Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Il giorno 4 giugno 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 1901/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Calogero Mazzola per parte attrice, l'avv.
Giorgia Raimondo in sostituzione dell'avv. Tommaso Raimondo per e l'avv. Davide De Caro per DA. Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. De Caro in particolare insiste sulla responsabilità della compagnia assicurativa in quanto il sinistro è stato immediatamente denunciato allorchè se ne è avuta notizia.
Nessuno è presente sino alle ore 12,00 per il convenuto. CP_2
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e
1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1901/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Calogero Mazzola
giusta procura in atti Email_1
ATTORE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3
difeso dall'avv. Carla Marsala Fanara alermo.it) per procura generale in atti Email_2 CP_2
CONVENUTO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Davide De Caro
per procura in attiEmail_3
TERZA CHIAMATA
E
in persona del Direttore Generale e legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso
Raimondo per procura in attiEmail_4
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni
2 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 11.509,77, oltre interessi al tasso legale dall'occorso al soddisfo;
1) condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_3
al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 3.638,75, di cui € 260,75 per esborsi ed € 3.378,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
2) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del , in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_3
3) Rigetta le domande di garanzia spiegate rispettivamente dal CP_2
nei riguardi di e di nei riguardi di CP_4 CP_4 [...]
CP_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione del 3 febbraio 2021, ha chiesto la condanna del Parte_1 CP_3
, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di
€ 18.027,20 – conseguenti ad un infortunio verificatosi a in data 17 CP_3
maggio 2019, alle ore 14,00 in via Libertà, direzione Piazza Politeama;
allorquando, l'attrice giunta all'angolo con via Catania, a causa
3 dell'improvviso cedimento di un coperchio di un tombino presente sul marciapiedi cadeva rovinosamente a terra procurandosi lesioni fisiche.
Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro Controparte_3
tempore, contestando nel merito i fatti allegati e la responsabilità dello stesso ente, così deducendo l'insussistenza di una situazione di pericolo non visibile e ritenendo la causa del sinistro occorso imputabile anche alla condotta dell'attrice.
Il convenuto chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio, quale CP_2
soggetto passivamente tenuto al risarcimento la società CP_4
deputata alla sorveglianza e manutenzione degli impianti pubblicitari secondo le modalità previste dal Regolamento depositato dal CP_2
convenuto, tra cui il pozzetto in questione.
Si costituiva in giudizio la che contestava le pretese risarcitorie CP_4
dell'attrice esposte e lamentate in citazione, chiedendo di chiamare in causa la compagnia presso la quale la è assicurata. Controparte_6 CP_4
Si costituiva in giudizio la che contestava le pretese Controparte_6
risarcitorie dell'attrice esposte e lamentate in citazione.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il dl n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da Cass SS.UU. ( n.
64/15 ) .
4 Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che, in adesione ad un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – la disposizione di cui all'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia deve ritenersi applicabile alla p.a. anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ.
n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
La Suprema Corte, inoltre, ha espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il CP_2
controllo sulle strade medesime, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla
5 manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992
(cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051
c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si è sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene,
o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo
(che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere
6 accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ciò posto, in merito alla dinamica dell'incidente oggetto di causa, può dirsi provato il fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo, alla luce delle risultanze delle dichiarazioni rese tanto dalla teste Tes_1
[cfr. verb. ud. 8 marzo 2023].
[...]
Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni refertate all'attrice [cfr. relazione del C.T.U. dott. Persona_1
depositata in atti].
Ora, sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, sotto onere di sorveglianza tuttavia della che nell'occasione si CP_4
presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il (quale ente proprietario della strada teatro Controparte_3
7 del sinistro) va condannato risarcire l'attore dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.
Passando all'esame della domanda di manleva spiegata dal CP_3
nei riguardi di appare opportuno evidenziare come,
[...] CP_4
in virtù del Regolamento sulla pubblicità e le pubbliche affissioni, la DA ha l'onere della sorveglianza e della manutenzione dei propri impianti e solleva l'amministrazione da ogni responsabilità civile o penale per eventuali danni da questo derivanti.
Tuttavia nel caso che da vicino ci interessa nessuna prova ha fornito il convenuto in ordine al fatto che il tombino teatro del sinistro CP_2
appartenesse o fosse stato installato dall'impresa pubblicitaria.
Ciò, peraltro, non esclude, la signoria e la conseguente responsabilità che il aveva sul bene. CP_2 CP_3
La domanda di garanzia non è stata coltivata nei riguardi della terza chiamata, sicché resta del tutto priva di riscontro la tesi del di una CP_2
responsabilità in capo alla DA dei danni diretta conseguenza di inadempimenti contrattuali relativi al servizio di tutela e manutenzione sui luoghi ed in prossimità dell'epoca del sinistro.
Pertanto la domande di garanzia spiegate dal vanno entrambe CP_2
rigettate nulla avendo comprovato (o chiesto di comprovare ) il in CP_2
proposito, al di là della produzione del regolamento menzionato che però di per sé non implica affatto la responsabilità della società terza chiamata.
Resta conseguentemente assorbita da detta statuizione anche la domanda di manleva proposta dalla DA nei confronti di Controparte_5
8 Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate da in occasione della caduta del 17 Parte_1
maggio 2019 le hanno provocato una inabilità temporanea relativa di 34 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 15 giorni al 50% delle attitudini del soggetto, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 15 giorni al 25% delle attitudini del soggetto e, infine, un danno biologico permanente pari al 4%, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, che ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [cfr. relazione cit. in atti].
In proposito, mette conto osservare che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,
7282 e 7283 del 2003).
9 Alla luce delle considerazioni che precedono, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle del Tribunale di Milano, per le microlesioni per cui, spetta a Pt_1
con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come
[...]
accertato dal C.T.U., personalizzato alla capacità lavorativa del soggetto e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (46 anni), la somma di € 6.411,00 in valori attuali
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 4.226,25 in valori attuali.
Il CTU ha poi ritenute congrue le spese per € 872,52 per tanto non gli può essere accordata alcuna altra somma quale risarcimento del danno patrimoniale [cfr. produzione cit. e CTU in atti].
Ciò posto, il pregiudizio sofferto da a causa Parte_1
dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta dunque ad € 11.509,77 per il danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato il
[...]
– sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della CP_3
domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza il va condannato al pagamento delle spese di lite Controparte_3
sostenute da parte attrice relativamente al presente giudizio.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/22 per lo scaglione di
10 riferimento, ai valori minimi in considerazione della scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attore –devono porsi definitivamente a carico del . Controparte_3
Palermo, 4 giugno 2025 IL G.O.T. Giorgia Lenzi
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