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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/01/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 904/2022 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Agatino Luigi Di Stallo;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alfio Mario Gambino,
Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria
Rosaria Battiato;
Appellati
OGGETTO: appello – opposizione preavviso di fermo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 356/2022 del 7.4.2022, il giudice del lavoro del
Tribunale di Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto da _1
, dichiarava prescritte le pretese contributive poste a
[...]
fondamento del preavviso di fermo opposto, al predetto notificato il
6.11.2015; condannava l'agente riscossore al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente e compensava le spese relative alla partecipazione dell' al giudizio. CP_2
Il giudice riteneva che alla data di notifica del preavviso di fermo fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale, atteso che non era stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione, successivo alla notifica delle cartelle di pagamento sottese.
Avverso la citata sentenza proponeva appello Parte_2
subentrata ex lege a con
[...] Controparte_3
atto del 7.10.2022.
Al gravame resisteva . Controparte_1
Si costituiva, altresì, in giudizio l' CP_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame censura la sentenza di primo Pt_2
grado per aver omesso di considerare che le cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo opposto avevano ad oggetto pretese contributive per gli anni 1993-2001, per le quali il riscossore aveva ricevuto la trasmissione dei ruoli esecutivi a distanza di anni.
Impugna, quindi, il capo di sentenza relativo alle spese di lite, erroneamente poste esclusivamente a carico dell'agente della riscossione, sebbene, invero, l'avvenuta prescrizione fosse piuttosto imputabile all'ente impositore.
2. Con il secondo motivo d'appello lamenta la violazione dell'art. 421
c.p.c. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la copiosa documentazione prodotta da con le note del 13.2.2018, per la Pt_2
quale era stata richiesta l'acquisizione ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto essenziale ai fini della prova della notifica di validi atti interruttivi della prescrizione successivi alla regolare notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo opposto.
3. Con il terzo motivo afferma che, in ogni caso, il Tribunale Pt_2
avrebbe dovuto ammettere la suddetta documentazione ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., attesa la domanda in tal senso formulata dall'ente previdenziale con la memoria di costituzione.
4. In via preliminare va esaminata la questione relativa al difetto di legittimazione di Pt_2
Sulla questione, il collegio condivide il recente orientamento della
Corte di Cassazione (cfr. Cass. 1208/2023), consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore;
inoltre, il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno.
Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della
Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781;
Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208). Nella fattispecie in esame, il giudizio riguarda la prescrizione dei contributi oggetto delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo opposto e, dunque, il merito della pretesa;
ne consegue il difetto di legittimazione passiva di Pt_2
Il motivo di appello di relativo alla produzione degli atti Pt_2
interruttivi della prescrizione del credito previdenziale è, dunque, inammissibile.
Alla luce di quanto sopra esposto, sulle statuizioni contenute nella sentenza impugnata concernenti il merito della pretesa contributiva si è, pertanto, formato il giudicato;
ogni altra questione assorbita.
5. È invece parzialmente fondato il motivo di gravame di Pt_2
relativo alle spese di giudizio, osservandosi che l'Agente della riscossione ha la legittimazione a impugnare il capo della sentenza che ha disposto la sua condanna alle spese processuali.
Nella specie, ha proposto specifico motivo di appello sulle Pt_2
spese eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva limitatamente all'avvenuta prescrizione delle cartelle oggetto di causa.
In accoglimento del motivo come sopra proposto, e in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado vanno integralmente compensate tra e Pt_2 CP_4
, in considerazione del contrasto giurisprudenziale circa la
[...]
legittimazione dell'Agente della Riscossione che ha reso necessario l'intervento delle Sezioni Unite in data successiva alla proposizione del ricorso di primo grado.
Analogamente, vanno compensate tra e le Pt_2 Controparte_4
spese processuali del presente grado.
6. L' si è costituito nel presente giudizio chiedendo l'accoglimento CP_2
dell'appello di Pt_2 Poiché l'appello principale è parzialmente fondato per le ragioni sopra esposte, occorre esaminare l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione adesiva, cui devono ritenersi applicabili le norme in tema di appello incidentale, quale appello avverso la medesima sentenza.
La domanda dell' può qualificarsi come CP_2
impugnazione adesiva nei confronti della parte cui è rivolta l'impugnazione principale, fondata sugli stessi motivi fatti valere dall'appellante principale (motivi che vengono semplicemente richiamati configurando un appello per relationem), e tuttavia l' CP_2
si è costituito tardivamente, oltre il termine di cui al comma 3 dell'art. 436 c.p.c. (l'Ente si è infatti costituito il 13.2.2024, a fronte della prima udienza fissata il 14.2.2024).
L'appello adesivo dell' , pertanto, va dichiarato inammissibile. CP_2
Le spese processuali del grado tra l' e l'appellato CP_2 _1
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello principale di e, per l'effetto, Pt_2
in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa tra e le spese processuali di Pt_2 Controparte_4
primo grado;
compensa tra e le spese del presente grado;
Pt_2 Controparte_4
dichiara inammissibile l'impugnazione adesiva dell' ; CP_2
condanna l al pagamento in favore di delle CP_2 Controparte_4
spese del presente grado, che liquida in euro 5.300,00 oltre spese generali, IVA e CPA da distrarre in favore dell'avv. Alfio Mario
Gambino.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Marcella Celesti dott.ssa Graziella Parisi