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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/07/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1133 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto la ripartizione delle quote di pensione di reversibilità ex art. 9 Legge n. 898/1970 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentata e difesa dall'avv. Felice Di Biagio, giusta procura in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Francesco Serpa, giusta procura in atti;
- resistente
NONCHE' nei confronti di con sede legale Controparte_2 in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato difeso dall'avv. Bruno E. Pontecorvo, giusta procura in atti.
- litisconsorte necessario
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede. 2
CONCLUSIONI
La causa veniva rinviata all'udienza del 09.07.2025 con trattazione cartolare e il Giudice, lette le note depositate con cui i difensori dichiaravano l'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata in udienza, riservava la decisione al
Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 09.05.2024, ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio concordatario in Roma il 06.09.1964 con
, registrato agli atti dello Stato Civile del Comune al n. 1177, Controparte_3 parte II, serie A11, anno 1964;
- che dalla loro unione erano nati (14.02.1965), (01.05.1967) Pt_1 Per_1
e (26.09.1971); Per_2
- che, con sentenza n. 330/03 del 23.05.2003, il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e le aveva riconosciuto un assegno di mantenimento mensile di euro 103,30, oltre rivalutazione ISTAT;
- che, con sentenza n. 347/07 del 20.04.2007, il Tribunale di Civitavecchia aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e le aveva riconosciuto un assegno divorzile di euro 120,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT;
- che aveva contratto nuove nozze con Controparte_3 CP_1 in data 25.01.2014 in Vejano (VT);
[...]
- che dalla suddetta unione non erano nati figli;
- che era deceduto in CI (RM) il 06.11.2023, Controparte_3 come risultante dai registri del Comune atto n. 58, P. 2 S. C anno 2023;
- che il de cuius percepiva trattamento pensionistico erogato dall' CP_2
Tanto dedotto la ricorrente, in qualità di ex coniuge titolare di assegno divorzile, concludeva e chiedeva al Tribunale l'adozione di un provvedimento di ripartizione in quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge CP_3 deceduto, nella misura pari all'80% o nella diversa misura ritenuta di giustizia tenuto conto della durata del matrimonio (43 anni) e delle condizioni economiche degli aventi diritto.
Il Presidente, letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquista, fissava l'udienza di comparazione davanti al Giudice delegato per la trattazione, 3
onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
In data 06.09.2024 si costituiva in giudizio l che si Controparte_4 rimetteva alle disposizioni dell'Autorità Giudicante in merito alla quota della pensione di reversibilità da ripartirsi tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite del de cuius.
Con memoria del 29.10.2024 si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava la richiesta di attribuzione dell'80% della pensione di reversibilità alla ricorrente e chiedeva una ripartizione della quota tra le parti nella misura del 50% ciascuna o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
All'udienza del 27.11.2024 comparivano i procuratori delle parti che si riportavano alle loro domande e il Giudice rinviava la causa per l'interrogatorio libero delle parti.
All'udienza del 09.04.2025 veniva ascoltata e, all'esito delle Controparte_1 dichiarazioni, il Giudice fissava una nuova udienza per consentire l'interrogatorio libero della ricorrente non comparsa in quanto impedita come documentato dal difensore.
All'udienza del 25.06.2025, il Giudice, dopo avere sottoposto ad interrogatorio libero proponeva alle parti un accordo Parte_1 conciliativo nei termini del 65% della pensione di reversibilità alla ricorrente e la restante parte del 35% alla resistente e rinviava la causa disponendo termine per il deposito di note scritte.
A mezzo di note congiunte depositate dai procuratori il 03.07.2025 i medesimi dichiaravano l'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal
Giudice il quale, all'udienza del 09.07.2025, riservava al Collegio la decisione.
Con riferimento alla decorrenza dell'attribuzione di quota della pensione di reversibilità alla ricorrente, deve rilevarsi che la Cassazione, SS.UU. n. 159 del 1998 ha così statuito: “Il diritto al trattamento di reversibilità, previsto, dall'art. 9, comma secondo, della legge n. 898 del 1970 nel testo novellato dall'art. 13 legge 6 marzo 1987, n. 74, a favore del coniuge divorziato, in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio, e purché sussistano gli ulteriori requisiti della titolarità dell'assegno di divorzio
e del mancato passaggio a nuove nozze, sorge nel coniuge divorziato, in via autonoma ed automatica, nel momento della morte del pensionato, in forza di un'aspettativa maturata, sempre in via autonoma e preventiva, nel corso della vita matrimoniale, sicché è insuscettibile di essere vanificato 4
dal successivo decorso degli eventi relativi al rapporto matrimoniale (cfr. in senso conforme
Cass. n. 5865 del 1999).
Il Tribunale reputa, alla luce della documentazione nel complesso acquisita, che nulla osti al recepimento dell'accordo nei termini proposti dal Giudice istruttore, in quanto conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza e rispondente alle richieste delle parti costituite.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1133/24 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara il diritto di nata a [...] il Parte_1
18.04.1942, in qualità di coniuge divorziato, a percepire dall' territorialmente CP_2 competente la quota parte del 65% della pensione di reversibilità calcolata sul trattamento pensionistico di , deceduto in CI (RM) Controparte_3 il 06.11.2023 e, per l'effetto, ordina all'Ente previdenziale di provvedere al pagamento delle somme spettanti, previo conteggio, con decorrenza dal mese di dicembre 2023; accerta e dichiara il diritto di nata a [...] il [...], Controparte_1 in qualità di coniuge superstite, a percepire dall' territorialmente competente CP_2 la quota parte del 35% della pensione di reversibilità calcolata sul trattamento pensionistico di , deceduto in CI (RM) il 06.11.2023 Controparte_3
e, per l'effetto, ordina all'Ente previdenziale di provvedere al pagamento delle somme spettanti, previo conteggio, con decorrenza dal mese di dicembre 2023; dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia il 18 luglio 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso 5