restituzione della somma pagata (€ 492.308,67
oltre ai successivi costi, gli interessi fino al saldo e la rivalutazione ex lege della rendita).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.03.2024, si è costituita in giudizio la società
la quale ha contestato, in fatto e in diritto le avverse pretese ed in particolare: CP_3
- ha sostenuto di non aver mai inteso sottrarsi alle istanze formulate in via di surrogazione dall'Istituto
ricorrente con riguardo alle conseguenze del sinistro de quo tanto da aver già corrisposto, in favore dell' la somma complessiva di € 251.468,00; Parte_1
- ha eccepito la concorrente responsabilità del defunto sig. nella causazione dell'evento e sul Per_2
punto, in ordine al quantum, ha sostenuto che le avverse pretese sono eccessive in quanto non tengono
Pag. 4 a 15 conto né della corretta ricostruzione della dinamica del sinistro né della responsabilità concorrente di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti così come emergenti dai documenti in atti;
- difatti, come risulta dallo stesso capo di imputazione formulato nei confronti del conducente
[...]
il sig. “procedeva ad una velocità non inferiore ai 92 Km/h notevolmente superiore CP_2 Per_2
a quella imposta dalla segnaletica (50 Km/h), non tenendo conto della presenza dell'intersezione, non
mantenendo la destra, in violazione degli artt. 141/2° -3°, 142/2° e 143/1 -4° -7° C.d.S.” (cfr. pag. 4
comparsa ); Pt_1
- di aver liquidato la somma di € 251.468,00, da ritenersi congrua tenuto conto sia dell'applicazione di una quota del 20% a titolo di concorso di colpa in capo al sig. sia dei criteri valutativi quali la Per_2
diversa prevedibile durata della vita rispetto a quella lavorativa e della cosiddetta “quota sibi”, ossia della parte di reddito che la vittima avrebbe verosimilmente destinato a bisogni personali.
Con Ordinanza del 05.04.2024:
- è stata dichiarata la contumacia dei signori e i quali, sebbene ritualmente citati, CP_1 Controparte_2
non si costituti nel presente giudizio;
- le parti sono state invitate a produrre in giudizio la perizia disposta nell'ambito del procedimento penale.
La causa quindi, istruita esclusivamente a mezzo di produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
Come noto, l' è obbligato per legge (secondo le norme di cui al Testo unico delle disposizioni per Pt_1
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, DPR n. 1124/1965)
a erogare le prestazioni previdenziali dovute a tutti i soggetti suscettibili di tutela in base agli articoli 1 e
4 del T.U. nel caso in cui subiscano infortuni sul lavoro ovvero contraggano una o più malattie professionali.
Pag. 5 a 15 Qualora l'infortunio o la malattia professionale siano ascrivibili a comportamenti illeciti del datore di lavoro (per accertate omissioni di norme antinfortunistiche) ovvero di altri soggetti non riconducibili al datore di lavoro, l' ha il diritto e allo stesso tempo il dovere istituzionale di agire nei confronti del Pt_1
responsabile dell'evento indennizzato ai fini del recupero di quanto erogato in favore del proprio assicurato: l'azione di rivalsa è quindi il mezzo con cui l' agisce nei confronti dei responsabili di un Pt_1
infortunio o di una malattia professionale per il recupero delle prestazioni erogate al lavoratore assicurato o ai suoi eredi (in caso di evento mortale).
In particolare, qualora sia riscontrata e accertata una responsabilità civile del datore di lavoro, l'azione di rivalsa è propriamente detta azione di regresso ed è disciplinata dagli artt. 10 e 11 dpr 1124/1965,
mentre l'azione di surroga viene esercitata nei confronti di un terzo soggetto (estraneo al rapporto assicurativo) secondo la disciplina di cui all'art. 1916 c.c..
I presupposti della surrogazione, di cui all'art. 1916 c.c., sono tre: 1) che la vittima del fatto illecito (cioè,
l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
2) che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima;
3) che lo stesso assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (denuntiatio).
Affinché l'istituto assicuratore possa subentrare nei diritti dell'assicurato-danneggiato è sufficiente e necessario che dia comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga
(cfr. in tal senso Cass. Sez. III 5/05/2003, n. 6797).
Oggetto del presente giudizio è la richiesta ex art. 1916 c.c. avanzata dall'Istituto ricorrente con richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 492.308,67 (oltre ulteriori interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo) per il costo sostenuto a seguito dell'infortunio in itinere (decesso)
occorso al sig. e corrisposto, a titolo di rendita, ai familiari superstiti. Persona_2
Pag. 6 a 15 Nella fattispecie in esame, all'esito dell'istruttoria, è emerso che:
- in data 23.06.2021 il sig. è deceduto per infortunio in itinere a seguito della Persona_2
collisione avvenuta tra il suo motociclo Yamaha tg. CJ88208 ed il veicolo tg. CR381YH; CP_8
- l' ha già corrisposto agli eredi del sig. la somma di € 492.308,67 titolo di Pt_1 Persona_2
rendita ai superstiti a seguito del decesso del lavoratore;
- con varie note inviate ai responsabili civili l' ha manifestato la volontà di ottenere in via di Pt_1
surroga la restituzione dell'intera somma pagata. (cfr. docc. E/F/G fascicolo;
Pt_1
- l' ha già versato all'Istituto ricorrente (nella fase antecedente il presente giudizio) la somma di CP_6
€ 251.468,00.
Ciò premesso, sulla base delle eccezioni e delle contestazioni proposte dalle parti, i temi controversi della vicenda possono così individuarsi:
- la (concorrente) responsabilità dei soggetti convolti nel sinistro de quo;
- l'entità della somma che l' ha diritto di ottenere in via di surroga da parte del responsabile civile. Pt_1
In ordine all'an debeatur e alla concorrente responsabilità dei conducenti
In ordine alle modalità di verificazione del sinistro le parti hanno formulato le seguenti prospettazioni:
- la parte attrice ha dedotto che la responsabilità è da attribuirsi interamente alla condotta di guida di il quale “effettuava una improvvisa inversione del senso di marcia, nonostante la Controparte_2
presenza delle doppia striscia longitudinale, intersecando la traiettoria del motociclo …” (cfr. pag. 2
ricorso introduttivo);
- la società convenuta ha eccepito la concorrente responsabilità del motociclista e, in particolare, che
“sebbene la condotta di guida del sig. abbia certamente contribuito alla causazione Controparte_2
dell'evento, è altrettanto indubitabile che anche le molteplici e gravi infrazioni al codice della strada –
Pag. 7 a 15 e alle norme di comune prudenza – poste in essere dal sig. si siano rivelate decisive rispetto Per_2
all'evento occorso. Infatti, ove egli avesse rispettato le norme sopra richiamate e, in particolare, se
avesse tenuto una velocità conforme allo stato dei luoghi (quindi, non solo rispettosa del limite massimo
di 50 km/h vigente lungo tutto il tratto di strada in questione, ma ancor più moderata in ragione della
presenza dell'intersezione stradale di cui s'è detto), avrebbe potuto evitare l'impatto o, quantomeno,
ridurre notevolmente le conseguenze dannose”.
Nel corso del giudizio sono state prodotte la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di GL e la perizia disposta dal P.M. nel procedimento che ha visto imputato il sig. Controparte_2
Con la sentenza n. 1078/22 il GIP ha affermato che “avuto riguardo al contenuto degli atti del fascicolo
del P.M. … si evince che in data 23.06.2021 l'odierno imputato aveva determinato la morte di Per_2
per propria colpa in concorso con la vittima … mentre si trovava alla guida del veicolo
[...]
Renault Megane tg. CR381YH di proprietà del fratello … aveva effettuato una manovra di inversione di
marcia senza inserire l'indicatore di direzione, senza consultare gli specchietti retrovisori e, soprattutto,
ignorando la segnaletica (doppia striscia continua) e ogni cautela utile ad evitare lo scontro. Di
conseguenza era entrato in collisione con il motoveicolo Yamaha 400 tg. Cj88208 di proprietà e condotto
da che stava percorrendo la stessa direttrice di marcia ad una velocità Persona_2
notevolmente superiore a quella stabilita e non mantenendo strettamente la destra proprio in prossimità
di quella intersezione” (cfr. pag. 3 Sentenza GIP all. D fascicolo ) Pt_1
La sentenza accoglie e fa proprie le conclusioni raggiunte dal perito incaricato che, dopo aver visionato il filmato del sistema di videosorveglianza dell'autolavaggio Fraren CarWash acquisito nel fascicolo penale (definito “di ottima qualità”, cfr. pag. 26 perizia), in ordine alla condotta dei due automobilisti coinvolti nell'incidente, ha precisato che:
- in ordine alle condotte di guida antecedenti all'impatto: “l'autovettura rallentava e si spostava verso
la corsia di destra della carreggiata di pertinenza … per effettuare l'inversione di marcia. … Il
Pag. 8 a 15 motociclista sino all'urto non modificava la sua condotta, mantenendo costantemente una posizione
nella carreggiata molto vicina alla doppia linea continua di mezzeria e procedendo con velocità
sostenuta e costante. … Il conducente dell'autoveicolo attuava la manovra di inversione di marcia senza
soluzione di continuità, … non rendendosi conto del sopraggiungere del motociclo. Si nota anche il
mancato uso dell'indicatore di direzione di sinistra da parte del conducente. L'assenza di qualsiasi
manovra di emergenza da parte del motociclista dimostra come lo stesso dovette rimanere sorpreso della
manovra impostata dall'autovettura” (cfr. pag. 26/27 Perizia);
- in ordine alla cinematica: “si riferisce principalmente alle fasi pre-urto, al fine di ricavare informazioni
utili sul comportamento dei due conducenti. … Dalla ricostruzione cinematica emerge come l'evento nel
suo complesso si concretizzava in appena 1,59 sec., con il motociclo che si trovava a circa 40,00 m.
dall'autovettura, pertanto, in una posizione in cui era perfettamente avvistabile dall'automobilista, se
quest'ultimo avesse consultato gli specchi retrovisore. Nella pos. 1, dato che l'autovettura si trovava
ancora al margine destro della strada … il conducente del motociclo non percepiva alcuna situazione
Part di pericolo per cui proseguiva senza soluzione di continuità. … Quando i due veicoli occupavano la
2, l'autovettura mostrava palesemente le intenzioni del conducente ma, data la sicura sorpresa per il
mancato uso dell'indicatore di direzione, il tempo e lo spazio per il motociclista erano assolutamente
insufficienti per evitare una qualche manovra tendente ad evitare il sinistro.
Da tutto quanto sopra esposto, emerge indiscutibilmente il concreto contributo da parte di entrambi i
conducenti sul verificarsi del sinistro e sull'esito infausto cui lo stesso ha condotto. Infatti, il
attuava una manovra di inversione di marcia in corrispondenza di una intersezione, CP_2
sicuramente senza l'uso dell'indicatore di direzione e senza consultare preventivamente gli specchietti
retrovisori … e non tenendo contro della doppia linea continua di separazione delle due carreggiate …
condotta assolutamente imprudente … Quanto al si ha che manteneva una velocità ben Per_2
superiore a quello limite imposta, 92 km/h anziché 50 Km/h, non mantenendo strettamente la destra della
Pag. 9 a 15 carreggiata e non prestando la necessaria attenzione all'autovettura che aveva davanti e che procedeva
molto lentamente, ravvisandosi nella sua condotta una certa imprudenza …” (cfr. pag. 33/34, conferma in conclusioni pagg. 38/39 Perizia)
Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato (come nel caso in esame) e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso, peraltro, tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021).
Nella fattispecie in esame, appare evidente, sulla base dell'accertamento svolto dal perito, come sopra riassunto, la sussistenza di una concorrente responsabilità dei due conducenti coinvolti nel sinistro.
Con riguardo all'accertamento della percentuale di colpa imputabile a ciascuno dei concorrenti, la sentenza penale ha genericamente affermato l'esistenza di un concorso di colpa del danneggiato e, in ogni caso, è pacifico che “l'affermazione di colpevolezza dell'imputato non esclude la valutazione da parte
del giudice civile della colpa concorrente del danneggiato.”(Cass. Civ., sez. lav., ord., 15 settembre
2023 n. 26654); sul punto, rilevato che la dinamica del sinistro è stata adeguatamente accertata – cosicchè
la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. non potrebbe operare
(Cass. Sez. 3, 04/04/2019, n. 9353, Rv. 653574 - 01) - anche in conformità alla giurisprudenza di merito
(cfr. a titolo di esempio,
Corte di appello di Milano n. 2708/2022 - n. r.g. 2877/2020;Corte di appello di Milano n. 1249/2024 -
n. r.g. 1936/2023;Tribunale di Agrigento n. 646/2022 - n. r.g 1578/2020;
Tribunale di Bari n. 532/2018 - n. r.g. 6805/2009), si deve ritenere che abbia Persona_2
concorso nella determinazione del sinistro nella misura del 20 %.
Pag. 10 a 15 In ordine al quantum
L' ha sostenuto che “si è esaustivamente argomentato e provato, con le produzioni documentali (v. Pt_1
certificato costi in atti), che il costo dell'infortunio è determinato in € 492.308,67 sul quale competono
gli ulteriori interessi finora maturati e maturandi fino al saldo effettivo. L'importo che la convenuta
ha corrisposto (€ 251.460,00) non rappresenta il costo infortunio diminuito del 20% CP_6
per il presunto concorso di colpa dell'infortunato, ma concretizza una riduzione del 50% del
risarcimento, calcolo che non può essere accettato dall' neanche in un'ottica transattiva.” (cfr. Pt_1
pag. 2 note conclusive Pt_1
L ha insistito nelle contestazioni svolte in ordine alla quantificazione del danno ed ha eccepito CP_6
che l'adeguatezza della somma di € 251.468,00, già corrisposta all' in quanto “la quantificazione Pt_1
del danno operata dall'Istituto ricorrente (€ 492.308,67) risulta superiore all'importo che la CP_3
sarebbe stata tenuta a pagare (€ 246.154,34), tenuto conto del concorso di colpa di entrambi i
[...]
conducenti”. (cfr. pag. 8 note concl. ). CP_6
Ciò premesso con riguardo alla prospettazione delle parti, si deve rilevare che, con l'azione di surrogazione, l'assicuratore sociale acquista a titolo derivativo il diritto di credito maturato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, con due limiti oggettivi: 1) non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito;
2) non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile.
Sul punto è la stessa pacifica giurisprudenza di legittimità a chiarire che “per quanto concerne i limiti
oggettivi della surroga, ovvero il petitum dell'azione dell'assicuratore, esso incontra un duplice limite,
dato dall'importo della somma corrisposta a titolo di indennità, nonché dall'entità del risarcimento
dovuto dal responsabile all'assicurato; ciò comporta che l'assicuratore non può ottenere più di quanto
Pag. 11 a 15 abbia pagato e il responsabile non è tenuto a corrispondere più di quanto dovrebbe all'assicurato–
danneggiato.” (cfr. Cass. Civ. n. 26647/2019); «il meccanismo della surroga, concretando la
sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a
vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito»; il risarcimento «non può creare in favore del
danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse
avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale
negativa indotta dall'illecito». (Cass. Civ. Sent. n. 9002 del 21.03.2022).
Più specificatamente, in ordine al calcolo della somma dovuta, la Suprema Corte ha chiarito che i criteri di liquidazione del diritto civile e quelli stabiliti dalla normativa in tema di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro con coincidono “né concettualmente - quanto al tipo di danno patrimoniale
risarcibile in sede civilistica (tendenzialmente, solo l'incapacità lavorativa specifica, oltre alle spese
vive) - né quanto alle modalità di calcolo delle percentuali di invalidità, che sono diverse, nell'una e
nell'altra sede;
… - il giudice può accogliere l'azione di rivalsa dell (si tratti dell'azione diretta e Pt_1
immediata di regresso, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, o dell'azione in surroga di cui
all'art. 1916 cod. civ.) solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei
danni patrimoniali, previo accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali danni, in base alle norme del
codice civile.” “Nelle controversie per gli infortuni sul lavoro il giudice può accogliere l'azione di
rivalsa soltanto entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni
patrimoniali, e questo sia in caso di azione diretta ed immediata di regresso (artt. 10 e 11 d.P.R. n.
1124/1965) sia nell'ipotesi di azione di surroga ai sesni dell'art. 1916 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sent. sez. III
- 10/01/2008, n. 255).
E', quindi, pacifico in giurisprudenza che la Compagnia non possa essere chiamata a corrispondere un importo maggiore del danno che il giudice civile ha l'obbligo di stimare secondo le regole del diritto civile;
la stessa giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che, “in caso di accertato concorso di
Pag. 12 a 15 colpa della vittima di un infortunio sul lavoro, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre
proporzionalmente le somme richieste dall in via di rivalsa nei confronti del responsabile Pt_1
dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa,
l'entità del danno risarcibile in relazione alla misura del menzionato concorso di colpa e, quindi,
verificare se, sull'importo così calcolato, vi sia capienza per la rivalsa dell , procedendo, Pt_1
esclusivamente nell'eventualità di esito negativo di tale accertamento, a ridurre l'ammontare spettante
all per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che non superi quanto Pt_1
dovuto dal danneggiante.” (Cass. Civ. sez. III - 12/05/2020, n. 8814)
Nel presente giudizio, tuttavia, l' non ha offerto alcun elemento di prova sulla base del quale Pt_1
calcolare il danno subito dai familiari a seguito del decesso della vittima, limitandosi a produrre (senza alcuna allegazione) una “copia prospetto valore capitale”.
