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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IORIO RITA, la quale Parte_1
lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIAQUINTO Controparte_1
MIRIAM, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FRANCESCO CP_2
SGAMBATO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/09/2024, il ricorrente, premesso: - di essere figlio maggiorenne dei resistenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 25/02/1999; - di avere un fratello, (nato Per_1
1 il 15/09/2002) maggiorenne ed autosufficiente ed una sorella, (nata il [...]), Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- che in data 08/05/2024 veniva pronunciata sentenza di divorzio dei coniugi;
- che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni del divorzio.
Con comparsa di risposta il resistente, , ha confermato la rappresentazione dei fatti CP_2
esposta e documentata nel ricorso introduttivo e non si è opposto alla domanda del ricorrente.
Con comparsa di risposta, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24/01/2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- contributo di mantenimento a carico di entrambi i genitori, in favore del figlio , di € 650,00 Pt_1
mensili ciascuno da versarsi entro il giorno 5 del mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie necessarie e documentate;
- il ricorrente, , si impegna a sostenere con regolarità gli esami, come già sta facendo;
Parte_1
- il contributo di mantenimento, così come stabilito, decorre dal mese di novembre 2024;
- conferma del contributo di mantenimento a carico dei genitori, in favore della figlia , così Per_2
come stabilito in sede di divorzio.
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni di divorzio, e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. IORIO RITA, la quale Parte_1
lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GIAQUINTO Controparte_1
MIRIAM, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. FRANCESCO CP_2
SGAMBATO, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/09/2024, il ricorrente, premesso: - di essere figlio maggiorenne dei resistenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 25/02/1999; - di avere un fratello, (nato Per_1
1 il 15/09/2002) maggiorenne ed autosufficiente ed una sorella, (nata il [...]), Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- che in data 08/05/2024 veniva pronunciata sentenza di divorzio dei coniugi;
- che medio tempore sono sopravvenuti giustificati motivi tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni del divorzio.
Con comparsa di risposta il resistente, , ha confermato la rappresentazione dei fatti CP_2
esposta e documentata nel ricorso introduttivo e non si è opposto alla domanda del ricorrente.
Con comparsa di risposta, la resistente si è opposta alla domanda del ricorrente, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24/01/2025 le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- contributo di mantenimento a carico di entrambi i genitori, in favore del figlio , di € 650,00 Pt_1
mensili ciascuno da versarsi entro il giorno 5 del mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie necessarie e documentate;
- il ricorrente, , si impegna a sostenere con regolarità gli esami, come già sta facendo;
Parte_1
- il contributo di mantenimento, così come stabilito, decorre dal mese di novembre 2024;
- conferma del contributo di mantenimento a carico dei genitori, in favore della figlia , così Per_2
come stabilito in sede di divorzio.
Recepito provvisoriamente lo stesso, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti, a modifica delle condizioni di divorzio, e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 24.01.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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