Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2528/2023 R.G., avente ad oggetto “pensione di inabilità”;
promossa da:
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), sede provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
nato in [...] il [...] e residente in [...]
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Notaro del Garibaldi n. 206, C.F.
Foro di Messina, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 10.11.2023 1' CP 3 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale ritenuta la perdurante invalidità al 100% del ricorrente [...]
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Controparte_2 in ragione della diagnosi di “leucemia mieloide acuta trattata con trapianto allogenico in follow-up, broncopatia cronica ostruttiva di grado moderato, artrosi al rachide e ginocchia a modesta incidenza funzionale" - ne aveva riconosciuto il diritto al ripristino della pensione di invalidità revocatagli all'esito della visita di revisione del 14.10.2022, con revisione a novembre 2024.
A fondamento della proposta opposizione l' CP 1 ha rilevato che la malattia tumorale era regredita con completa remissione, grazie alla chemioterapia e al trapianto eterologo eseguito nel 2019 in assenza di complicanze in particolare senza GVHD cronica, e che le restanti patologie
Costituitosi in lite, il CP 2 ha invocato la conferma delle risultanze dell'accertamento svolto nella precedente fase del giudizio. Disposta e acquisita nuova C.T.U. e ultimata la trattazione la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.01.2025.
***
L'opposizione proposta dall' CP 1 è infondata e va conseguentemente respinta per le ragioni di cui appresso. Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni conformi a quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' CP_3 premessa la diagnosi di “Leucemia Mieloide Acuta trattata con trapianto allogenico in follow-up; Broncopatia cronica ostruttiva di grado moderato;
Artrosi al rachide e ginocchia a modesta incidenza funzionale;
Sindrome ansioso-depressiva di grado medio", l'ausiliario ha infatti precisato che "la Leucemia Mieloide Acuta M2 rientra, come da copiosa bibliografia, nelle lesioni cancerose considerate "gravi-molto gravi" e comunque a prognosi incerta o probabilmente sfavorevole a 5 anni. Nel caso in esame - V. relazione della Divisione Clinicizzata di Ematologia dell'Università di
Catania il periziando viene dichiarato “in remissione completa per la malattia ematologica (...)
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resta ancora elevato il rischio di recidiva leucemica” ed “è inoltre presente "un rischio di ammalare di neoplasie secondarie quattro volte maggiore rispetto alla popolazione generale di pari età”; ha quindi esposto che “le patologie rilevate con le conseguenti limitazioni, riducono senz'altro la capacità lavorativa del sig. Controparte_2 nella percentuale del 100%.
In particolare, valutando le patologie: Cod. 9325: Neoplasia a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole. Pt 1100%" - da sé sola perciò idonea a determinarne la completa inabilità al lavoro -, concludendo che il predetto “può essere dichiarato "INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71". Ha quindi diritto a percepire la Pensione di Inabilità. La decorrenza di tale diritto, visto quanto dedotto, può essere confermata a partire dalla data della sospensione operata dall' CP 3 (22/09/2021). Revisione prevista a dicembre 2024" (cfr. relazione depositata il 30.06.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuto che la valutazione medica condotta dal C.T.U. incaricato nel presente giudizio appare condivisibile ed adeguatamente motivata, va dichiarato, in capo a [...] Controparte_2 il possesso del requisito sanitario atto a fondare il diritto alla reclamata prestazione a far data dalla sospensione disposta dall' CP_3 e con revisione a dicembre 2024. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell' CP 1 nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2528/2023 R.G.; dichiara che è soggetto invalido con riduzione permanente della Controparte_2 capacità lavorativa pari al 100% a far data dall'ottobre 2022, con revisione al dicembre 2024; condanna l' CP 3 al pagamento, in favore del predetto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge, e distrae in favore dell'Avv. Teresa Notaro;
pone definitivamente a carico dell' CP 1 le spese delle liquidate CC.TT.UU.
Così deciso in Ragusa il 24 aprile 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella