Articolo 7 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 6Articolo 8
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15 marzo 1969
Art. 7.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285 , per l'anno finanziario 1969, e' autorizzata in lire 7 miliardi e 200 milioni ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969