La Cassazione, nell'accogliere un ricorso in tema di surrogazione dell'assicuratore sociale (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2019, n.26647), ha censurato la pronuncia del giudice di merito nella parte in cui aveva accolto la domanda di surrogazione senza previamente stabilire se i familiari, in conseguenza della morte della vittima, avessero patito un danno patrimoniale da lucro cessante;
così nella parte in cui aveva circoscritto la surrogazione non già entro il limite del danno patrimoniale civilistico patito dai congiunti della vittima primaria (che la Corte d'appello, come detto, non aveva nemmeno accertato), ma entro il limite dell'ammontare del danno non patrimoniale, che nulla aveva a che vedere con lo scopo ed il contenuto della rendita erogata dall' Pt_1
Esclusivamente per completezza argomentativa, si deve ricordare come la carenza probatoria non potrebbe ritenersi colmata dalla difesa svolta dalla , laddove la Compagnia ha eccepito la CP_6
responsabilità concorsuale paritaria di entrambi i conducenti, anche ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c.
e, in sede di costituzione in giudizio, ha dato atto di aver liquidato la somma di € 251.468,00 “sulla base
dei parametri di calcolo correttamente individuati e comunicati all' con la nota del 24.3.2022 Pt_1
Pag. 13 a 15 (doc. 2 cit.), ossia: € 24.733,00 (reddito da lavoro dipendente del sig. ) x 20,1732 (coefficiente Per_2
di capitalizzazione) – 10% (scarto vita fisica / vita lavorativa) – 30% (cd. “quota sibi”) – 20% (concorso
di colpa) = € 251.468,00.” (cfr. pag. 5 comparsa ) CP_6
A fronte di tale eccezione, l' nelle sue assai sintetiche difese, e solo nella comparsa conclusionale Pt_1
del 15.4.2025, si è limitata apoditticamente a replicare che “l'importo che la convenuta CP_6
ha corrisposto (€ 251.460,00) non rappresenta il costo infortunio diminuito del 20% per il presunto
concorso di colpa dell'infortunato, ma concretizza una riduzione del 50% del risarcimento, calcolo che
non può essere accettato dall' neanche in un'ottica transattiva”; cosicchè, il Pt_1
principio di non contestazione non potrebbe operare in difetto di alcuna specifica allegazione dei fatti da parte del ricorrente (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/04/2025, n.8900); né, tanto meno, potrebbe operare per i contumaci e (Cassazione civile sez. II, 02/01/2025, n.25). Controparte_2 Controparte_1
In presenza di tali gravi difetti assertori e probatori, accertato che il sinistro per cui è causa è imputabile a e nelle rispettive qualità di conducente e proprietario dell'autoveicolo Controparte_2 Controparte_1
Renault Megane tg. CR381YH nella misura dell'80%, la domanda formulata dall' di condanna Pt_1
dei convenuti al pagamento della somma di € 492.308,67 deve essere rigettata e, limitatamente alla posizione processuale della sola , deve essere dichiarata la congruità dell'importo già liquidato e CP_6
corrisposto da in favore dell' . CP_3 Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valore della controversia sino ad euro 520,000, compensi medi per la fase di studio e introduttiva e minima per la fase di istruzione e decisionale, in ragione dell'entità dell'attività svolta).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato che il sinistro per cui è causa è imputabile a e nelle rispettive Controparte_2 Controparte_1
qualità di conducente e proprietario dell'autoveicolo Renault Megane tg. CR381YH nella misura
Pag. 14 a 15 dell'80%, rigetta la domanda formulata dall' di condanna dei convenuti al pagamento della somma Pt_1
di € 492.308,67 rigettata e, limitatamente alla posizione processuale della sola , dichiara la CP_6
congruità dell'importo già liquidato e corrisposto da in favore dell' ; CP_3 Pt_1
2) condanna l' al pagamento a favore della Allianz assicurazioni delle spese di lite, che liquida in Pt_1
euro 14.170,00, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA.
GL, lì 17.9.2025
Il Giudice
Giorgio Latti
Pag. 15 a 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6750/2023 del Ruolo Generale
PROMOSSA DA
Parte_1
(C.F. ) in persona del in carica
[...] P.IVA_1 Parte_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato in GL, Via Sonnino n. 96 presso lo studio degli avv.ti Pt_3
e che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù
[...] Parte_4
di procura generale alle liti per atto del notaio del 5/4/16 rep. 12.428 depositato in atti Per_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) residente in [...]S. Pietro, Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F. residente in [...]S. Pietro, Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CONTRO
(C.F. – P. IVA ), con sede in Milano, nella piazza Tre CP_3 P.IVA_2 P.IVA_3
Torri n. 3, in persona del suo Procuratore , elettivamente domiciliata in GL, nella via Controparte_4
Pag. 1 a 15 della Pineta n. 53/b, presso lo studio degli avv.ti Giampaolo Secci, Marco Secci e Alberto Secci, che la rappresentano e difendono, unitamente e/o disgiuntamente, in forza di procura speciale depositata in atti,
RESISTENTE
Oggetto: morte (rivalsa ) Pt_1
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
(in ricorso introduttivo, confermate in atti):
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta,
1) accertare e dichiarare che l'incidente in premessa si è verificato per fatto e colpa di Controparte_2
e di nelle rispettive qualità di conducente e proprietario dell'autoveicolo Renault Megane CP_5
tg. CR381YH;
2) per l'effetto, condannare , e , in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 Controparte_6
rapp.te, in solido tra loro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1916 e 2054 c.civ., a pagare
all' la somma di € 492.308,67, ovvero quell'altra, maggiorata di interessi fino al saldo e Pt_1
rivalutazione, e salve le variazioni disposte ex lege sulla rendita, che risulterà dovuta ad istruttoria
conclusa;
3) con vittoria di spese e onorari di causa.”
Nell'interesse della parte convenuta:
(con comparsa di costituzione e risposta, confermate in atti):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
in via principale
Pag. 2 a 15 1) accertare e dichiarare che il sinistro stradale occorso in data 23.6.2021, nel quale è rimasto vittima
il sig. , è imputabile alla responsabilità concorrente di entrambi i conducenti Persona_2
coinvolti nello scontro e, per l'effetto, tenuto conto del grado di colpa imputabile alla vittima,
2) dichiarare congruo l'importo già liquidato e corrisposto da in favore dell' ; CP_3 Pt_1
3) con vittoria di spese ed onorari del giudizio;
in via subordinata
4) liquidare, tenuto conto del grado di colpa imputabile, rispettivamente, al sig. e Persona_2
al sig. in relazione al sinistro per cui è causa, l'eventuale ulteriore importo spettante Controparte_2
all' in via di surroga, nei limiti di verità e giustizia, respingendo ogni infondata maggiore Pt_1
domanda;
5) con vittoria di spese ed onorari del giudizio o, quantomeno, con l'integrale compensazione degli
stessi.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l' Parte_1
ha convenuto in giudizio i signori
[...] Controparte_1 Controparte_2
e la (rispettivamente proprietario, conducente e compagnia assicuratrice Controparte_6
dell'autovettura Renault Megane tg. CR381YH) al fine di vederli condannare in solido al rimborso di quanto pagato dall' , in favore degli eredi superstiti, a seguito del decesso (per infortunio in itinere) Pt_1
del Sig. avvenuto in GL in data 23 giugno 2021. Persona_2
In particolare, a sostegno della domanda l'Istituto ricorrente ha esposto:
- in data 23 giugno 2021 il Sig. , dipendente della società con la Persona_2 Parte_5
qualifica di autista, si recava al lavoro alla guida del proprio motociclo Yamaha tg. CJ88208 ed assicurato
Pag. 3 a 15 con quando, mentre percorreva in GL la Via Nervi, giunto all'altezza Controparte_7
dell'intersezione con Via delle Miniere, entrava in collisione con l'autoveicolo che lo precedeva –
Renault Megane tg.CR381YH assicurato con la di proprietà del Sig. Controparte_6 [...]
e condotto dal Sig. - il quale effettuava una manovra vietata di inversione del CP_1 Controparte_2
senso di marcia;
- nell'occasione il motociclo ha violentemente impattato con la fiancata sinistra dell'auto ed il Sig.
è caduto ed è deceduto nell'immediatezza; Per_2
- la dinamica del sinistro è stata ricostruita sia dalla Polstrada di GL (che sanzionava il conducente dell'auto ai sensi degli artt. 154 co. 6 e 146 co. 2 del Codice della Strada) sia a seguito di accertamento ispettivo congiunto del 18 agosto 2021; Pt_1
- a seguito di procedimento penale, il sig. è stato condannato con sentenza di Controparte_2
applicazione della pena su richiesta delle parti (n. 1078/22 GUP Tribunale di GL dell'11.11.2022);
- di aver costituito, in conseguenza dell'infortunio in itinere, una rendita ai superstiti già corrisposta.
Tanto premesso in fatto, l'istituto ricorrente ha dichiarato di agire in giudizio in surrogazione nei confronti dei responsabili del sinistro, al fine di ottenere la restituzione della somma pagata (€ 492.308,67
oltre ai successivi costi, gli interessi fino al saldo e la rivalutazione ex lege della rendita).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05.03.2024, si è costituita in giudizio la società
la quale ha contestato, in fatto e in diritto le avverse pretese ed in particolare: CP_3
- ha sostenuto di non aver mai inteso sottrarsi alle istanze formulate in via di surrogazione dall'Istituto
ricorrente con riguardo alle conseguenze del sinistro de quo tanto da aver già corrisposto, in favore dell' la somma complessiva di € 251.468,00; Parte_1
- ha eccepito la concorrente responsabilità del defunto sig. nella causazione dell'evento e sul Per_2
punto, in ordine al quantum, ha sostenuto che le avverse pretese sono eccessive in quanto non tengono
Pag. 4 a 15 conto né della corretta ricostruzione della dinamica del sinistro né della responsabilità concorrente di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti così come emergenti dai documenti in atti;
- difatti, come risulta dallo stesso capo di imputazione formulato nei confronti del conducente
[...]
il sig. “procedeva ad una velocità non inferiore ai 92 Km/h notevolmente superiore CP_2 Per_2
a quella imposta dalla segnaletica (50 Km/h), non tenendo conto della presenza dell'intersezione, non
mantenendo la destra, in violazione degli artt. 141/2° -3°, 142/2° e 143/1 -4° -7° C.d.S.” (cfr. pag. 4
comparsa ); Pt_1
- di aver liquidato la somma di € 251.468,00, da ritenersi congrua tenuto conto sia dell'applicazione di una quota del 20% a titolo di concorso di colpa in capo al sig. sia dei criteri valutativi quali la Per_2
diversa prevedibile durata della vita rispetto a quella lavorativa e della cosiddetta “quota sibi”, ossia della parte di reddito che la vittima avrebbe verosimilmente destinato a bisogni personali.
Con Ordinanza del 05.04.2024:
- è stata dichiarata la contumacia dei signori e i quali, sebbene ritualmente citati, CP_1 Controparte_2
non si costituti nel presente giudizio;
- le parti sono state invitate a produrre in giudizio la perizia disposta nell'ambito del procedimento penale.
La causa quindi, istruita esclusivamente a mezzo di produzioni documentali, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
Come noto, l' è obbligato per legge (secondo le norme di cui al Testo unico delle disposizioni per Pt_1
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, DPR n. 1124/1965)
a erogare le prestazioni previdenziali dovute a tutti i soggetti suscettibili di tutela in base agli articoli 1 e
4 del T.U. nel caso in cui subiscano infortuni sul lavoro ovvero contraggano una o più malattie professionali.
Pag. 5 a 15 Qualora l'infortunio o la malattia professionale siano ascrivibili a comportamenti illeciti del datore di lavoro (per accertate omissioni di norme antinfortunistiche) ovvero di altri soggetti non riconducibili al datore di lavoro, l' ha il diritto e allo stesso tempo il dovere istituzionale di agire nei confronti del Pt_1
responsabile dell'evento indennizzato ai fini del recupero di quanto erogato in favore del proprio assicurato: l'azione di rivalsa è quindi il mezzo con cui l' agisce nei confronti dei responsabili di un Pt_1
infortunio o di una malattia professionale per il recupero delle prestazioni erogate al lavoratore assicurato o ai suoi eredi (in caso di evento mortale).
In particolare, qualora sia riscontrata e accertata una responsabilità civile del datore di lavoro, l'azione di rivalsa è propriamente detta azione di regresso ed è disciplinata dagli artt. 10 e 11 dpr 1124/1965,
mentre l'azione di surroga viene esercitata nei confronti di un terzo soggetto (estraneo al rapporto assicurativo) secondo la disciplina di cui all'art. 1916 c.c..
I presupposti della surrogazione, di cui all'art. 1916 c.c., sono tre: 1) che la vittima del fatto illecito (cioè,
l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
2) che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima;
3) che lo stesso assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi (denuntiatio).
Affinché l'istituto assicuratore possa subentrare nei diritti dell'assicurato-danneggiato è sufficiente e necessario che dia comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga
(cfr. in tal senso Cass. Sez. III 5/05/2003, n. 6797).
Oggetto del presente giudizio è la richiesta ex art. 1916 c.c. avanzata dall'Istituto ricorrente con richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 492.308,67 (oltre ulteriori interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo) per il costo sostenuto a seguito dell'infortunio in itinere (decesso)
occorso al sig. e corrisposto, a titolo di rendita, ai familiari superstiti. Persona_2
Pag. 6 a 15 Nella fattispecie in esame, all'esito dell'istruttoria, è emerso che:
- in data 23.06.2021 il sig. è deceduto per infortunio in itinere a seguito della Persona_2
collisione avvenuta tra il suo motociclo Yamaha tg. CJ88208 ed il veicolo tg. CR381YH; CP_8
- l' ha già corrisposto agli eredi del sig. la somma di € 492.308,67 titolo di Pt_1 Persona_2
rendita ai superstiti a seguito del decesso del lavoratore;
- con varie note inviate ai responsabili civili l' ha manifestato la volontà di ottenere in via di Pt_1
surroga la restituzione dell'intera somma pagata. (cfr. docc. E/F/G fascicolo;
Pt_1
- l' ha già versato all'Istituto ricorrente (nella fase antecedente il presente giudizio) la somma di CP_6
€ 251.468,00.
Ciò premesso, sulla base delle eccezioni e delle contestazioni proposte dalle parti, i temi controversi della vicenda possono così individuarsi:
- la (concorrente) responsabilità dei soggetti convolti nel sinistro de quo;
- l'entità della somma che l' ha diritto di ottenere in via di surroga da parte del responsabile civile. Pt_1
In ordine all'an debeatur e alla concorrente responsabilità dei conducenti
In ordine alle modalità di verificazione del sinistro le parti hanno formulato le seguenti prospettazioni:
- la parte attrice ha dedotto che la responsabilità è da attribuirsi interamente alla condotta di guida di il quale “effettuava una improvvisa inversione del senso di marcia, nonostante la Controparte_2
presenza delle doppia striscia longitudinale, intersecando la traiettoria del motociclo …” (cfr. pag. 2
ricorso introduttivo);
- la società convenuta ha eccepito la concorrente responsabilità del motociclista e, in particolare, che
“sebbene la condotta di guida del sig. abbia certamente contribuito alla causazione Controparte_2
dell'evento, è altrettanto indubitabile che anche le molteplici e gravi infrazioni al codice della strada –
Pag. 7 a 15 e alle norme di comune prudenza – poste in essere dal sig. si siano rivelate decisive rispetto Per_2
all'evento occorso. Infatti, ove egli avesse rispettato le norme sopra richiamate e, in particolare, se
avesse tenuto una velocità conforme allo stato dei luoghi (quindi, non solo rispettosa del limite massimo
di 50 km/h vigente lungo tutto il tratto di strada in questione, ma ancor più moderata in ragione della
presenza dell'intersezione stradale di cui s'è detto), avrebbe potuto evitare l'impatto o, quantomeno,
ridurre notevolmente le conseguenze dannose”.
Nel corso del giudizio sono state prodotte la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di GL e la perizia disposta dal P.M. nel procedimento che ha visto imputato il sig. Controparte_2
Con la sentenza n. 1078/22 il GIP ha affermato che “avuto riguardo al contenuto degli atti del fascicolo
del P.M. … si evince che in data 23.06.2021 l'odierno imputato aveva determinato la morte di Per_2
per propria colpa in concorso con la vittima … mentre si trovava alla guida del veicolo
[...]
Renault Megane tg. CR381YH di proprietà del fratello … aveva effettuato una manovra di inversione di
marcia senza inserire l'indicatore di direzione, senza consultare gli specchietti retrovisori e, soprattutto,
ignorando la segnaletica (doppia striscia continua) e ogni cautela utile ad evitare lo scontro. Di
conseguenza era entrato in collisione con il motoveicolo Yamaha 400 tg. Cj88208 di proprietà e condotto
da che stava percorrendo la stessa direttrice di marcia ad una velocità Persona_2
notevolmente superiore a quella stabilita e non mantenendo strettamente la destra proprio in prossimità
di quella intersezione” (cfr. pag. 3 Sentenza GIP all. D fascicolo ) Pt_1
La sentenza accoglie e fa proprie le conclusioni raggiunte dal perito incaricato che, dopo aver visionato il filmato del sistema di videosorveglianza dell'autolavaggio Fraren CarWash acquisito nel fascicolo penale (definito “di ottima qualità”, cfr. pag. 26 perizia), in ordine alla condotta dei due automobilisti coinvolti nell'incidente, ha precisato che:
- in ordine alle condotte di guida antecedenti all'impatto: “l'autovettura rallentava e si spostava verso
la corsia di destra della carreggiata di pertinenza … per effettuare l'inversione di marcia. … Il
Pag. 8 a 15 motociclista sino all'urto non modificava la sua condotta, mantenendo costantemente una posizione
nella carreggiata molto vicina alla doppia linea continua di mezzeria e procedendo con velocità
sostenuta e costante. … Il conducente dell'autoveicolo attuava la manovra di inversione di marcia senza
soluzione di continuità, … non rendendosi conto del sopraggiungere del motociclo. Si nota anche il
mancato uso dell'indicatore di direzione di sinistra da parte del conducente. L'assenza di qualsiasi
manovra di emergenza da parte del motociclista dimostra come lo stesso dovette rimanere sorpreso della
manovra impostata dall'autovettura” (cfr. pag. 26/27 Perizia);
- in ordine alla cinematica: “si riferisce principalmente alle fasi pre-urto, al fine di ricavare informazioni
utili sul comportamento dei due conducenti. … Dalla ricostruzione cinematica emerge come l'evento nel
suo complesso si concretizzava in appena 1,59 sec., con il motociclo che si trovava a circa 40,00 m.
dall'autovettura, pertanto, in una posizione in cui era perfettamente avvistabile dall'automobilista, se
quest'ultimo avesse consultato gli specchi retrovisore. Nella pos. 1, dato che l'autovettura si trovava
ancora al margine destro della strada … il conducente del motociclo non percepiva alcuna situazione
Part di pericolo per cui proseguiva senza soluzione di continuità. … Quando i due veicoli occupavano la
2, l'autovettura mostrava palesemente le intenzioni del conducente ma, data la sicura sorpresa per il
mancato uso dell'indicatore di direzione, il tempo e lo spazio per il motociclista erano assolutamente
insufficienti per evitare una qualche manovra tendente ad evitare il sinistro.
