Sentenza 5 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 05/07/2021, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2021
N. 00887/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2018, proposto da
OM AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Calegari, Edoardo Furlan, Cristina Borgato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Calegari in Padova, via San Marco n. 11/C;
contro
Comune di Carmignano di Brenta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Morosin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mirano, via Barche 16;
per l'annullamento
della nota del Comune di Carmignano di Brenta prot. n. 1032 del 31 gennaio 2018, recante diniego al rilascio del permesso di costruire richiesto con istanza prot. n. 9423 del 30 ottobre 2017, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carmignano di Brenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021 il dott. Marco Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del provvedimento in epigrafe indicato con cui il Comune di Carmignano di Brenta ha denegato il permesso di costruire richiesto dalla parte ricorrente per realizzare nuovi soppalchi, nuovi solai e una centrale termica interrata all’interno del complesso immobiliare vincolato di sua proprietà.
I motivi di ricorso relativi ai soppalchi e ai solai sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse in quanto, in corso di causa, a seguito di interlocuzioni con il Comune, il ricorrente ha stralciato dal progetto la realizzazione dei nuovi soppalchi e ha realizzato i solai in virtù di una successiva SCIA, poi consolidatasi in assenza di interventi inibitori o repressivi del Comune.
Restano, pertanto, da scrutinare nel merito le sole censure proposte dal ricorrente avverso il diniego di rilascio del permesso di costruire relativo alla realizzazione della centrale termica interrata.
In particolare, il ricorrente ha chiesto al Comune di poter realizzare, alle spalle del complesso vincolato, all’interno dell’ampio parco che lo circonda, una centrale termica interrata, di notevoli dimensioni (con superficie in pianta netta” di 1.934,28 mq,, “volume netto” di 7.376,52 mc. E “volume lordo” di 9.051,21 mc.).
Il Comune ha denegato il rilascio del permesso di costruire richiamando l’art. 33 delle N.A. del P.R.G. che nelle zone e negli edifici del tipo di quelli per cui è causa, soggetti a vincolo storico-ambientale, consente soltanto limitati interventi di restauro conservativo, escluse le nuove costruzioni, nonché evidenziando il sovradimensionamento della centrale termica rispetto al fabbisogno dell’immobile da riscaldare/raffreddare.
Nel dispositivo del diniego si legge, in particolare, che “L’art. 33 citato prevede per il suddetto complesso monumentale il solo intervento di restauro conservativo (...). Dalla lettura dello stesso si evince che non è consentita la realizzazione di nuove superfici, né utili né accessorie (...). La realizzazione della nuova superficie interrata (...) è da considerarsi esclusa dagli interventi ammissibili (...)”.
Nel medesimo provvedimento si precisa, altresì, che l’art. 33 delle N.A. del P.R.G. si applica anche alle aree scoperte/pertinenziali: l’ambito applicativo di tale norma, infatti, “non si limita al solo edificio ma anche all’area di pertinenza, come esplicitato dal comma 1 che fa riferimento agli ‘edifici e le parti del territorio che rivestono carattere storico e/o artistico, ivi comprese le aree circostanti che possono considerarsene parte integrante ...”.
Il ricorrente ha contestato il diniego avente ad oggetto la costruzione della centrale termica, ritenendolo affetto da violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Comune ha contrastato analiticamente le avverse pretese.
Ritiene il Collegio che il diniego opposto sia conforme a legge e sufficientemente motivato con riferimento all’art. 33 delle N.A. del P.R.G., richiamato dal Comune a sostegno del provvedimento impugnato.
