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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/11/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1322/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1322/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, nr. 14, (C.F. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma Via Lima n.5/A, presso lo studio dell'avv. Enrico Fronticelli Baldelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-APPELLANTE –
CONTRO
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Tropea, Controparte_1 C.F._1
Via IV Novembre 13, presso lo studio dell'Avv. Elena Cortese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
[...]
[...
Parte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Catanzaro Via Gioacchino da Fiore, n. 34, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
–APPELLATA- OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1566/2023 del Parte_2
11.05.2023.
CONCLUSIONI: le parti, precisate le conclusioni come da note conclusive depositate in atti, hanno discusso la causa come da note scritte depositate in atti per l'udienza di decisione ex art 350bis e 281 sexies c.p.c. del 03/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il sig. ha Controparte_1 impugnato, dinanzi al Giudice di Pace di l'intimazione di pagamento n. Parte_2
13920229000606649000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 13920110012524610000 e n.
13920160006953312000 relative a crediti IRPEF ed IRAP.
A sostegno della propria domanda l'attore rilevava l'omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento opposta e la prescrizione dei crediti esattoriali azionati.
Si costituiva in giudizio l' , Direzione Provinciale di , eccependo Parte_2 Parte_2 in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, attesa la natura tributaria dei crediti esattoriali contestati, e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione di controparte, in quanto inammissibile ed infondata.
L' nel giudizio di primo grado è rimasta contumace. Controparte_2
Istruita la causa documentalmente il Giudice di Pace di tratteneva la causa in decisione Parte_2
e con sentenza n.1566/2023, dopo aver dichiarato la propria competenza a decidere la causa, ha accolto l'opposizione del sig. e per l'effetto ha dichiarato prescritto il credito vantato CP_1 con le cartelle di pagamento opposte, condannando in solido le convenute, Controparte_2
ed , al pagamento delle
[...] Controparte_3 Parte_2 spese processuali.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, ha Controparte_2 convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_4 di , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza n. Parte_2
1566/2023, resa dal Giudice di Pace di , pubblicata in data 11.05.2023 e, Parte_2 conseguentemente, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice, avendo la presente controversia ad oggetto crediti tributari, in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dell'avv. prof. Enrico Fronticelli Baldelli che si dichiara antistatario”. Radicatosi il contradditorio, si costituiva nel giudizio di appello il quale ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'articolo
342 c.p.c. e contestando, quanto al motivo di appello, che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Quindi, chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di , con condanna dell'appellante al pagamento delle Parte_2 spese e competenze di giudizio.
Con appello incidentale si costituiva nel presente giudizio l' Parte_2
, deducendo, in via preliminare il difetto di giurisdizione e, nel merito
[...]
l'infondatezza dell'asserita prescrizione dei crediti erariali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita la causa documentalmente, all'udienza del 22/09/2025 la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 03/11/2025, ove la sottoscritta tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, deve essere deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di forma richiesti dall'art 342 c.p.c., giacchè l'appellante ha esposto le proprie doglienze in maniera chiara e comprensibile, tale da permettere alla controparte il pieno esercizio del diritto di difesa.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è possibile evincere con chiarezza sia la contestazione alla pronuncia di primo grado mossa dall'appellante, sia le argomentazioni dallo stesso sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. L'appello risulta essere formulato in maniera tale da consentire d'individuare non solo la statuizione investita dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
Dal corpo dell'atto di appello si evince chiaramente il capo della decisione impugnato, con l'unico motivo di appello volto a censurare l'erroneità del ragionamento del giudice di prime cure in relazione alla valutazione della propria giurisdizione. L'appellante ha contestato, senza lasciare alcun dubbio, la parte della motivazione in cui è stata ritenuta la giurisdizione in materia del giudie ordinario.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall'appellante . Parte_1
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n.
11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018
n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio, trattandosi di crediti IRPEF ed IRAP.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, l'odierno appellato, , ha proposto opposizione Controparte_1 all'intimazione di pagamento n. 13920229000606649000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 13920110012524610000 e n. 13920160006953312000 relative a crediti IRPEF ed IRAP.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., n.23832/2007).
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “…l'art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso la cognizione del giudice tributario a tutte le questioni che hanno ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie, relativamente all'an o al quantum dell'obbligazione. Di conseguenza, anche l'eccezione di prescrizione rientra nella giurisdizione tributaria, rappresentando un fatto che estingue
l'obbligazione tributaria anche se si verifichi in un periodo successivo alla valida notificazione della cartella di pagamento” (Cass. S.U. n.16986/2022; cfr. più recentemente Corte di Cass. n. 2098 del
30 gennaio 2025).
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria – asseritamente maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento, prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione) ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1322/2023:
-ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di n. 1566/2023 depositata in data Parte_2
11.05.2023, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, il 26 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1322/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, nr. 14, (C.F. ), elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Roma Via Lima n.5/A, presso lo studio dell'avv. Enrico Fronticelli Baldelli, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
-APPELLANTE –
CONTRO
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Tropea, Controparte_1 C.F._1
Via IV Novembre 13, presso lo studio dell'Avv. Elena Cortese, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
[...]
[...
