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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 444\2024 RG, vertente
TRA
, e in qualità di eredi del de cuius Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla via Persona_1
Tortora n. 28, presso lo studio dell'avv. Antonello Matrone, che li rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E
con sede in Mogliano Veneto (TV), in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti p.t., quale impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, rappresentata e difesa, giusta procura notarile alle liti per atto del notaio
1 in Treviso (rep. n. 186905, n. di racc. 30367), dall'avv. Gianluca Persona_2
Bertòlo;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Salerno, alla via
[...]
A. De Leo n. 12, presso lo studio dell'avv. Luigi Anziano, dell'Avvocatura distrettuale dell' di Salerno, che lo rappresenta e lo difende come da procura generale alle liti per CP_2
notar del 18\6\2014 (rep. 17705, racc. 8545, reg. a Castellammare di Stabia il Persona_3
18\6\2014 al n. 4058\14);
INTERVENUTO-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2279/2023, pubblicata in data 17\11\2023 dal
Tribunale di Nocera IO;
in materia di risarcimento del danno per morte da circolazione
stradale;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c.
e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/04/2024, Parte_1 [...]
e nella qualità di eredi di (rispettivamente Parte_2 Parte_3 Persona_1
moglie e figli), proponevano appello avverso la sentenza n. n. 2279/2023 del 13\11\2013,
pubblicata in data 17\11\2023 e non notificata, con la quale il Tribunale di Nocera IO
rigettava la domanda di risarcimento dei danni da loro proposta e li condannava alla rifusione
2 delle spese di lite in favore della compensando quelle nel rapporto Controparte_1
con l'interventore . CP_2
Invero, con l'atto di citazione in primo grado notificato in data 18\05\2015, Parte_1
e evocavano in giudizio la Parte_2 Parte_3 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, biologici, esistenziali e morali,
subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in via Atzori di Nocera IO (SA),
in data 14/05/2012, alle ore 23.40 circa.
Gli attori, infatti, rappresentavano che in tali circostanze di tempo e luogo, il loro congiunto mentre era alla guida del motociclo (di proprietà di e Persona_1 Controparte_3
scoperto di assicurazione) Piaggio Beverly 250 tg. CGP8530, in via Atzori di Nocera
IO, in direzione di marcia verso Pagani, improvvisamente, giunto all'altezza del civico n. 202 e della casa di Cura “Villa Chiarugi, veniva speronato da un'autovettura Fiat Punto di colore scuro, non identificata;
che il veicolo rimasto ignoto effettuava una manovra di sorpasso e andava ad urtare il motociclo Piaggio Beverly 250 tg. CG P8530; che il motociclo a seguito dell'impatto sbandava e finiva contro un palo della pubblica illuminazione che ne causava la morte;
che la Fiat punto si allontanava senza prestare soccorso;
che Per_1
veniva trasportato dal 118 presso il pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I di
[...]
Nocera IO, dove giungeva cadavere a causa delle ferite riscontrate (“politrauma –
trauma contusivo facciale ferita lacero contusa al volto – trauma polso e mano dx con frattura
esposta IV metacarpo – trauma femore sx con L.O. – contusioni multiple”); che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Nocera IO, che erano poco distanti,
precisamente innanzi al Monastero di S. Chiara;
che presentava formale Parte_1
querela contro ignoti presso il Commissariato della Polizia di Nocera IO in data
13\8\2012; che la responsabilità dell'accaduto era da attribuire in via esclusiva al veicolo
3 pirata;
che, nonostante la richiesta di risarcimento alla e alla Parte_4 [...]
non ottenevano alcun risarcimento, ragion per cui erano costretti ad agire in CP_1
giudizio per il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale e patrimoniali, come indicati.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la Controparte_1
confutando la domanda attorea nell'an e nel quantum, chiedendone il rigetto.
[...]
Con comparsa del 6\5\2016 interveniva in giudizio l' , il quale, trattandosi di infortunio CP_2
sul lavoro “in itinere”, proponeva domanda di surroga al fine di ottenere dal responsabile civile il rimborso delle prestazioni erogate in favore degli eredi ex art. 85 T.U. n. 1124\65,
pari ad € 282.889,82, con riconoscimento in favore degli attori esclusivamente del danno differenziale.