Come correttamente rilevato dal Comune, la centrale termica interrata progettata dalla ricorrente – di dimensioni importanti ed eccedenti quelle necessarie per assicurare il riscaldamento/raffrescamento degli edifici posti all’interno del complesso monumentale - è incompatibile con la disciplina di zona in quanto l’art. 33 N.T.A.:
- detta una disciplina limitativa che comprende sia gli edifici sia “le parti di territorio che rivestono carattere storico e/o artistico, ivi comprese le aree circostanti” ed è dunque applicabile anche alle parti scoperte inedificate, ivi compresa quella in cui dovrebbe essere interrata l’imponente centrale termica progettata dal ricorrente;
- individua gli interventi ammissibili in relazione ai diversi valori tutelabili e, per gli immobili del tipo di quelli per cui è causa (21/1, 21/2, 21/3, 21/4), consente unicamente il restauro conservativo (RS) di cui all’art. 27 N.T.A.; negli edifici de quibus e nelle aree circostanti sono, infatti, consentiti solo interventi di restauro conservativo, esclusa ogni nuova opera e comunque ogni intervento volto a compromettere/alterare le aree scoperte;
- con riferimento alle “aree libere” il medesimo art. 33 dispone che “nelle aree libere destinate a verde privato ... non sono ammessi interventi edilizi salvo la realizzazione: a) ... di piccoli manufatti accessori ... con strutture in legno, con limite massimi di 12 mq.; b) di impianti sportivi privati privi di copertura”.
Le surriferite previsioni urbanistiche sono tra loro coordinate e complementari, ruotando essenzialmente attorno alla natura e consistenza dei lavori ammissibili nell’ambito del grado di tutela, e ostano alla realizzazione della centrale termica progettata dal ricorrente, di gran lunga sovradimensionata rispetto alle attuali obiettive esigenze termiche del complesso edilizio del ricorrente (che comprende anche gli annessi rustici, stalle, magazzini, fienili, che non presentano esigenze di riscaldamento/raffrescamento), esulando tale imponente struttura interrata dal novero degli interventi di mero restauro conservativo consentiti dal menzionato art. 33 per refluire nell’ambito degli interventi di nuova costruzione, ancorchè realizzati sotto terra, non consentiti dalla disciplina di zona.
Non può condividersi la tesi del ricorrente, secondo il quale la centrale termica interrata per cui è causa non sarebbe qualificabile come nuova costruzione, rientrando, invece, nella nozione di “volume tecnico” e pertanto non sarebbe computabile in termini volumetrici.
Tale tesi non risulta condivisibile in quanto, come rimarcato dal Comune nelle proprie difese, per “volume tecnico accessorio”, pertinenziale ad un edificio esistente, si intende un manufatto strumentale ad una costruzione principale volto ad assolvere specifiche esigenze di carattere idrico, termico, tecnologico della medesima costruzione principale. Nel caso di specie la centrale termica di progetto (di imponenti dimensioni: 23 m.l. di lunghezza per 9 m.l. di larghezza per m.l. 2,70 di altezza) non assolve a tale funzione poiché gli edifici che dovrebbero essere “serviti” sono costituiti quasi esclusivamente da annessi rustici (ex stalle, magazzini, fienili) che non necessitano di riscaldamento/raffreddamento.
Manca dunque, nel particolare caso di specie, un rapporto di funzionalità tra la centrale termica e un edificio principale che abbisogni delle sue prestazioni.
D’altra parte, è lo stesso ricorrente ad ammettere, nelle sue osservazioni del 28/12/2017, che la centrale termica non è specificamente strumentale ad uno o più degli attuali edifici ma è concepita per soddisfare “le esigenze di riscaldamento e raffrescamento dell’intero complesso” (che però, come detto, è costituito oggi prevalentemente da annessi agricoli), con la precisazione che “tale dimensionamento tiene conto degli ambienti che la committenza intende riscaldare nella valutazione futura di una riconversione dell’intera opera monumentale”.
Ciò disvela che la centrale termica – in quanto progettata in vista di un ipotetico, futuro intervento di riconversione dell’intero compendio immobiliare - non è destinata a servire gli odierni edifici a destinazione abitativa (la Villa Spessa e la Torre Colombara), assumendo una funzione più ampia che la rende suscettibile di autonoma valutazione e comunque non consente di farla rientrare nella qualifica di mero “volume tecnico accessorio”.
Alla luce delle suesposte considerazioni - rilevato che il Comune ha replicato alle osservazioni svolte dal privato in esito al preavviso di rigetto, sicchè non sussiste la denunciata violazione dell’art. 10 bis l. n 241/1990 - il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato.
La circostanza che, in corso di causa, il Comune abbia, di fatto, consentito la realizzazione di alcuni degli interventi progettati dal ricorrente, originariamente avversati, induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO