Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/02/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 18 febbraio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 5682/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall' avvocato Palma Balsamo, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Antonio Francesco Tirenna, Controparte_1
giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: licenziamento orale – inefficacia – licenziamento per giusta causa – illegittimità
– insussistenza del fatto – diritto alla reintegra
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 18 febbraio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., le parti concludevano come in atti.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 13 giugno 2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere stato assunto in data 13 novembre 2023 da titolare dell'omonima impresa di Controparte_1
autotrasporti, con qualifica di autista ed inquadramento al livello 3° del CCNL autotrasporto merci- artigianato;
che il suddetto rapporto, in data 30 novembre 2023, veniva trasformato in rapporto a tempo indeterminato;
di essersi occupato del trasporto di prodotti agricoli, guidando autoarticolati per
1
19.00 - dal lunedì al venerdì, ed in caso di necessità, anche il sabato;
di aver svolto, quando rientrava dalle consegne anticipatamente, lavori di carico e scarico, sistemazione e manutenzione nel piazzale aziendale;
che, dopo aver lavorato, anche il sabato 1 giugno 2024, gli veniva comunicato il 3 giugno successivo che dal quel momento in poi avrebbe dovuto lavorare anche tutte le giornate di sabato;
che stante le sue rimostranze, atteso che non erano questi gli accordi, il datore di lavoro gli comunicava che sarebbe stato licenziato e che dal giorno successivo non avrebbe più dovuto lavorare;
che, pur avendo sollecitato l'invio di una comunicazione scritta di licenziamento, al fine di richiedere la NASPI, nulla gli perveniva;
che solo dall'esame del modello aveva potuto constatare che Pt_2
il resistente aveva comunicato il suo licenziamento all'ufficio di collocamento in data 31 maggio
2024 per “giusta causa”.
Eccepita l'inefficacia del licenziamento in quanto privo di forma scritta, nonché, in subordine la nullità e illegittimità dello stesso per violazione dell'art.
7. l. 300/1970 e per insussistenza della giusta causa, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiari inefficace il licenziamento intimato al ricorrente il 3 giugno 2024 dal sig. in quanto privo di forma scritta, e, in applicazione dell'art. Controparte_1
2 D. lgs. 23/2015, condanni il resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura prevista dall'art. 2 comma 2 del citato decreto;
In subordine dichiari nullo e/o illegittimo, per violazione dell'art. 7 L.300/1970 e insussistenza della giusta causa, il licenziamento del sig. , con le conseguenze previste dal D. lgs. 23/2015. Condanni il Parte_1
resistente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore”.
Con memoria difensiva, depositata in data 25 giugno 2024, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando i fatti allegati dal ricorrente e rilevando, in particolare, che quest'ultimo, in data 23 aprile
2024 a causa della propria negligenza aveva cagionato al mezzo che guidava una grave avaria, poiché, non accorgendosi della spia dell'olio costantemente accesa o non dando la giusta importanza a questo segnale, aveva proseguito il tragitto, senza effettuare la necessaria manutenzione e cagionando così la “fusione totale del motore”. Il resistente riferiva pertanto di aver proposto allo al fine di Pt_1
evitare il licenziamento, un accordo che prevedeva per un anno la riduzione della retribuzione mensile da € 1.800 a € 1.500.
Affermava che il ricorrente, accettato l'accordo e soddisfatto di aver evitato il temuto licenziamento, per un primo periodo aveva lavorato con la solita soddisfazione, ben presto cominciando piuttosto ad esprimere il suo malcontento a causa della temporanea riduzione del salario, fino a chiedere con insistenza di essere licenziato al fine di rinvenire occasioni lavorative migliori non trovando più adeguata la nuova cifra mensile pattuita, pur circoscritta ad un anno.
2 Evidenziava che dopo aver cercato, invano, di convincere l'autista a desistere dal proprio intento, aveva acconsentito a licenziarlo, sì come richiesto, a far data dal 31 maggio 2024, in modo da permettergli di presentare tempestivamente la domanda di disoccupazione, così da poterla ottenere già dal mese di giugno 2024.
Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c, con distrazione in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione;
acquisito l'interrogatorio formale di parte ricorrente;
respinta ogni ulteriore tardiva richiesta istruttoria con ordinanza del 21 novembre 2024, avverso la quale parte resistente proponeva reclamo al Collegio dichiarato inammissibile con provvedimento del
13 gennaio 2025 e rimessione di spese al merito;
disposta la trattazione della udienza del 18 febbraio
2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., salva opposizione delle parti;
depositate note sostitutive di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione e viene infine definita nei termini che seguono.
2. Deve preliminarmente rammentarsi che nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di licenziamento orale i fatti costituitivi della domanda sono l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e l'estromissione dal rapporto intesa quale atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo, non essendo la mera cessazione dell'esecuzione delle prestazioni circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova.
Nella specie a mano, i fatti costitutivi della domanda sono dimostrati.
2.1 E' pacifico che sia tra le parti in causa intercorso un rapporto di lavoro subordinato nei termini di cui alla parte in fatto sintetizzati.
