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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2120/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2120/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Medulin n.1 (avv. Ivano Guadagnini)
e
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...] C.F._2 dei Capuccini n.74 (avv. Ivano Guadagnini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
15/05/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 01/12/2007 in Fiesso
BE (RO), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 4, p. 1, anno 2007; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Fiesso BE (RO) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“La sig.ra continuerà a vivere con i figli e in Ravenna, Parte_1 Per_1 Persona_2 via Medulin n.1 e il sig. proseguirà a vivere in Loreto nella sua attuale abitazione. Parte_2
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e , entrambi Parte_2 Per_1 Per_2 maggiorenni, ma non autosufficienti, versando alla moglie la somma mensile di Euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico ed ogni altro eventuale beneficio in favore dei genitori spetterà alla sig.ra
[...]
Pt_1
Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento.”
-Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2120/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nata in [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Medulin n.1 (avv. Ivano Guadagnini)
e
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente in [...] C.F._2 dei Capuccini n.74 (avv. Ivano Guadagnini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
15/05/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 01/12/2007 in Fiesso
BE (RO), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 4, p. 1, anno 2007; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Fiesso BE (RO) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“La sig.ra continuerà a vivere con i figli e in Ravenna, Parte_1 Per_1 Persona_2 via Medulin n.1 e il sig. proseguirà a vivere in Loreto nella sua attuale abitazione. Parte_2
Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e , entrambi Parte_2 Per_1 Per_2 maggiorenni, ma non autosufficienti, versando alla moglie la somma mensile di Euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico ed ogni altro eventuale beneficio in favore dei genitori spetterà alla sig.ra
[...]
Pt_1
Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento.”
-Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè