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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 26/02/2026, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1237/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 978/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8569/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21
e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200134080820000 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 941/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Appellante: chiede che la On.le Corte adita, dichiarata la cessata materia del contendere, voglia comunque condannare la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, come da nota spese allegata.
Appellata DP1 = chiede 1) che venga dichiarato inammissibile l'appello per carenza di interesse ad agire. 2) In subordine, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 46 e 61 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 09720200147221720 emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art 36 bis DPR 600/1973 per omesso pagamento delle somme dovute a titolo di IRAP 2014, per l'anno di imposta 2013.
La parte contestava vizi del procedimento notificatorio della cartella e la mancanza dei presupposti impositivi e concluso per l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio per difendere la pretesta erariale evidenziando allo stesso tempo che, per i vizi attinenti al procedimento di notifica e formazione della cartella, fosse legittimata esclusivamente l'Agente della Riscossione.
Nel corso del giudizio, la difesa del contribuente depositava una nota illustrativa, con cui documentava l'intervenuto sgravio (a seguito di istanza) effettuato in relazione ad un'altra cartella, la nr.
Società_1, fondata sul medesimo presupposto impositivo.
Con la sentenza n. 8569/2024 del 26.06.2024, la CGTI GRADO dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con l'appello odierno, la contribuente impugna la cit. sentenza n. 8569/2024 del 26.06.2024 emessa dalla
C.G.T di Roma chiedendone la riforma. Deduce l'appellante che la Corte avesse erroneamente pronunciato la cessazione della materia del contendere sull'erroneo presupposto che il provvedimento di sgravio, prodotto in giudizio, si riferisse alla cartella impugnata. Allegava comunque a sostegno il predetto sgravio in quanto relativo ad iscrizione a ruolo scaturita dal medesimo presupposto seppur afferente ad altra annualità.
Nel costituirsi in giudizio, l'Ufficio chiede in via preliminare che l'appello sia dichiarato inammissibile, per carenza di interesse atteso che in tempo precedente al gravame proposto dalla parte in data 27.01.2025,
l'Ufficio in data 29/11/2024, aveva già provveduto in autotutela allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata.
L'annullamento in autotutela è stato adottato spontaneamente dall'Ufficio, in ottemperanza al canone di buona fede, malgrado la pronuncia n. 8569/2024 del 26.06.2024 avesse dichiarato impropriamente la cessata la materia del contendere.
Assume l'Ufficio che la parte avrebbe potuto avere notizia di tale provvedimento accedendo al sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e consultando il servizio “Situazione debitoria-consulta e paga”
In atti l'A.E. conclude in ogni caso, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, con compensazione delle spese di lite. A parere dell'ente resistente, la pronuncia di compensazione appare doverosa, considerando che la cartella impugnata è stata emessa su mero raffronto automatizzato del dichiarato col versato, per come espressamente riconosciuto dallo stesso ricorrente nell'istanza di autotutela.
Al contrario, l'appellante afferma in atti che Il provvedimento di sgravio delle somme di cui alla cartella di pagamento in contestazione, non è stato comunicato o notificato alla parte o ai suoi difensori, benché il giudizio fosse formalmente pendente tra le parti, e che l'Agenzia delle Entrate ben avrebbe potuto già in sede di mediazione ex art. 17 bis D. Lgs. 546/'92 o, quanto meno, in occasione del giudizio di primo grado, provvedere allo sgravio senza attendere la sentenza di primo grado, ma al contrario ha sempre eccepito, oltre al difetto di legittimazione passiva dell'ufficio, l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto e la condanna alle spese del ricorrente. Ribadisce come, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma
1, D.Lgs. n. 546 del 1992 per cessazione della materia del contendere, si correli la necessaria condanna della resistente al pagamento delle spese di lite secondo la regola della “soccombenza virtuale”.
All'odierna udienza il giudizio era trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che è pacifico e non contestato che nelle more del giudizio è intervenuto provvedimento totale di sgravio dell' Atto impugnato: AA22 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 97 2020
01340808 20, il cui documento è versato in atti.
Recita l'art. Recita l'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” (in vigore dal 01/01/2016 come mod. dal decreto legislativo del
24 settembre 2015 n. 156 art. 9):
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Tutto quanto sopra premesso, verificate le condizioni di cui all'art. 46 Decreto legislativo 546/1992, la domanda di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere formulata dalla stessa A.E. è fondata e meritevole di accoglimento.
La Corte osserva che non vi è accordo delle parti sulle spese e pertanto deve decidersi se vi sono le condizioni affinchè siano liquidate secondo i principi della soccombenza virtuale.
Certamente se da un lato può ravvisarsi un “errore compilativo” iniziale del contribuente, è del tutto evidente come l'Ente impositore abbia insistito, pur avendo gli strumenti deflattivi sin dall'inizio ( vigente ratione temporis il reclamo-mediazione) ed essendo, come correttamente ricordato, sempre in capo all'Amministrazione, il potere/dovere di autotutela, e rivedere quindi il proprio atto, cosa intervenuta in limine litis dell'appello.
Vi sono pertanto i presupposti della soccombenza virtuale che deve essere stabilita dal giudice con riferimento all'esistenza di un interesse ad agire del contribuente al tempo in cui è stata proposta l'impugnazione, evenienza occorsa al caso di specie. ( v. ex multis Cass., Sez. VI, Ord., 21 gennaio 2021,
n. 1098) Le spese sono quindi liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sezione 13^ , definitivamente pronunciando:
-Dichiara estinto il giudizio R.G.A. 000978/2025 per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Condanna parte resistente alle spese del grado liquidate in euro 1.050,00 oltre accessori legge e spese esenti.
Così deciso in Roma, lì 18 febbraio 2026
La Presidente est. Giuliana Passero
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
SPERANZA LILIANA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 978/2025 depositato il 23/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8569/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21
e pubblicata il 26/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200134080820000 IRAP 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 941/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Appellante: chiede che la On.le Corte adita, dichiarata la cessata materia del contendere, voglia comunque condannare la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, come da nota spese allegata.
Appellata DP1 = chiede 1) che venga dichiarato inammissibile l'appello per carenza di interesse ad agire. 2) In subordine, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 46 e 61 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo il contribuente impugnava la cartella di pagamento n. 09720200147221720 emessa a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell'art 36 bis DPR 600/1973 per omesso pagamento delle somme dovute a titolo di IRAP 2014, per l'anno di imposta 2013.
La parte contestava vizi del procedimento notificatorio della cartella e la mancanza dei presupposti impositivi e concluso per l'annullamento della cartella impugnata.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio per difendere la pretesta erariale evidenziando allo stesso tempo che, per i vizi attinenti al procedimento di notifica e formazione della cartella, fosse legittimata esclusivamente l'Agente della Riscossione.
Nel corso del giudizio, la difesa del contribuente depositava una nota illustrativa, con cui documentava l'intervenuto sgravio (a seguito di istanza) effettuato in relazione ad un'altra cartella, la nr.
Società_1, fondata sul medesimo presupposto impositivo.
Con la sentenza n. 8569/2024 del 26.06.2024, la CGTI GRADO dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con l'appello odierno, la contribuente impugna la cit. sentenza n. 8569/2024 del 26.06.2024 emessa dalla
C.G.T di Roma chiedendone la riforma. Deduce l'appellante che la Corte avesse erroneamente pronunciato la cessazione della materia del contendere sull'erroneo presupposto che il provvedimento di sgravio, prodotto in giudizio, si riferisse alla cartella impugnata. Allegava comunque a sostegno il predetto sgravio in quanto relativo ad iscrizione a ruolo scaturita dal medesimo presupposto seppur afferente ad altra annualità.
Nel costituirsi in giudizio, l'Ufficio chiede in via preliminare che l'appello sia dichiarato inammissibile, per carenza di interesse atteso che in tempo precedente al gravame proposto dalla parte in data 27.01.2025,
l'Ufficio in data 29/11/2024, aveva già provveduto in autotutela allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata.
L'annullamento in autotutela è stato adottato spontaneamente dall'Ufficio, in ottemperanza al canone di buona fede, malgrado la pronuncia n. 8569/2024 del 26.06.2024 avesse dichiarato impropriamente la cessata la materia del contendere.
Assume l'Ufficio che la parte avrebbe potuto avere notizia di tale provvedimento accedendo al sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e consultando il servizio “Situazione debitoria-consulta e paga”
In atti l'A.E. conclude in ogni caso, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, con compensazione delle spese di lite. A parere dell'ente resistente, la pronuncia di compensazione appare doverosa, considerando che la cartella impugnata è stata emessa su mero raffronto automatizzato del dichiarato col versato, per come espressamente riconosciuto dallo stesso ricorrente nell'istanza di autotutela.
Al contrario, l'appellante afferma in atti che Il provvedimento di sgravio delle somme di cui alla cartella di pagamento in contestazione, non è stato comunicato o notificato alla parte o ai suoi difensori, benché il giudizio fosse formalmente pendente tra le parti, e che l'Agenzia delle Entrate ben avrebbe potuto già in sede di mediazione ex art. 17 bis D. Lgs. 546/'92 o, quanto meno, in occasione del giudizio di primo grado, provvedere allo sgravio senza attendere la sentenza di primo grado, ma al contrario ha sempre eccepito, oltre al difetto di legittimazione passiva dell'ufficio, l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto e la condanna alle spese del ricorrente. Ribadisce come, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma
1, D.Lgs. n. 546 del 1992 per cessazione della materia del contendere, si correli la necessaria condanna della resistente al pagamento delle spese di lite secondo la regola della “soccombenza virtuale”.
All'odierna udienza il giudizio era trattenuto a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che è pacifico e non contestato che nelle more del giudizio è intervenuto provvedimento totale di sgravio dell' Atto impugnato: AA22 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 97 2020
01340808 20, il cui documento è versato in atti.
Recita l'art. Recita l'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” (in vigore dal 01/01/2016 come mod. dal decreto legislativo del
24 settembre 2015 n. 156 art. 9):
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Tutto quanto sopra premesso, verificate le condizioni di cui all'art. 46 Decreto legislativo 546/1992, la domanda di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere formulata dalla stessa A.E. è fondata e meritevole di accoglimento.
La Corte osserva che non vi è accordo delle parti sulle spese e pertanto deve decidersi se vi sono le condizioni affinchè siano liquidate secondo i principi della soccombenza virtuale.
Certamente se da un lato può ravvisarsi un “errore compilativo” iniziale del contribuente, è del tutto evidente come l'Ente impositore abbia insistito, pur avendo gli strumenti deflattivi sin dall'inizio ( vigente ratione temporis il reclamo-mediazione) ed essendo, come correttamente ricordato, sempre in capo all'Amministrazione, il potere/dovere di autotutela, e rivedere quindi il proprio atto, cosa intervenuta in limine litis dell'appello.
Vi sono pertanto i presupposti della soccombenza virtuale che deve essere stabilita dal giudice con riferimento all'esistenza di un interesse ad agire del contribuente al tempo in cui è stata proposta l'impugnazione, evenienza occorsa al caso di specie. ( v. ex multis Cass., Sez. VI, Ord., 21 gennaio 2021,
n. 1098) Le spese sono quindi liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sezione 13^ , definitivamente pronunciando:
-Dichiara estinto il giudizio R.G.A. 000978/2025 per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Condanna parte resistente alle spese del grado liquidate in euro 1.050,00 oltre accessori legge e spese esenti.
Così deciso in Roma, lì 18 febbraio 2026
La Presidente est. Giuliana Passero