Parte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Catanzaro Via Gioacchino da Fiore, n. 34, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
–APPELLATA- OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1566/2023 del Parte_2
11.05.2023.
CONCLUSIONI: le parti, precisate le conclusioni come da note conclusive depositate in atti, hanno discusso la causa come da note scritte depositate in atti per l'udienza di decisione ex art 350bis e 281 sexies c.p.c. del 03/11/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. il sig. ha Controparte_1 impugnato, dinanzi al Giudice di Pace di l'intimazione di pagamento n. Parte_2
13920229000606649000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 13920110012524610000 e n.
13920160006953312000 relative a crediti IRPEF ed IRAP.
A sostegno della propria domanda l'attore rilevava l'omessa notifica della cartella sottesa all'intimazione di pagamento opposta e la prescrizione dei crediti esattoriali azionati.
Si costituiva in giudizio l' , Direzione Provinciale di , eccependo Parte_2 Parte_2 in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, attesa la natura tributaria dei crediti esattoriali contestati, e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione di controparte, in quanto inammissibile ed infondata.
L' nel giudizio di primo grado è rimasta contumace. Controparte_2
Istruita la causa documentalmente il Giudice di Pace di tratteneva la causa in decisione Parte_2
e con sentenza n.1566/2023, dopo aver dichiarato la propria competenza a decidere la causa, ha accolto l'opposizione del sig. e per l'effetto ha dichiarato prescritto il credito vantato CP_1 con le cartelle di pagamento opposte, condannando in solido le convenute, Controparte_2
ed , al pagamento delle
[...] Controparte_3 Parte_2 spese processuali.
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, ha Controparte_2 convenuto in giudizio e Controparte_1 Controparte_4 di , al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza n. Parte_2
1566/2023, resa dal Giudice di Pace di , pubblicata in data 11.05.2023 e, Parte_2 conseguentemente, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice, avendo la presente controversia ad oggetto crediti tributari, in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vibo Valentia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore dell'avv. prof. Enrico Fronticelli Baldelli che si dichiara antistatario”. Radicatosi il contradditorio, si costituiva nel giudizio di appello il quale ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'articolo
342 c.p.c. e contestando, quanto al motivo di appello, che le controversie come quella in esame, poiché attengono alla maturata prescrizione del credito anche successiva alla cartella di pagamento, vengono attratte nella giurisdizione del giudice ordinario, come avvenuto nella fattispecie. Quindi, chiedeva il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, la conferma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace di , con condanna dell'appellante al pagamento delle Parte_2 spese e competenze di giudizio.
Con appello incidentale si costituiva nel presente giudizio l' Parte_2
, deducendo, in via preliminare il difetto di giurisdizione e, nel merito
[...]
l'infondatezza dell'asserita prescrizione dei crediti erariali.
Acquisito il fascicolo di primo grado, istruita la causa documentalmente, all'udienza del 22/09/2025 la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 03/11/2025, ove la sottoscritta tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente, deve essere deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di forma richiesti dall'art 342 c.p.c., giacchè l'appellante ha esposto le proprie doglienze in maniera chiara e comprensibile, tale da permettere alla controparte il pieno esercizio del diritto di difesa.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio, infatti, è possibile evincere con chiarezza sia la contestazione alla pronuncia di primo grado mossa dall'appellante, sia le argomentazioni dallo stesso sostenute per confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice. L'appello risulta essere formulato in maniera tale da consentire d'individuare non solo la statuizione investita dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, ma anche gli errores attribuiti alla sentenza censurata.
Dal corpo dell'atto di appello si evince chiaramente il capo della decisione impugnato, con l'unico motivo di appello volto a censurare l'erroneità del ragionamento del giudice di prime cure in relazione alla valutazione della propria giurisdizione. L'appellante ha contestato, senza lasciare alcun dubbio, la parte della motivazione in cui è stata ritenuta la giurisdizione in materia del giudie ordinario.
In ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017 n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n. 154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi
12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n. 6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall'appellante . Parte_1
Giova ricordare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n.
11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018
n. 20350).
Nella specie, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio, trattandosi di crediti IRPEF ed IRAP.
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, l'odierno appellato, , ha proposto opposizione Controparte_1 all'intimazione di pagamento n. 13920229000606649000, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 13920110012524610000 e n. 13920160006953312000 relative a crediti IRPEF ed IRAP.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'“an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (cfr. Cass. S.U., n.23832/2007).
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “…l'art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso la cognizione del giudice tributario a tutte le questioni che hanno ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie, relativamente all'an o al quantum dell'obbligazione. Di conseguenza, anche l'eccezione di prescrizione rientra nella giurisdizione tributaria, rappresentando un fatto che estingue
l'obbligazione tributaria anche se si verifichi in un periodo successivo alla valida notificazione della cartella di pagamento” (Cass. S.U. n.16986/2022; cfr. più recentemente Corte di Cass. n. 2098 del
30 gennaio 2025).
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria – asseritamente maturata in mancanza della notifica della cartella di pagamento, prima della notifica dell'intimazione di pagamento (in seguito alla quale ha proposto opposizione) ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1322/2023:
-ACCOGLIE l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata emessa del Giudice di Pace di n. 1566/2023 depositata in data Parte_2
11.05.2023, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, il 26 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella