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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/09/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di OT, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 710/2025, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rita Polisca;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Controparte_1
– premesso di aver contratto matrimonio in data 22.08.1981 in OT (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 185, parte II, serie A, anno 1981), dal quale sono nati tre figli, ormai maggiorenni;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale. Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvede a prendere atto degli accordi intervenuti tra i coniugi di cui ai punti
2) e 3) del ricorso e ad omologare nel resto le condizioni relative alla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 22.08.1981 in OT (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 185, parte II, serie A, anno 1981);
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui ai punti 2) e 3) del ricorso;
- omologa nel resto le condizioni della separazione;
Così deciso in OT, nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di OT, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 710/2025, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rita Polisca;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Controparte_1
– premesso di aver contratto matrimonio in data 22.08.1981 in OT (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 185, parte II, serie A, anno 1981), dal quale sono nati tre figli, ormai maggiorenni;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale. Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
In particolare, si provvede a prendere atto degli accordi intervenuti tra i coniugi di cui ai punti
2) e 3) del ricorso e ad omologare nel resto le condizioni relative alla separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 22.08.1981 in OT (trascritto nei registri degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 185, parte II, serie A, anno 1981);
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di cui ai punti 2) e 3) del ricorso;
- omologa nel resto le condizioni della separazione;
Così deciso in OT, nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli