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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE PP, Presidente
LI ANDREA, OR
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 894/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
EL Di TO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 231/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000087000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0832014000046842000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320140000433705000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320160000893411000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320160000893411000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 711/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 231/01/2024 pronunciata in data 18.4.2024 e depositata in data 23.4.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 08376202200000087000 notificato in data
20.6.2022 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per omesso pagamento di imposte ai fini IRAP, IVA e
IRPEF, già oggetto di cartelle esattoriali emesse dall'Amministrazione finanziaria, ritenendo tali cartelle già ritualmente notificate al contribuente nonché legittima l'applicazione degli interessi sulle somme richieste a titolo di sanzione ed interessi.
2. Ricorrente_1 proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza, censurandola per
“vizio di motivazione in violazione dell'art. 26 del DPR n. 602/73 e dell'art. 60 del DPR n. 600/73”, posto che almeno tre cartelle esattoriali e, segnatamente, la n. 08320140000433705000 di € 25.715,70, la n.
03220140000046842000 di € 1.800,49 e la n. 08320160000893411000 di € 344,26 “non sono state notificate a mezzo posta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in forma semplificata a familiare convivente, bensì risultano essere state notificate tramite il messo notificatore a mani dei familiari anche non conviventi, come la madre del Sig. Di TO, conseguentemente trova applicazione la lettera b) bis del primo comma dell'art. 60 DPR 600/1973, per richiamo dell'art. 26 del DPR n. 602/73, vigente ratione temporis (perché introdotta con DL n. 223/2006) che impone la raccomandata informativa del cui invio deve essere data prova” nonchè per violazione dell'art. 91 c.p.c. attesa l'indebita condanna alle spese scaturente dall'errato mancato accoglimento – anche solo parziale - del ricorso.
3. Con atto di controdeduzioni si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando tutte le censure mosse alla sentenza di primo grado di cui chiedeva l'integrale conferma.
4. All'udienza del 13/10/2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Devono condividersi integralmente le considerazioni espresse dai giudici di primo grado che hanno correttamente ritenuto ritualmente notificate anche le cartelle esattoriali consegnate ai familiari non appartenenti al nucleo del ricorrente, trattandosi di notifiche eseguite ai suddetti familiari per posta ordinaria ex art. 26 DPR n. 602/73 che espressamente prevede sia la possibilità che la notifica possa essere eseguita
“anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” sia con omessa sottoscrizione dell'originale dell'atto da parte del consegnatario, allorchè la notifica avvenga mediante consegna dell'atto nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda. Ne consegue che non è richiesto ai fini della ritualità e validità della notifica l'ulteriore invio di una successiva raccomandata informativa al destinatario dell'atto (in tal senso cfr. Cass. 24/6/2020 n. 12470; Cass. Sez. V,
12/9/2024 n. 24558; Cass. 7/6/2025 n. 15249).
La regolamentazione delle spese deve avvenire secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 2.500, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
13/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE PP, Presidente
LI ANDREA, OR
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 894/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
EL Di TO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 231/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 23/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000087000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0832014000046842000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320140000433705000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320160000893411000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320160000893411000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 711/2025 depositato il
14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 231/01/2024 pronunciata in data 18.4.2024 e depositata in data 23.4.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 08376202200000087000 notificato in data
20.6.2022 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per omesso pagamento di imposte ai fini IRAP, IVA e
IRPEF, già oggetto di cartelle esattoriali emesse dall'Amministrazione finanziaria, ritenendo tali cartelle già ritualmente notificate al contribuente nonché legittima l'applicazione degli interessi sulle somme richieste a titolo di sanzione ed interessi.
2. Ricorrente_1 proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza, censurandola per
“vizio di motivazione in violazione dell'art. 26 del DPR n. 602/73 e dell'art. 60 del DPR n. 600/73”, posto che almeno tre cartelle esattoriali e, segnatamente, la n. 08320140000433705000 di € 25.715,70, la n.
03220140000046842000 di € 1.800,49 e la n. 08320160000893411000 di € 344,26 “non sono state notificate a mezzo posta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in forma semplificata a familiare convivente, bensì risultano essere state notificate tramite il messo notificatore a mani dei familiari anche non conviventi, come la madre del Sig. Di TO, conseguentemente trova applicazione la lettera b) bis del primo comma dell'art. 60 DPR 600/1973, per richiamo dell'art. 26 del DPR n. 602/73, vigente ratione temporis (perché introdotta con DL n. 223/2006) che impone la raccomandata informativa del cui invio deve essere data prova” nonchè per violazione dell'art. 91 c.p.c. attesa l'indebita condanna alle spese scaturente dall'errato mancato accoglimento – anche solo parziale - del ricorso.
3. Con atto di controdeduzioni si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, contestando tutte le censure mosse alla sentenza di primo grado di cui chiedeva l'integrale conferma.
4. All'udienza del 13/10/2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Devono condividersi integralmente le considerazioni espresse dai giudici di primo grado che hanno correttamente ritenuto ritualmente notificate anche le cartelle esattoriali consegnate ai familiari non appartenenti al nucleo del ricorrente, trattandosi di notifiche eseguite ai suddetti familiari per posta ordinaria ex art. 26 DPR n. 602/73 che espressamente prevede sia la possibilità che la notifica possa essere eseguita
“anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” sia con omessa sottoscrizione dell'originale dell'atto da parte del consegnatario, allorchè la notifica avvenga mediante consegna dell'atto nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda. Ne consegue che non è richiesto ai fini della ritualità e validità della notifica l'ulteriore invio di una successiva raccomandata informativa al destinatario dell'atto (in tal senso cfr. Cass. 24/6/2020 n. 12470; Cass. Sez. V,
12/9/2024 n. 24558; Cass. 7/6/2025 n. 15249).
La regolamentazione delle spese deve avvenire secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 2.500, oltre accessori di legge, se dovuti.