2.2 E' peraltro pacifico che il rapporto si sia interrotto in data 3 giugno 2024.
Risulta documentata l'estromissione del lavoratore per volontà del datore di lavoro.
Detta circostanza, in particolare, emerge segnatamente dalla comunicazione in atti (doc. n. Pt_2
3 allegato al ricorso), dal quale si evince sulla base di documentazione proveniente dallo stesso datore di lavoro e dunque pienamente rilevante, che il rapporto di lavoro in esame è cessato con decorrenza dal 31.5.2024 per “licenziamento per giusta causa” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente, cit.).
Parte resistente non contesta tale documento, né quanto in esso riportato.
Piuttosto la prospettazione difensiva del - invero non corroborata da specifica, tempestiva e CP_1
adeguata prova - è nel senso che solo al fine di “acconsentire” alle richieste del lavoratore si sarebbe dato corso alla comunicazione del licenziamento onde consentire allo di potere Pt_2 Pt_1
“procedere tempestivamente” a presentare “domanda di disoccupazione”, e considerato che era intento del dipendente ricercare un nuovo lavoro meglio retribuito, stante l'accordo tra le parti in ordine alla trattenuta mensile di euro 300,00 per un anno in ragione del danno provocato ad un mezzo aziendale il cui motore era stato fuso, a dire del resistente, per responsabilità del ricorrente.
3 A fronte di quanto sopra, ed in disparte ogni valutazione in ordine alla natura fraudolenta di un supposto comportamento di tal fatta, deve considerarsi che alcun rilievo può avere la prova orale articolata da parte resistente nella propria memoria difensiva, per le ragioni di cui alla ordinanza del
22 ottobre 2024, d'altro verso inammissibili le ulteriori richieste istruttorie formulate a verbale da parte resistente alla udienza del 21.11.2024 e respinte con ordinanza contestuale, peraltro oggetto – come premesso - di inammissibile reclamo al Collegio.
Si ribadisce che la richiesta, formulata da parte resistente di essere autorizzato a produrre le schermate dei messaggi scambiati attraverso WhatsApp tra le parti da cui emergerebbe che il ricorrente avrebbe chiesto di essere licenziato, è inammissibile.
Se “è vero l'art. 420 co. 5 c.p.c. nella parte in cui consente in prima udienza la richiesta di mezzi di prova “che le parti non abbiano potuto produrre prima” non deve interpretarsi in senso restrittivo e limitato alle sole prove sopravvenute, dovendo piuttosto includersi nella locuzione anche i mezzi istruttori di cui le parti avrebbero già potuto materialmente disporre ma il cui interesse sia sorto in ragione delle difese e delle contestazioni di controparte (cfr. Cass. 1509/1995; Cass. 18206/2006;
Cass. 1916/2018), nella specie la circostanza secondo la quale sarebbe stato lo stesso ricorrente a chiedere di essere licenziato era già stata dedotta in memoria quale fatto posto a base dell'assunto secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe stato invece risolto per mutuo consenso, ragione per cui la detta documentazione si sarebbe dovuta tempestivamente depositare contestualmente alla costituzione in giudizio”.
Parimenti inammissibile, in quanto tardivamente formulata, si palesa la richiesta di ammissione di una prova testimoniale formulata all'udienza del 21 novembre 2024 peraltro a riprova dello stato del mezzo che sarebbe stato danneggiato dallo er omessa manutenzione o per riferire de relato Pt_1
in ordine alle vicende oggetto di causa.
Non ricorrono, come appunto già rilevato con l'ordinanza istruttoria contestualmente emessa all'esito della camera di consiglio, i presupposti per l'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa.
Il resistente dunque non ha dimostrato, seppure in forza di una differente ricostruzione fattuale della vicenda, rimasta del tutto incomprovata, di avere comunicato per iscritto al ricorrente il licenziamento pacificamente sussistente come da . Pt_2
Accertata l'estromissione del lavoratore dal rapporto per volontà datoriale, gravava sul datore di lavoro la prova del rispetto della forma scritta del licenziamento, siccome prescritta ex lege (cfr. C.
Cass. 18087/2007).
4 2.3 Con riguardo al regime di tutela applicabile si osserva poi che, incontestato tra le parti e documentato in atti, che il rapporto di lavoro è sorto successivamente al 7.3.2015, trova nella specie applicazione il regime di tutela stabilito dal D.Lgs. 23/2015.
In particolare, l'art. 2 D.Lgs. 23/2015 stabilisce sul punto che “Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo
a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali…..”.
Alla stregua di quanto esposto, in definitiva, il licenziamento va dichiarato inefficace, giacché intimato in forma orale, e la parte resistente va condannata alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato e al risarcimento del danno mediante il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative,
Parte resistente va altresì condannata, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come per legge.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del proposto reclamo, concluso con esito negativo, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, l'inefficacia del licenziamento impugnato;
condanna conseguentemente parte resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato;
condanna parte resistente al risarcimento del danno mediante il pagamento un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
condanna parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, come per legge;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 3,843,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv.to Palma Balsamo dichiaratasi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Catania 21 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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