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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Marescalco, all'esito dei termini ex art. 127 ter c.p.c. esaminate le note difensive depositate , esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , ha emesso la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1986/20 R.G., promossa da nato a [...] il [...] Cod. Fisc: Parte_1 C.F._1
e residente in [...] , elettivamente domiciliata in Siracusa viale Santa Panagia n. 136/E presso lo studio dell'avv. Virginia Amenta che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma via Ciro CP_1 P.IVA_1 il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone, giusta procura in atti, e CP_ domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90 , presso la locale sede
Resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.10.2020, adiva l'intestato Tribunale al Parte_1
Pagina 1 fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla corresponsione da parte dell CP_1 dell'indennità “DIS-COLL” e la condanna dell'Ente al pagamento delle somme dovute. A fondamento della sua domanda assumeva l'applicabilità dell' art. 15 del D.Lgs. 22/2015, il quale prevede che la prestazione spetti ai disoccupati in possesso di almeno un mese di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del rapporto lavorativo e la data di quest'ultimo, nonché di almeno un mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione di durata minima mensile nell'anno in cui si verifica la cessazione, con reddito pari almeno alla metà del valore necessario per l'accredito di un mese contributivo. Assumeva, altresì, il principio di automaticità della prestazione ex art
2116 c.c., rilevando la natura discriminatoria della reiezione da parte dell'Istituto dell' istanza volta a ad ottenere il beneficio richiesto.
CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, rilevando che dall'esame della contribuzione riferita al periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2019, non risultava la sussistenza del requisito contributivo minimo, ed escludendo, altresì, l'applicazione del principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c. richiamato dalla ricorrente , chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e posta in decisione all'esito della camera di consiglio, previa scadenza di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Il ricorso è infondato e deve rigettato per i seguenti motivi.
Nel caso di specie, dagli atti di causa è emersa l'assenza del requisito contributivo minimo previsto, con conseguente inapplicabilità della disciplina sopra richiamata di cui'art. 15 del
D.Lgs. 22/2015. La parte ricorrente, infatti, non ha assolto all'onere probatorio ex 2697 c.c., su di essa gravante di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, ossia la sussistenza dei requisiti contributivi necessari alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con le ordinanze nn. 7019 e 7250 del 2025, ha stabilito che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116 c.c., non si applica ai collaboratori iscritti alla Gestione Separata. Tale principio, volto a garantire la continuità delle prestazioni previdenziali in caso di inadempienze contributive del datore di lavoro nel rapporto subordinato, non può essere esteso al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzato da un diverso regime contributivo e normativo. Ne consegue che, in assenza di prova circa l'effettivo versamento dei contributi da parte del
Pagina 2 committente, deve escludersi il diritto automatico all'indennità DIS-COLL, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Infine, nemmeno la censura di condotta discriminatoria CP_ posta in essere dall' coglie nel segno, atteso che, la disciplina dell'indennità DIS-COLL prevede criteri oggettivi e ragionevoli basati sull'effettivo adempimento degli obblighi contributivi, necessari a garantire l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale e la CP_ corrispondenza tra contribuzione e prestazione. Come correttamente rilevato dall'
l'esclusione dalla prestazione per mancato versamento contributivo non costituisce una discriminazione vietata dall'ordinamento, bensì una differenziazione giuridicamente fondata su presupposti obiettivi e pertinenti alla materia regolata, come confermato dagli articoli 3 e
27 della Costituzione e dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la dichiarazione della parte ricorrente di esenzione dal pagamento ex art. 152 disp. att. c.p.c.,
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Rigetta il ricorso
2) Dichiara irripetibili le spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c., come da pars motiva
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa 07.10.2025 Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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