Quindi, espletata la prova ammessa (cfr. ordinanza del 7\1\2016 e verbale di udienza del
9\6\2016 per il teste ), la causa veniva decisa con la sentenza qui gravata, con Testimone_1
la quale il Tribunale di Nocera rigettava la domanda attorea, ritenendo non provata la presenza del veicolo ignoto, quale responsabile del sinistro in cui perdeva la vita Persona_1
In particolare, per il primo giudice le dichiarazioni dell'unico teste escusso non erano attendibili, sia perché la sua presenza sul luogo del sinistro non risultava nel verbale redatto dai CC intervenuti a soli cinque minuti dalla verificazione dell'incidente, né nella denuncia\querela presentata dalla moglie del defunto a distanza di ben tre mesi dall'accaduto;
sia perché non risultava il modo in cui gli attori fossero venuti a canoscenza del suo nominativo e della sua presenza sui luoghi;
sia, infine, perché appariva inverosimile che l'auto pirata potesse dileguarsi, benchè i CC si trovassero a un posto di blocco a soli 600 mt. di distanza. Il giudice di prime cure, anzi, riteneva verosimile la dinamica alternativa offerta dagli stessi CC: “i cartoni di pizza rinvenuti sui luoghi del sinistro, e che con ogni probabilità
erano trasportati dal passeggero , avrebbero generato un impedimento alla Persona_4
4 guida, provocando lo sbandamento del ciclomotore ed il conseguente impatto contro il palo
della illuminazione”.
Con l'impugnazione in esame, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 283 cpc, censuravano la sentenza di primo grado per il seguente, unico ed articolato, motivo:
- Erronea valutazione delle risultanze probatorie, avendo erroneamente il primo giudice ritenuto inattendibile il teste oculare escusso, nonostante la sua deposizione chiara e circostanziata (data, ora, punto di impatto, colore auto investitrice, numero persone sul motociclo, con casco) e confermata dalla relazione di servizio dei Carabinieri, contattati da
“alcuni utenti della strada”. A detta di parte appellante, quindi, le conclusioni del Giudice di primo grado dovevano ritenersi mere supposizioni non verificate. Peraltro, il giudice di prime cure non avrebbe valutato che era stata sporta denuncia\querela contro ignoti, benchè non necessaria, e che solo il mancato svolgimento di qualsiasi attività di indagine aveva impedito di raggiungere qualche riscontro utile.
Si costituiva in secondo grado l'appellata contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Quindi, si costituiva anche l' , spiegando appello incidentale per ottenere la riforma CP_2
della sentenza gravata nei termini dedotti dagli eredi del , aderendo alla Per_1
ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dagli appellanti principali. In particolare,
l' affermava che la mancata annotazione del nominativo del teste nel rapporto dei CP_2
Carabinieri era da imputare a loro esclusiva negligenza, tanto che difettava anche l'indicazione del nominativo del medico, dott. , chiamato dal Pm di turno Persona_5
per constatare il decesso di Ne conseguiva, per l' , l'inattendibilità Persona_1 CP_2
del verbale redatto dai CC, così come la fantasiosa ricostruzione della dinamica alternativa del sinistro indicata dal primo giudice (il trasporto di pizze, come emergente dal rinvenimento di cartoni e tranci di pizza vicino alla vittima, sarebbe stato da intralcio alla guida con
5 conseguente sbandamento e caduta rovinosa), in assenza di qualsiasi segno di frenata sull'asfalto. L' , con l'appello incidentale, chiedeva, pertanto, di condannare la CP_2
al rimborso in suo favore delle somme rogate agli eredi del Controparte_1
pari a € 346.412,58, o della somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali. Per_1
Di seguito, rigettata l'istanza di sospensione (cfr. ordinanza del 9\10\2024) ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era rinviata all'udienza del 10\4\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 17\4\2025, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10\4\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sull'erronea valutazione del compendio probatorio e sul riconoscimento della
responsabilità del veicolo pirata.
Gli appellanti si dolevano della erronea valutazione da parte del primo giudice del materiale probatorio acquisito, in particolare disattendendo la versione fornita dal testimone oculare escusso nel processo, , il quale veniva ritenuto inattendibile nonostante la sua Testimone_1
deposizione chiara e circostanziata (data, ora, punto di impatto, colore auto investitrice,
numero persone sul motociclo, con casco) e confermata dalla relazione di servizio dei
Carabinieri.
Ad opinione di codesto collegio, tale motivo di doglianza risulta infondato, atteso che la motivazione in ordine all'inattendibilità del teste escusso risulta esente da censure logiche e\o giuridiche.
6 Giova, in via preliminare, ricordare che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisce nei confronti del Fondo di Garanzia, secondo costante giurisprudenza di legittimità, "l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada
previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro
cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo
assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale
per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il
danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia,
sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo
luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o
colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare
anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr., ex multis, Cass. 19\09\1992 n. 10762;
Cass. 25\07\1995 n. 8086; Cass. 1\08\2001 n. 10484; Cass. 10\06\2005 n. 12304). In sostanza,
perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Infatti, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento.
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia
7 o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile),
nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale,
nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass., Ordinanza n. 9873 del 15\4\21; Cass. n. 23434 del 04/11/2014). In altri termini, benchè la presentazione della denuncia\querela non costituisca un presupposto di proponibilità dell'azione civile di risarcimento danni, la proposizione della stessa, con la precisa indicazione del luogo, della dinamica del sinistro e dei testimoni, consente il raggiungimento della prova liberatoria in ordine all'impossibilità di risalire al presunto responsabile del sinistro, atteso che l'onere probatorio gravante sul danneggiato in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto sconosciuto è maggiormente rigoroso.
Orbene, nel caso che qui ci occupa, le dichiarazioni dell'unico teste addotto da parte appellante1 stridono con le ulteriori emergenze istruttorie. In primo luogo, va sottolineato che,
benchè il teste dichiari che vi erano due auto davanti alla sua, dietro al ciclomotore del 1 “ho assistito all'incidente; era il 14.5.2012, io venivo da Salerno con la macchina, ero a Nocera, dove sta villa Chiarugi;
era di sera tardi;
stavo andando a casa;
ero solo in macchina;
io camminavo, c'era una macchina davanti a me una punto e c'erano altre due macchine avanti;
la Punto fece un sorpasso, dal lato opposto veniva una macchina in velocità e lui per non finire nella macchina che veniva dal senso opposto urtò il motorino che stava anche lui nella mia corsia molto più avanti, due o tre macchine;
io ho visto tutto;
mi sembra che la macchina ha toccato il motorino dietro e questo ha sbandato e la persona che stava sopra è finita in un palo;
erano due persone sul motorino;
le macchine davanti a me si sono fermate;
anche io mi sono fermato e sono andato a chiamare i CC che stavano ad un posto di blocco un po' più avanti e sono venuti subito sul posto;
gli occupanti del motorino erano a terra e io me ne sono andato perché mi sono impressionata;
mi ricordo solo che il conducente abbracciò il palo;
i due ragazzi sul motorino avevano il casco;
il motorino era un piaggio Beverly di colore grigio;
il conducente della Punto non è fermato;
io non ho preso la targa della macchina, perché ero troppo lontano;
a.d.r.: non pioveva quel giorno;
era quasi mezzanotte”(cfr. dichiarazioni di in verbale di udienza del 09/06/2016). Testimone_1 8 , le quali si erano fermate dopo l'impatto, appare inverosimile che i Carabinieri Per_1
intervenuti sul luogo dell'incidente a distanza di soli cinque minuti non abbiano trovato sul posto alcun testimone oculare (cfr. rapporto prot. N. 107/3 del 15\5\2012 e relazione prot. N.
46/47-1). Né l'attendibilità del rapporto dei Carabinieri può ritenersi vanificata dalla dedotta mancata indicazione del medico legale, intervenuto per constatare la morte del , Per_1
come eccepito dall' al fine di neutralizzare la mancata presenza di testi oculari. Invero, CP_2
da una attenta lettura dell'informativa sul decesso n. 107/3 del 15\5\2012 si evince a chiare lettere la presenza del dott. , medico legale dell'ASL Salerno, Distretto n. Persona_6
60 di Nocera IO (cfr. fascicolo di primo grado allegato dalle stesse parti appellanti, pag.
24 della scannerizzazione).
Così come è inverosimile che lo stesso testimone, il quale a suo dire non solo avrebbe assistito in prima persona all'incidente ma avrebbe anche allertato i Carabinieri, fermi a circa 600 mt a un posto di blocco, non abbia fornito i suoi dati alle forze dell'ordine al fine di consentire la pronta individuazione del veicolo pirata.
L'inattendibilità del racconto risulta, addirittura, acuita dall'oggettiva gravità del sinistro: in presenza di un incidente mortale un qualsiasi utente della strada avrebbe allertato i soccorsi offrendo la propria collaborazione agli inquirenti, così da agevolare l'identificazione del veicolo “pirata” e del suo conducente nell'immediatezza.
Nulla di tutto questo è avvenuto.
Anzi, il nominativo del presunto testimone oculare - comparso solo in sede processuale senza che venisse addotta alcuna logica spiegazione in merito al rinvenimento successivo della persona informata sui fatti - non veniva menzionato nemmeno nella denuncia-querela contro ignoti sporta da a distanza di circa tre mesi dopo la morte del marito, nonostante Parte_1
la stessa dichiari espressamente che le circostanze le fossero state “riferite da persone
informate da testimoni che hanno assistito all'accaduto” di cui si riservava di indicare i nominativi. Senza contare, poi, che non risulta depositato in atti nemmeno il decreto di
9 archiviazione del procedimento penale, ragion per cui non è possibile conoscere le indagini svolte dalla Procura, compresa l'eventuale assunzione a sommarie informazioni di testi oculari, ed i loro esiti.
La presenza di tale evidenza probatoria contrastante, così come l'assenza di altri elementi ricavabili da attestazioni sul luogo compiute dalla P.G. nell'immediatezza del fatto – i
Carabinieri non rilevavano alcuna traccia di frenata ovvero pezzi del presunto veicolo investitore staccatisi a seguito dell'impatto, né risultano segni sul ciclomotore riconducibili allo scontro - porta a concludere che non risulta raggiunta una piena prova sulla presenza di un veicolo pirata e sulla esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro,
con conseguente assenza di qualsiasi obbligo al ristoro dei danni patiti a causa dell'incidente in capo alla Controparte_1
Ad opinare diversamente, codesto collegio accrediterebbe una ricostruzione dei fatti meramente ipotetica e congetturale - ben lontana dallo standard probatorio richiesto per l'accertamento della responsabilità aquiliana del “più probabile che non” o della
“preponderanza dell'evidenza” cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 18584 del
30/06/2021 -, in contrasto con il particolare rigore probatorio preteso dalla giurisprudenza per accertare il diritto al risarcimento del danno in capo all'impresa assicurativa designata per la gestione del Fondo Garanzie Vittime della Strada e la liquidazione degli indennizzi in favore delle effettive vittime di sinistri stradali per colpa di veicoli ignoti (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord.
n. 10540 del 19/04/2023).
Irrilevante, quindi, deve considerarsi la possibile ricostruzione dinamica alternativa offerta dai
CC e riportata dal primo giudice.
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte adita ritiene non meritevoli di accoglimento sia l'appello principale che quello incidentale, con il quale l' aderiva CP_2
ai motivi di appello proposti dai congiunti del defunto rimando assorbita Persona_1
10 la conseguente richiesta di condanna della al rimborso delle somme Controparte_1
loro erogate per l'infortunio sul lavoro.
B. Sulle spese processuali.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, con liquidazione così
come in dispositivo, tenendo conto dello scaglione per le cause di valore indeterminabile con bassa complessità.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale ed incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti della quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
per il Fondo di Garanzia della Vittime della Strada, nonché sull'appello incidentale proposto dall' Controparte_4
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 2279/2023 del 13\11\2013, pubblicata in data 17\11\2023 dal Tribunale di Nocera
IO;
2) CONDANNA gli appellanti principali, e Parte_1 Parte_2
e l'appellante incidentale, , in solido, al pagamento in favore della Parte_3 CP_2
società appellata, delle spese del secondo grado di giudizio, che Controparte_1
11 liquida nella somma di € 5.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
3) DA' ATTO dell'insussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, lì 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Elena Del Forno -
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Elena Del Forno Presidente
2) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
3) Dott. Francesco Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 444\2024 RG, vertente
TRA
, e in qualità di eredi del de cuius Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Sant'Egidio del Monte Albino (SA), alla via Persona_1
Tortora n. 28, presso lo studio dell'avv. Antonello Matrone, che li rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTI
E
con sede in Mogliano Veneto (TV), in persona dei legali Controparte_1
rappresentanti p.t., quale impresa designata per la Regione Campania per il Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, rappresentata e difesa, giusta procura notarile alle liti per atto del notaio
1 in Treviso (rep. n. 186905, n. di racc. 30367), dall'avv. Gianluca Persona_2
Bertòlo;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Salerno, alla via
[...]
A. De Leo n. 12, presso lo studio dell'avv. Luigi Anziano, dell'Avvocatura distrettuale dell' di Salerno, che lo rappresenta e lo difende come da procura generale alle liti per CP_2
notar del 18\6\2014 (rep. 17705, racc. 8545, reg. a Castellammare di Stabia il Persona_3
18\6\2014 al n. 4058\14);
INTERVENUTO-appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2279/2023, pubblicata in data 17\11\2023 dal
Tribunale di Nocera IO;
in materia di risarcimento del danno per morte da circolazione
stradale;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle comparse conclusionali ex art. 352 c.p.c.
e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 10/04/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18/04/2024, Parte_1 [...]
e nella qualità di eredi di (rispettivamente Parte_2 Parte_3 Persona_1
moglie e figli), proponevano appello avverso la sentenza n. n. 2279/2023 del 13\11\2013,
pubblicata in data 17\11\2023 e non notificata, con la quale il Tribunale di Nocera IO
rigettava la domanda di risarcimento dei danni da loro proposta e li condannava alla rifusione
2 delle spese di lite in favore della compensando quelle nel rapporto Controparte_1
con l'interventore . CP_2
Invero, con l'atto di citazione in primo grado notificato in data 18\05\2015, Parte_1
e evocavano in giudizio la Parte_2 Parte_3 Controparte_1
quale impresa designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri in nome e per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, biologici, esistenziali e morali,
subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in via Atzori di Nocera IO (SA),
in data 14/05/2012, alle ore 23.40 circa.
Gli attori, infatti, rappresentavano che in tali circostanze di tempo e luogo, il loro congiunto mentre era alla guida del motociclo (di proprietà di e Persona_1 Controparte_3
scoperto di assicurazione) Piaggio Beverly 250 tg. CGP8530, in via Atzori di Nocera
IO, in direzione di marcia verso Pagani, improvvisamente, giunto all'altezza del civico n. 202 e della casa di Cura “Villa Chiarugi, veniva speronato da un'autovettura Fiat Punto di colore scuro, non identificata;
che il veicolo rimasto ignoto effettuava una manovra di sorpasso e andava ad urtare il motociclo Piaggio Beverly 250 tg. CG P8530; che il motociclo a seguito dell'impatto sbandava e finiva contro un palo della pubblica illuminazione che ne causava la morte;
che la Fiat punto si allontanava senza prestare soccorso;
che Per_1
veniva trasportato dal 118 presso il pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I di
[...]
Nocera IO, dove giungeva cadavere a causa delle ferite riscontrate (“politrauma –
trauma contusivo facciale ferita lacero contusa al volto – trauma polso e mano dx con frattura
esposta IV metacarpo – trauma femore sx con L.O. – contusioni multiple”); che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Nocera IO, che erano poco distanti,
precisamente innanzi al Monastero di S. Chiara;
che presentava formale Parte_1
querela contro ignoti presso il Commissariato della Polizia di Nocera IO in data
13\8\2012; che la responsabilità dell'accaduto era da attribuire in via esclusiva al veicolo
3 pirata;
che, nonostante la richiesta di risarcimento alla e alla Parte_4 [...]
non ottenevano alcun risarcimento, ragion per cui erano costretti ad agire in CP_1
giudizio per il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale e patrimoniali, come indicati.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio la Controparte_1
confutando la domanda attorea nell'an e nel quantum, chiedendone il rigetto.
[...]
Con comparsa del 6\5\2016 interveniva in giudizio l' , il quale, trattandosi di infortunio CP_2
sul lavoro “in itinere”, proponeva domanda di surroga al fine di ottenere dal responsabile civile il rimborso delle prestazioni erogate in favore degli eredi ex art. 85 T.U. n. 1124\65,
pari ad € 282.889,82, con riconoscimento in favore degli attori esclusivamente del danno differenziale.
Quindi, espletata la prova ammessa (cfr. ordinanza del 7\1\2016 e verbale di udienza del
9\6\2016 per il teste ), la causa veniva decisa con la sentenza qui gravata, con Testimone_1
la quale il Tribunale di Nocera rigettava la domanda attorea, ritenendo non provata la presenza del veicolo ignoto, quale responsabile del sinistro in cui perdeva la vita Persona_1
In particolare, per il primo giudice le dichiarazioni dell'unico teste escusso non erano attendibili, sia perché la sua presenza sul luogo del sinistro non risultava nel verbale redatto dai CC intervenuti a soli cinque minuti dalla verificazione dell'incidente, né nella denuncia\querela presentata dalla moglie del defunto a distanza di ben tre mesi dall'accaduto;
sia perché non risultava il modo in cui gli attori fossero venuti a canoscenza del suo nominativo e della sua presenza sui luoghi;
sia, infine, perché appariva inverosimile che l'auto pirata potesse dileguarsi, benchè i CC si trovassero a un posto di blocco a soli 600 mt. di distanza. Il giudice di prime cure, anzi, riteneva verosimile la dinamica alternativa offerta dagli stessi CC: “i cartoni di pizza rinvenuti sui luoghi del sinistro, e che con ogni probabilità
erano trasportati dal passeggero , avrebbero generato un impedimento alla Persona_4
4 guida, provocando lo sbandamento del ciclomotore ed il conseguente impatto contro il palo
della illuminazione”.
Con l'impugnazione in esame, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
previa richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 283 cpc, censuravano la sentenza di primo grado per il seguente, unico ed articolato, motivo:
- Erronea valutazione delle risultanze probatorie, avendo erroneamente il primo giudice ritenuto inattendibile il teste oculare escusso, nonostante la sua deposizione chiara e circostanziata (data, ora, punto di impatto, colore auto investitrice, numero persone sul motociclo, con casco) e confermata dalla relazione di servizio dei Carabinieri, contattati da
“alcuni utenti della strada”. A detta di parte appellante, quindi, le conclusioni del Giudice di primo grado dovevano ritenersi mere supposizioni non verificate. Peraltro, il giudice di prime cure non avrebbe valutato che era stata sporta denuncia\querela contro ignoti, benchè non necessaria, e che solo il mancato svolgimento di qualsiasi attività di indagine aveva impedito di raggiungere qualche riscontro utile.
Si costituiva in secondo grado l'appellata contestando tutto quanto Controparte_1
ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Quindi, si costituiva anche l' , spiegando appello incidentale per ottenere la riforma CP_2
della sentenza gravata nei termini dedotti dagli eredi del , aderendo alla Per_1
ricostruzione della dinamica del sinistro offerta dagli appellanti principali. In particolare,
l' affermava che la mancata annotazione del nominativo del teste nel rapporto dei CP_2
Carabinieri era da imputare a loro esclusiva negligenza, tanto che difettava anche l'indicazione del nominativo del medico, dott. , chiamato dal Pm di turno Persona_5
per constatare il decesso di Ne conseguiva, per l' , l'inattendibilità Persona_1 CP_2
del verbale redatto dai CC, così come la fantasiosa ricostruzione della dinamica alternativa del sinistro indicata dal primo giudice (il trasporto di pizze, come emergente dal rinvenimento di cartoni e tranci di pizza vicino alla vittima, sarebbe stato da intralcio alla guida con
5 conseguente sbandamento e caduta rovinosa), in assenza di qualsiasi segno di frenata sull'asfalto. L' , con l'appello incidentale, chiedeva, pertanto, di condannare la CP_2
al rimborso in suo favore delle somme rogate agli eredi del Controparte_1
pari a € 346.412,58, o della somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali. Per_1
Di seguito, rigettata l'istanza di sospensione (cfr. ordinanza del 9\10\2024) ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa era rinviata all'udienza del 10\4\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento del 17\4\2025, sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10\4\2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sull'erronea valutazione del compendio probatorio e sul riconoscimento della
responsabilità del veicolo pirata.
Gli appellanti si dolevano della erronea valutazione da parte del primo giudice del materiale probatorio acquisito, in particolare disattendendo la versione fornita dal testimone oculare escusso nel processo, , il quale veniva ritenuto inattendibile nonostante la sua Testimone_1
deposizione chiara e circostanziata (data, ora, punto di impatto, colore auto investitrice,
numero persone sul motociclo, con casco) e confermata dalla relazione di servizio dei
Carabinieri.