Da tutto quanto sopra esposto, emerge indiscutibilmente il concreto contributo da parte di entrambi i
conducenti sul verificarsi del sinistro e sull'esito infausto cui lo stesso ha condotto. Infatti, il
attuava una manovra di inversione di marcia in corrispondenza di una intersezione, CP_2
sicuramente senza l'uso dell'indicatore di direzione e senza consultare preventivamente gli specchietti
retrovisori … e non tenendo contro della doppia linea continua di separazione delle due carreggiate …
condotta assolutamente imprudente … Quanto al si ha che manteneva una velocità ben Per_2
superiore a quello limite imposta, 92 km/h anziché 50 Km/h, non mantenendo strettamente la destra della
Pag. 9 a 15 carreggiata e non prestando la necessaria attenzione all'autovettura che aveva davanti e che procedeva
molto lentamente, ravvisandosi nella sua condotta una certa imprudenza …” (cfr. pag. 33/34, conferma in conclusioni pagg. 38/39 Perizia)
Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato (come nel caso in esame) e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso, peraltro, tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione, al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 12164 del 07/05/2021).
Nella fattispecie in esame, appare evidente, sulla base dell'accertamento svolto dal perito, come sopra riassunto, la sussistenza di una concorrente responsabilità dei due conducenti coinvolti nel sinistro.
Con riguardo all'accertamento della percentuale di colpa imputabile a ciascuno dei concorrenti, la sentenza penale ha genericamente affermato l'esistenza di un concorso di colpa del danneggiato e, in ogni caso, è pacifico che “l'affermazione di colpevolezza dell'imputato non esclude la valutazione da parte
del giudice civile della colpa concorrente del danneggiato.”(Cass. Civ., sez. lav., ord., 15 settembre
2023 n. 26654); sul punto, rilevato che la dinamica del sinistro è stata adeguatamente accertata – cosicchè
la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. non potrebbe operare
(Cass. Sez. 3, 04/04/2019, n. 9353, Rv. 653574 - 01) - anche in conformità alla giurisprudenza di merito
(cfr. a titolo di esempio,
Corte di appello di Milano n. 2708/2022 - n. r.g. 2877/2020;Corte di appello di Milano n. 1249/2024 -
n. r.g. 1936/2023;Tribunale di Agrigento n. 646/2022 - n. r.g 1578/2020;
Tribunale di Bari n. 532/2018 - n. r.g. 6805/2009), si deve ritenere che abbia Persona_2
concorso nella determinazione del sinistro nella misura del 20 %.
Pag. 10 a 15 In ordine al quantum
L' ha sostenuto che “si è esaustivamente argomentato e provato, con le produzioni documentali (v. Pt_1
certificato costi in atti), che il costo dell'infortunio è determinato in € 492.308,67 sul quale competono
gli ulteriori interessi finora maturati e maturandi fino al saldo effettivo. L'importo che la convenuta
ha corrisposto (€ 251.460,00) non rappresenta il costo infortunio diminuito del 20% CP_6
per il presunto concorso di colpa dell'infortunato, ma concretizza una riduzione del 50% del
risarcimento, calcolo che non può essere accettato dall' neanche in un'ottica transattiva.” (cfr. Pt_1
pag. 2 note conclusive Pt_1
L ha insistito nelle contestazioni svolte in ordine alla quantificazione del danno ed ha eccepito CP_6
che l'adeguatezza della somma di € 251.468,00, già corrisposta all' in quanto “la quantificazione Pt_1
del danno operata dall'Istituto ricorrente (€ 492.308,67) risulta superiore all'importo che la CP_3
sarebbe stata tenuta a pagare (€ 246.154,34), tenuto conto del concorso di colpa di entrambi i
[...]
conducenti”. (cfr. pag. 8 note concl. ). CP_6
Ciò premesso con riguardo alla prospettazione delle parti, si deve rilevare che, con l'azione di surrogazione, l'assicuratore sociale acquista a titolo derivativo il diritto di credito maturato dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, con due limiti oggettivi: 1) non può pretendere dal terzo responsabile più di quanto egli abbia pagato al beneficiario, giacché per l'eccedenza rispetto a tale limite, alcun credito è stato a lui trasferito;
2) non può pretendere dal terzo responsabile un importo maggiore del danno che quest'ultimo ha effettivamente causato alla vittima, stimato secondo le regole del diritto civile.
Sul punto è la stessa pacifica giurisprudenza di legittimità a chiarire che “per quanto concerne i limiti
oggettivi della surroga, ovvero il petitum dell'azione dell'assicuratore, esso incontra un duplice limite,
dato dall'importo della somma corrisposta a titolo di indennità, nonché dall'entità del risarcimento
dovuto dal responsabile all'assicurato; ciò comporta che l'assicuratore non può ottenere più di quanto
Pag. 11 a 15 abbia pagato e il responsabile non è tenuto a corrispondere più di quanto dovrebbe all'assicurato–
danneggiato.” (cfr. Cass. Civ. n. 26647/2019); «il meccanismo della surroga, concretando la
sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a
vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito»; il risarcimento «non può creare in favore del
danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse
avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale
negativa indotta dall'illecito». (Cass. Civ. Sent. n. 9002 del 21.03.2022).