Ad opinione di codesto collegio, tale motivo di doglianza risulta infondato, atteso che la motivazione in ordine all'inattendibilità del teste escusso risulta esente da censure logiche e\o giuridiche.
6 Giova, in via preliminare, ricordare che, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisce nei confronti del Fondo di Garanzia, secondo costante giurisprudenza di legittimità, "l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada
previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro
cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo
assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale
per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il
danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia,
sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo
luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o
colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare
anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr., ex multis, Cass. 19\09\1992 n. 10762;
Cass. 25\07\1995 n. 8086; Cass. 1\08\2001 n. 10484; Cass. 10\06\2005 n. 12304). In sostanza,
perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da "veicolo non identificato” non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo. Infatti, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento.
In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia
7 o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile),
nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale,
nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (cfr. Cass., Ordinanza n. 9873 del 15\4\21; Cass. n. 23434 del 04/11/2014). In altri termini, benchè la presentazione della denuncia\querela non costituisca un presupposto di proponibilità dell'azione civile di risarcimento danni, la proposizione della stessa, con la precisa indicazione del luogo, della dinamica del sinistro e dei testimoni, consente il raggiungimento della prova liberatoria in ordine all'impossibilità di risalire al presunto responsabile del sinistro, atteso che l'onere probatorio gravante sul danneggiato in caso di sinistro stradale causato da veicolo rimasto sconosciuto è maggiormente rigoroso.
Orbene, nel caso che qui ci occupa, le dichiarazioni dell'unico teste addotto da parte appellante1 stridono con le ulteriori emergenze istruttorie. In primo luogo, va sottolineato che,
benchè il teste dichiari che vi erano due auto davanti alla sua, dietro al ciclomotore del 1 “ho assistito all'incidente; era il 14.5.2012, io venivo da Salerno con la macchina, ero a Nocera, dove sta villa Chiarugi;
era di sera tardi;
stavo andando a casa;
ero solo in macchina;
io camminavo, c'era una macchina davanti a me una punto e c'erano altre due macchine avanti;
la Punto fece un sorpasso, dal lato opposto veniva una macchina in velocità e lui per non finire nella macchina che veniva dal senso opposto urtò il motorino che stava anche lui nella mia corsia molto più avanti, due o tre macchine;
io ho visto tutto;
mi sembra che la macchina ha toccato il motorino dietro e questo ha sbandato e la persona che stava sopra è finita in un palo;
erano due persone sul motorino;
le macchine davanti a me si sono fermate;
anche io mi sono fermato e sono andato a chiamare i CC che stavano ad un posto di blocco un po' più avanti e sono venuti subito sul posto;
gli occupanti del motorino erano a terra e io me ne sono andato perché mi sono impressionata;
mi ricordo solo che il conducente abbracciò il palo;
i due ragazzi sul motorino avevano il casco;
il motorino era un piaggio Beverly di colore grigio;
il conducente della Punto non è fermato;
io non ho preso la targa della macchina, perché ero troppo lontano;
a.d.r.: non pioveva quel giorno;
era quasi mezzanotte”(cfr. dichiarazioni di in verbale di udienza del 09/06/2016). Testimone_1 8 , le quali si erano fermate dopo l'impatto, appare inverosimile che i Carabinieri Per_1
intervenuti sul luogo dell'incidente a distanza di soli cinque minuti non abbiano trovato sul posto alcun testimone oculare (cfr. rapporto prot. N. 107/3 del 15\5\2012 e relazione prot. N.
46/47-1). Né l'attendibilità del rapporto dei Carabinieri può ritenersi vanificata dalla dedotta mancata indicazione del medico legale, intervenuto per constatare la morte del , Per_1
come eccepito dall' al fine di neutralizzare la mancata presenza di testi oculari. Invero, CP_2
da una attenta lettura dell'informativa sul decesso n. 107/3 del 15\5\2012 si evince a chiare lettere la presenza del dott. , medico legale dell'ASL Salerno, Distretto n. Persona_6
60 di Nocera IO (cfr. fascicolo di primo grado allegato dalle stesse parti appellanti, pag.
24 della scannerizzazione).
Così come è inverosimile che lo stesso testimone, il quale a suo dire non solo avrebbe assistito in prima persona all'incidente ma avrebbe anche allertato i Carabinieri, fermi a circa 600 mt a un posto di blocco, non abbia fornito i suoi dati alle forze dell'ordine al fine di consentire la pronta individuazione del veicolo pirata.
L'inattendibilità del racconto risulta, addirittura, acuita dall'oggettiva gravità del sinistro: in presenza di un incidente mortale un qualsiasi utente della strada avrebbe allertato i soccorsi offrendo la propria collaborazione agli inquirenti, così da agevolare l'identificazione del veicolo “pirata” e del suo conducente nell'immediatezza.
Nulla di tutto questo è avvenuto.
Anzi, il nominativo del presunto testimone oculare - comparso solo in sede processuale senza che venisse addotta alcuna logica spiegazione in merito al rinvenimento successivo della persona informata sui fatti - non veniva menzionato nemmeno nella denuncia-querela contro ignoti sporta da a distanza di circa tre mesi dopo la morte del marito, nonostante Parte_1
la stessa dichiari espressamente che le circostanze le fossero state “riferite da persone
informate da testimoni che hanno assistito all'accaduto” di cui si riservava di indicare i nominativi. Senza contare, poi, che non risulta depositato in atti nemmeno il decreto di
9 archiviazione del procedimento penale, ragion per cui non è possibile conoscere le indagini svolte dalla Procura, compresa l'eventuale assunzione a sommarie informazioni di testi oculari, ed i loro esiti.
La presenza di tale evidenza probatoria contrastante, così come l'assenza di altri elementi ricavabili da attestazioni sul luogo compiute dalla P.G. nell'immediatezza del fatto – i
Carabinieri non rilevavano alcuna traccia di frenata ovvero pezzi del presunto veicolo investitore staccatisi a seguito dell'impatto, né risultano segni sul ciclomotore riconducibili allo scontro - porta a concludere che non risulta raggiunta una piena prova sulla presenza di un veicolo pirata e sulla esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro,
con conseguente assenza di qualsiasi obbligo al ristoro dei danni patiti a causa dell'incidente in capo alla Controparte_1
Ad opinare diversamente, codesto collegio accrediterebbe una ricostruzione dei fatti meramente ipotetica e congetturale - ben lontana dallo standard probatorio richiesto per l'accertamento della responsabilità aquiliana del “più probabile che non” o della
“preponderanza dell'evidenza” cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 18584 del
30/06/2021 -, in contrasto con il particolare rigore probatorio preteso dalla giurisprudenza per accertare il diritto al risarcimento del danno in capo all'impresa assicurativa designata per la gestione del Fondo Garanzie Vittime della Strada e la liquidazione degli indennizzi in favore delle effettive vittime di sinistri stradali per colpa di veicoli ignoti (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord.
n. 10540 del 19/04/2023).
Irrilevante, quindi, deve considerarsi la possibile ricostruzione dinamica alternativa offerta dai
CC e riportata dal primo giudice.
In conclusione, alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte adita ritiene non meritevoli di accoglimento sia l'appello principale che quello incidentale, con il quale l' aderiva CP_2
ai motivi di appello proposti dai congiunti del defunto rimando assorbita Persona_1
10 la conseguente richiesta di condanna della al rimborso delle somme Controparte_1
loro erogate per l'infortunio sul lavoro.
B. Sulle spese processuali.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, con liquidazione così
come in dispositivo, tenendo conto dello scaglione per le cause di valore indeterminabile con bassa complessità.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale ed incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti della quale impresa designata per la Regione Campania Controparte_1
per il Fondo di Garanzia della Vittime della Strada, nonché sull'appello incidentale proposto dall' Controparte_4
, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 2279/2023 del 13\11\2013, pubblicata in data 17\11\2023 dal Tribunale di Nocera
IO;
2) CONDANNA gli appellanti principali, e Parte_1 Parte_2
e l'appellante incidentale, , in solido, al pagamento in favore della Parte_3 CP_2
società appellata, delle spese del secondo grado di giudizio, che Controparte_1
11 liquida nella somma di € 5.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.
3) DA' ATTO dell'insussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02.
Così deciso in Salerno, lì 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Elena Del Forno -
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