Più specificatamente, in ordine al calcolo della somma dovuta, la Suprema Corte ha chiarito che i criteri di liquidazione del diritto civile e quelli stabiliti dalla normativa in tema di assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro con coincidono “né concettualmente - quanto al tipo di danno patrimoniale
risarcibile in sede civilistica (tendenzialmente, solo l'incapacità lavorativa specifica, oltre alle spese
vive) - né quanto alle modalità di calcolo delle percentuali di invalidità, che sono diverse, nell'una e
nell'altra sede;
… - il giudice può accogliere l'azione di rivalsa dell (si tratti dell'azione diretta e Pt_1
immediata di regresso, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, o dell'azione in surroga di cui
all'art. 1916 cod. civ.) solo entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei
danni patrimoniali, previo accertamento dell'esistenza e dell'entità di tali danni, in base alle norme del
codice civile.” “Nelle controversie per gli infortuni sul lavoro il giudice può accogliere l'azione di
rivalsa soltanto entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni
patrimoniali, e questo sia in caso di azione diretta ed immediata di regresso (artt. 10 e 11 d.P.R. n.
1124/1965) sia nell'ipotesi di azione di surroga ai sesni dell'art. 1916 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sent. sez. III
- 10/01/2008, n. 255).
E', quindi, pacifico in giurisprudenza che la Compagnia non possa essere chiamata a corrispondere un importo maggiore del danno che il giudice civile ha l'obbligo di stimare secondo le regole del diritto civile;
la stessa giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che, “in caso di accertato concorso di
Pag. 12 a 15 colpa della vittima di un infortunio sul lavoro, il giudice non può, per questo solo fatto, ridurre
proporzionalmente le somme richieste dall in via di rivalsa nei confronti del responsabile Pt_1
dell'infortunio stesso, ma deve previamente determinare, come in qualsiasi altra ipotesi di rivalsa,
l'entità del danno risarcibile in relazione alla misura del menzionato concorso di colpa e, quindi,
verificare se, sull'importo così calcolato, vi sia capienza per la rivalsa dell , procedendo, Pt_1
esclusivamente nell'eventualità di esito negativo di tale accertamento, a ridurre l'ammontare spettante
all per le prestazioni erogate all'assicurato (o ai suoi eredi) in modo che non superi quanto Pt_1
dovuto dal danneggiante.” (Cass. Civ. sez. III - 12/05/2020, n. 8814)
Nel presente giudizio, tuttavia, l' non ha offerto alcun elemento di prova sulla base del quale Pt_1
calcolare il danno subito dai familiari a seguito del decesso della vittima, limitandosi a produrre (senza alcuna allegazione) una “copia prospetto valore capitale”.
La Cassazione, nell'accogliere un ricorso in tema di surrogazione dell'assicuratore sociale (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 18/10/2019, n.26647), ha censurato la pronuncia del giudice di merito nella parte in cui aveva accolto la domanda di surrogazione senza previamente stabilire se i familiari, in conseguenza della morte della vittima, avessero patito un danno patrimoniale da lucro cessante;
così nella parte in cui aveva circoscritto la surrogazione non già entro il limite del danno patrimoniale civilistico patito dai congiunti della vittima primaria (che la Corte d'appello, come detto, non aveva nemmeno accertato), ma entro il limite dell'ammontare del danno non patrimoniale, che nulla aveva a che vedere con lo scopo ed il contenuto della rendita erogata dall' Pt_1
Esclusivamente per completezza argomentativa, si deve ricordare come la carenza probatoria non potrebbe ritenersi colmata dalla difesa svolta dalla , laddove la Compagnia ha eccepito la CP_6
responsabilità concorsuale paritaria di entrambi i conducenti, anche ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c.
e, in sede di costituzione in giudizio, ha dato atto di aver liquidato la somma di € 251.468,00 “sulla base
dei parametri di calcolo correttamente individuati e comunicati all' con la nota del 24.3.2022 Pt_1
Pag. 13 a 15 (doc. 2 cit.), ossia: € 24.733,00 (reddito da lavoro dipendente del sig. ) x 20,1732 (coefficiente Per_2
di capitalizzazione) – 10% (scarto vita fisica / vita lavorativa) – 30% (cd. “quota sibi”) – 20% (concorso
di colpa) = € 251.468,00.” (cfr. pag. 5 comparsa ) CP_6
A fronte di tale eccezione, l' nelle sue assai sintetiche difese, e solo nella comparsa conclusionale Pt_1
del 15.4.2025, si è limitata apoditticamente a replicare che “l'importo che la convenuta CP_6
ha corrisposto (€ 251.460,00) non rappresenta il costo infortunio diminuito del 20% per il presunto
concorso di colpa dell'infortunato, ma concretizza una riduzione del 50% del risarcimento, calcolo che
non può essere accettato dall' neanche in un'ottica transattiva”; cosicchè, il Pt_1
principio di non contestazione non potrebbe operare in difetto di alcuna specifica allegazione dei fatti da parte del ricorrente (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/04/2025, n.8900); né, tanto meno, potrebbe operare per i contumaci e (Cassazione civile sez. II, 02/01/2025, n.25). Controparte_2 Controparte_1
In presenza di tali gravi difetti assertori e probatori, accertato che il sinistro per cui è causa è imputabile a e nelle rispettive qualità di conducente e proprietario dell'autoveicolo Controparte_2 Controparte_1
Renault Megane tg. CR381YH nella misura dell'80%, la domanda formulata dall' di condanna Pt_1
dei convenuti al pagamento della somma di € 492.308,67 deve essere rigettata e, limitatamente alla posizione processuale della sola , deve essere dichiarata la congruità dell'importo già liquidato e CP_6
corrisposto da in favore dell' . CP_3 Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valore della controversia sino ad euro 520,000, compensi medi per la fase di studio e introduttiva e minima per la fase di istruzione e decisionale, in ragione dell'entità dell'attività svolta).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato che il sinistro per cui è causa è imputabile a e nelle rispettive Controparte_2 Controparte_1
qualità di conducente e proprietario dell'autoveicolo Renault Megane tg. CR381YH nella misura
Pag. 14 a 15 dell'80%, rigetta la domanda formulata dall' di condanna dei convenuti al pagamento della somma Pt_1
di € 492.308,67 rigettata e, limitatamente alla posizione processuale della sola , dichiara la CP_6
congruità dell'importo già liquidato e corrisposto da in favore dell' ; CP_3 Pt_1
2) condanna l' al pagamento a favore della Allianz assicurazioni delle spese di lite, che liquida in Pt_1
euro 14.170,00, oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA.
GL, lì 17.9.2025
Il Giudice
Giorgio Latti
Pag. 15 a 15